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Giurisprudenza

Leasing finanziario: l’utilizzatore non può agire per la risoluzione del contratto di vendita tra fornitore e concedente

6 Ottobre 2015

Cassazione Civile, Sez. Un., 05 ottobre 2015, n. 19785

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 05 ottobre 2015 n. 19785 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio in materia di leasing finanziario.

In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.

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