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Giurisprudenza

Le SU sulla nullità selettiva nei contratti di investimento e limiti di buona fede

5 Novembre 2019

Cassazione Civile, Sez. Un., 4 novembre 2019, n. 28314 – Pres. Vivaldi, Rel. Acierno

Di cosa si parla in questo articolo

La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro.

 

Le SU hanno risolto il contrasto interpretativo in ordine alla determinazione degli effetti dell’azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli finanziari, in conseguenza dell’accertamento della nullità del contratto-quadro per difetto di forma. La sentenza ha enunciato il principio secondo cui la nullità per difetto di forma scritta, a norma dell’art. 23, comma 3, T.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998), può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede (la quale non è configurabile come eccezione in senso stretto ma deve essere oggetto di specifica allegazione), se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti dalla conclusione del contratto quadro. Pertanto, quando l’azione di nullità, utilizzata in forma cosiddetta selettiva, determini esclusivamente un sacrificio sproporzionato nell’altra parte, l’intermediario può opporre all’investitore un’eccezione, qualificabile come di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva, al fine di realizzare un riequilibrio effettivo endocontrattuale tra le parti. In particolare, l’eccezione è opponibile, nei limiti del petitum azionato, come conseguenza dell’azione di nullità, ove gli investimenti, relativi agli ordini non coinvolti nell’azione di nullità, abbiano prodotto vantaggi economici per l’investitore. Ove il petitum sia pari o inferiore ai vantaggi conseguiti, l’effetto impeditivo dell’azione restitutoria promossa dall’investitore è integrale. L’effetto impeditivo è invece parziale ove gli investimenti non colpiti dall’azione di nullità abbiano prodotto risultati positivi ma questi siano di entità inferiore al pregiudizio determinato nel petitum.

 

 

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