[*] SOMMARIO: Il contributo analizza il sistema dei rimedi privatistici, individuali e collettivi, in materia di pratiche commerciali scorrette, ricostruendone l’evoluzione normativa in prospettiva diacronica. L’indagine muove dall’originario assetto del Codice del consumo, per esaminare successivamente la riforma dell’azione di classe e dell’azione inibitoria collettiva operata dalla legge n. 31 del 2019. Particolare attenzione è dedicata alle innovazioni introdotte nel 2023, con l’introduzione dei rimedi individuali di cui all’art. 27, comma 15-bis, cod. cons. e delle nuove azioni rappresentative. Il contributo approfondisce, in particolare, i rapporti e le possibili sovrapposizioni tra tutela inibitoria, restitutoria, risarcitoria e compensativa. Ne emerge un quadro caratterizzato da una crescente pluralità e complessità degli strumenti di tutela, i cui confini risultano talvolta difficili da tracciare. In questa prospettiva, viene sottoposta a valutazione critica la capacità dell’attuale “babele dei rimedi” di assicurare un’effettiva e più efficace tutela del consumatore.
ABSTRACT: The article examines the system of private law remedies, both individual and collective, available in relation to unfair commercial practices, tracing its regulatory development from a diachronic perspective. It starts from the original framework established by the Italian Consumer Code and subsequently considers the reform of class actions and collective injunctions introduced by Law No. 31/2019. Particular attention is devoted to the changes enacted in 2023, including the introduction of the individual remedies provided for by Article 27(15-bis) of the Consumer Code and the new representative actions. The article focuses especially on the relationship and potential overlap between injunctive, restitutionary, compensatory and damages-based remedies. The resulting framework is characterised by an increasing plurality and complexity of remedies, whose respective boundaries are not always easy to identify. Against this background, the article critically assesses whether the current “Babel of remedies” is actually capable of providing consumers with more effective protection.
1. La delimitazione dell’indagine
In questa sede intendo redigere una sorta di inventario dei rimedi, individuali e collettivi, in tema di pratiche commerciali scorrette e contratto, ricostruendo il quadro in una prospettiva diacronica; all’esito, svolgerò qualche considerazione critica sull’attuale assetto rimediale. Naturalmente, farò riferimento ai soli rimedi privatistici: così, ad esempio, non tratterò delle sanzioni amministrative che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito A.G.C.M.) può irrogare.
2. I rimedi individuali e collettivi: prima fase
A partire dal 2007, data dell’introduzione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, e sino ad anni piuttosto recenti, il quadro in materia di rimedi individuali è agevolmente ricostruibile in poche battute.
Alla luce dell’amletico art. 19, comma 2, lettera a), c. cons., secondo cui le norme in tema di pratiche commerciali non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità ed efficacia del contratto, la dottrina offre, volendo semplificare al massimo, almeno tre differenti soluzioni, ricollegabili alle discipline della nullità (magari di protezione), dell’annullamento e del risarcimento del danno[1]. Si discute della ammissibilità di inibitorie individuali[2].
Non si dubita invece della possibilità di fare ricorso all’art. 700 c.p.c., in ipotesi, piuttosto infrequenti, di danno grave ed irreparabile.
Più articolato è il quadro della tutela collettiva. Infatti, coesistono più rimedi.
In primo luogo, l’art. 27 c. cons. prevede, al comma 2, il potere dell’A.G.C.M. di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e di eliminarne gli effetti; al comma 8, il potere della stessa di vietare la diffusione della pratica commerciale scorretta, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora già iniziata; sempre al comma 8, il potere dell’A.G.C.M. di disporre la pubblicazione della delibera o di una dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. Ancora, nel comma 3, è previsto il potere dell’A.G.C.M. di disporre la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, in ipotesi di particolare urgenza[3]. Un posto a sé occupano i c.dd. impegni, di cui al comma 7, qualificati in dottrina come una nuova e peculiare forma di conciliazione[4].
In secondo luogo, l’art. 140 c. cons. prevede la azione inibitoria c.d. generalista (per distinguerla da quella in tema di clausole vessatorie, di cui all’art. 37 c. cons.). L’autorità giudiziaria ha il potere, ai sensi del comma 2, di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori; di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accentrate; di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. Ai sensi del comma 8, in ipotesi di giusti motivi di urgenza, vi è spazio per una inibitoria cautelare[5]. Un posto a sé occupa la conciliazione, di cui ai commi 2, 3, 4, 6, che legittima secondo i più la transigibilità della controversia collettiva in tema di inibitoria[6].
E’ palese la sussistenza di una certa simmetria, o di un certo parallelismo, se così si può dire, tra l’art. 27 e l’art. 140 c. cons.: entrambe le norme sono strutturate intorno a tre capisaldi, e cioè l’inibitoria (anche cautelare) – che ha natura preventiva, e guarda al futuro –, la misura idonea – che ha natura successiva, e guarda al passato, e cioè all’eliminazione degli effetti già prodotti –, e la pubblicazione – avvicinata ora all’inibitoria – art. 27: pubblicazione finalizzata ad impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti – ora alla misura idonea – art. 140: pubblicazione che contribuisce a correggere o eliminare gli effetti della violazione accertata –. A voler continuare il parallelismo, portandolo alle estreme conseguenze, l’art. 27 contempla gli impegni, l’art. 140 prevede la conciliazione (e quindi la transazione).
In terzo e ultimo luogo, l’art. 140-bis c. cons. contempla l’azione di classe (ed, ancor prima, l’azione collettiva risarcitoria, rimasta peraltro lettera morta: la norma non ha mai trovato applicazione). L’autorità giudiziaria ha il potere, ai sensi del comma 2, di condannare al risarcimento del danno ed alle restituzioni in favore dei consumatori, all’esito di un procedimento complesso. Il comma 15 contempla la transazione intervenuta tra il componente della classe, attore, ed il professionista, convenuto[7].
Il quadro normativo in tema di rimedi collettivi pone una serie di problemi, che sostanzialmente si sono trascinati sino ad oggi. Questi problemi possono essere così sintetizzati.
Ci si chiede in cosa l’eliminazione degli effetti possa sostanziarsi: si pone il quesito se le misure idonee ad eliminare gli effetti che l’A.G.C.M. ha il potere di adottare possano avere anche un contenuto restitutorio, o addirittura risarcitorio. L’A.G.C.M. dà risposta negativa[8]: ed in dottrina si ipotizza che l’eliminazione degli effetti si sostanzi esclusivamente nell’ordine di pubblicazione del provvedimento[9].
Identica domanda ci si pone per l’inibitoria c.d. generalista, anche alla luce della circostanza che l’art. 140 c. cons. menziona le misure idonee ad eliminare gli effetti «dannosi» delle violazioni accertate: si ritiene che le misure idonee abbiano contenuto restitutorio e riparatorio, ma non risarcitorio[10]. Non mancano pronunzie giurisprudenziali che riconoscono espressamente il carattere restitutorio delle misure idonee. Così, in sede cautelare, nell’ambito di un’azione inibitoria dell’adozione di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie, il giudice, al fine di eliminare o di correggere gli effetti delle violazioni accertate, impone l’eliminazione delle conseguenze negative determinate dalla condotta del professionista attraverso la restituzione di somme indebitamente percepite in favore dei singoli consumatori[11]. Dal canto suo, la Suprema Corte, sempre nell’ambito di un’azione inibitoria, ordina al professionista di cessare una data condotta, e di restituire alla propria clientela le somme indebitamente riscosse per effetto della stessa condotta, con la precisazione che si tratta di una pronuncia che spiega effetti soltanto tra il professionista e la collettività dei suoi clienti, e che non implica il riconoscimento dei diritti dei singoli clienti, da perseguire eventualmente nell’ambito dei giudizi individuali[12].
Ove si dia risposta affermativa a questa domanda, si pone il problema di quale sia la linea di confine tra l’inibitoria, di cui all’art. 140 c. cons., e l’azione di classe, volta al risarcimento del danno ed alle restituzioni. E si è sottolineato che, alla stregua della giurisprudenza testè citata, con l’inibitoria si sono ottenuti risultati molto simili a quelli che si ottengono con l’azione di classe[13].
L’azione inibitoria, di cui all’art. 27 c. cons., dà un’ottima prova di sé; risultati meno brillanti consegue l’azione inibitoria, di cui all’art. 140 c. cons. Sull’azione di classe conviene stendere un velo pietoso[14].
3. I rimedi individuali e collettivi: seconda fase
Mentre il quadro dei rimedi individuali resta immutato, la legge n. 31 del 2019 abroga gli articoli 140 e 140-bis c. cons., e quindi l’azione inibitoria c.d. generalista e l’azione di classe e, per così dire, le “trasferisce”, con modificazioni alquanto significative, nell’art. 840-sexiesdecies c.p.c., la prima, ribattezzata azione inibitoria collettiva, e negli articoli da 840-bis a 840-quinquiesdecies c.p.c., la seconda: insomma, la tutela collettiva si “deconsumerizza”, e cioè si “disconnette” dal diritto dei consumatori, in quanto perde l’originaria “limitazione” all’ambito consumeristico[15].
L’art. 27 c. cons. resta invece immutato.
Con l’azione inibitoria collettiva l’autorità giudiziaria ha il potere di ordinare la cessazione o vietare la reiterazione della condotta omissiva o commissiva (art. 840-sexiesdecies, comma 1, c.p.c.; e cfr. anche commi 6 e 7, che fanno riferimento alla sola cessazione della condotta omissiva o commissiva); di ordinare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate (comma 7); di condannare il soccombente a diffondere il provvedimento mediante l’utilizzo dei mezzi di comunicazione (comma 8)[16]. Poiché l’art. 840-sexiedecies, comma 3, c.p.c. prevede (chissà perché) che la domanda di inibitoria collettiva si propone con le forme del procedimento camerale, non è prevista un’azione inibitoria collettiva cautelare (si tratta di una lacuna di non poco momento, sicchè non resta che ricorrere all’art. 700 c.p.c., che peraltro richiede un pregiudizio imminente ed irreparabile)[17]. Nulla è statuito in merito alla transigibilità della controversia in tema di inibitoria collettiva[18].
Con l’azione di classe l’autorità giudiziaria ha il potere, ai sensi dell’art. 840-bis, comma 2, e dell’art. 840-sexies, comma 1, lettera a), c.p.c., di condannare al risarcimento del danno ed alle restituzioni, all’esito di un procedimento che impiegando un eufemismo potrebbe essere definito molto complesso, procedimento che ha dato e darà filo da torcere agli interpreti[19]. Il comma 6 fa riferimento alla transazione intervenuta tra la parte ricorrente e l’impresa; l’art. 840-quaterdecies c.p.c. disciplina gli accordi di natura transattiva tra il rappresentante comune degli aderenti e l’impresa[20].
Ne esce confermato, ma in qualche misura attenuato, il parallelismo tra l’inibitoria innanzi l’A.G.C.M. e l’inibitoria innanzi l’autorità giudiziaria, entrambe strutturate sui tre capisaldi sopra ricordati, con le lacune segnalate in ordine alla seconda in punto di inibitoria cautelare e di transazione. Va evidenziato altresì che la pubblicazione del provvedimento è sganciata, nell’art. 840-sexiedecies, comma 8, c.p.c., dalla finalità di eliminare gli effetti della violazione accertata, e cioè dalle misure idonee: e questo riavvicina la norma testè indicata all’art. 27, comma 6, c. cons.
Il quadro normativo in tema di rimedi collettivi pone i medesimi problemi, illustrati sopra, con un’unica modifica: l’art. 840-sexiesdecies, comma 7, c.p.c. non reca più il riferimento all’eliminazione degli effetti «dannosi» delle violazioni accertate: si ripropone allora il problema se le misure idonee possano avere un contenuto restitutorio, o addirittura risarcitorio, nonostante il mancato richiamo del danno. E vi è in dottrina chi sostiene che, per riempire di contenuto le misure idonee, si deve fare riferimento al criterio fondamentale che le stesse non possono fare “concorrenza sleale” all’azione di classe[21].
Non sembra che il “trasferimento” dell’azione inibitoria e dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile abbia segnato un avanzamento in termini di tutela collettiva dei consumatori.
4. I rimedi individuali e collettivi: terza fase
Nel 2023, tutto cambia.
Prendendo le mosse dalla tutela individuale, il d. lgs. n. 26 del 2023 vede l’inserimento nell’art. 27 c. cons. (dedicato peraltro alla tutela collettiva innanzi all’A.G.C.M.) del comma 15-bis, e cioè di una norma, frutto della “sostanziale inerzia normativa del legislatore”[22], che riproduce in modo pedissequo l’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE, come novellata dalla direttiva 2019/2161/UE[23], di cui rappresenta “una malriuscita e sbiadita fotocopia”[24]: il comma 15-bis appare di lettura alquanto difficile, e impone all’interprete “un rilevante sforzo argomentativo”[25]. Il comma 15-bis dispone che i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti, con la precisazione che sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori. E’ agevole osservare che il legislatore parla impropriamente di pratiche commerciali sleali, e non scorrette, in contrasto con l’art. 20 del codice del consumo; trascura le microimprese, in contrasto con l’art. 19, comma 1, c. cons.; usa espressioni ambigue ed equivoche quali “rimedi proporzionati ed effettivi”, “compresi il risarcimento del danno”, “ove applicabile”, “ulteriori rimedi”, ecc. Permane invece invariato il summenzionato art. 19, comma 2, lettera a), c. cons.
Il compito “ingrato” di individuare il rimedio applicabile al caso concreto resta in capo all’interprete, e quindi al giudice[26], che, prima dell’introduzione del comma 15-bis, operava nel silenzio del legislatore, e, dopo l’introduzione di tale comma, nella sovrabbondanza di rimedi affastellati dall’inetto legislatore italiano, che si è limitato a “copiare” l’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE, come novellata dalla direttiva 2019/2161/UE.
Con il pressochè coevo d. lgs. n. 28 del 2023 vengono disciplinate le c.dd. azioni rappresentative (articoli da 140-ter a 140-quaterdecies c. cons.), dirette ad ottenere l’adozione di un provvedimento inibitorio o di un provvedimento compensativo, attraverso un procedimento qualificato come “mostruosamente e inutilmente caotico”[27].
Per provvedimento inibitorio si intende, ai sensi dell’art. 140-ter, lettera i), c. cons., il provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies (nell’allegato sono espressamente richiamate le disposizioni in tema di pratiche commerciali scorrette); e ordina la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani o la pubblicazione di una rettifica. Ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies, comma 7, c.p.c., richiamato dall’art. 140-octies, comma 3, c. cons., il giudice può ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. E’ previsto un provvedimento inibitorio provvisorio, qualora ricorrano giusti motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 140-octies, comma 5, c. cons.
Nulla è detto sulla transigibilità dell’azione rappresentativa diretta ad ottenere l’adozione di un provvedimento inibitorio[28].
Per provvedimento compensativo si intende, ai sensi dell’art. 140-ter, lettera h), c. cons., il provvedimento con il quale il giudice dispone una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’allegato II-septies (che ricomprendono, come si è detto, le disposizioni in tema di pratiche commerciali scorrette). E’ appena il caso di sottolineare il carattere innovativo della nozione di provvedimento compensativo, ove paragonato con il disposto dell’art. 840-bis, comma 2, c.p.c., e dell’abrogato art. 140-bis, comma 2, c. cons., che menzionano soltanto il risarcimento del danno e le restituzioni[29].
E’ disciplinato il tema della transazione e della conciliazione (art. 140-decies c. cons.)[30].
Restano immodificate la tutela collettiva innanzi all’A.G.C.M. (art. 27 c. cons.) e la tutela collettiva non solo consumeristica di cui al codice di rito (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies c.p.c.).
Riassumendo, l’interprete ha innanzi a sé: una tutela individuale, alquanto articolata, prevista dall’art. 27, comma 15-bis, c. cons.; tre tutele collettive inibitorie (innanzi all’A.G.C.M., ai sensi dell’art. 27 c. cons.; innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 140-ter, lettera i), e 140-octies c. cons.; innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c.); una tutela collettiva risarcitoria e restitutoria, e cioè l’azione di classe, prevista dagli articoli da 840-bis a 840-quinquiesdecies c.p.c.; una tutela collettiva compensativa, e cioè l’azione rappresentativa diretta ad ottenere un provvedimento compensativo, di cui la tutela risarcitoria e restitutoria è soltanto una parte, essendo la tutela compensativa più ampia, azione rappresentativa prevista dagli articoli 140-ter, lett. h), e 140-novies, c. cons. L’ordinamento italiano non può più dirsi povero di procedimenti collettivi: anzi, con un pizzico di ironia si afferma che la sensazione è di abbondanza, se non di sovrappopolamento[31].
5. La babele dei rimedi
Questa babele di rimedi – è appena il caso di segnalare che l’improvvido legislatore non si è minimamente preoccupato di coordinare le due riforme consumeristiche portate dai pressochè coevi d. lgs. n. 26 e d. lgs. n. 28 del 2023 – riproporre una serie di domande.
La prima è se, ai sensi dell’art. 27 c. cons., le misure idonee che l’A.G.C.M. ha il potere di adottare possano avere anche un contenuto restitutorio, o addirittura risarcitorio. Come ho cercato di dimostrare in altra sede[32], l’A.G.C.M. ha il potere di adottare misure restitutorie, ma non misure risarcitorie: del resto, se vi sono norme che attribuiscono ad un’autorità indipendente il potere di adottare misure restitutorie, mancano norme che attribuiscono ad un’autorità indipendente il potere di adottare misure risarcitorie. Peraltro, occorre segnalare che l’A.G.C.M. appare molto timida al riguardo (basta leggere il regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, che non menziona le misure idonee, per rendersene pienamente conto). E’ appena il caso di aggiungere che in tema di impegni la timidezza dell’A.G.C.M. svanisce: la previsione di misure in senso lato restitutorio in materia di impegni è più che frequente[33].
La seconda domanda è se, in sede di azione inibitoria collettiva, ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies, comma 7, c.p.c., le misure idonee che il giudice ha il potere di adottare possano avere anche un contenuto restitutorio, o addirittura risarcitorio, dato che l’azione di classe, ai sensi dell’art. 840-bis, comma 2, c.p.c., ha un contenuto restitutorio e risarcitorio.
Identica domanda si pone per le azioni rappresentative, dirette ad ottenere un provvedimento inibitorio, e ciò se le misure idonee che il giudice ha il potere di adottare possano avere anche un contenuto restitutorio, o addirittura risarcitorio, dato che il provvedimento compensativo, ai sensi dell’art. 140-ter, lettera h), c. cons. ha (anche) un contenuto restitutorio o risarcitorio.
Il tema è quanto mai complesso, e si è riproposto prepotentemente all’attenzione della dottrina[34] a seguito di un provvedimento giudiziale relativo al c.d. Pandorogate[35].
Ritengo che le misure idonee, tanto in sede di inibitoria regolata dal codice del consumo, quanto in sede di inibitoria regolata dal codice di rito, possano avere un contenuto restitutorio. Del resto, le misure idonee sono per loro natura ripristinatorie, riparatorie, reintegratorie, e sono finalizzate a ricostituire la situazione antecedente alla violazione, e quindi ad eliminare gli effetti prodotti dalla violazione stessa, ripristinando lo status quo ante. La tutela del consumatore viene così completata: da un lato, il giudice ordina la cessazione o dispone il divieto di reiterazione della condotta, guardando al futuro; dall’altro lato, il giudice ordina l’adozione delle misure idonee, guardando al passato.
Naturalmente, le misure idonee non possono andare oltre l’oggetto del giudizio inibitorio, e concretarsi in tutele individuali, che presuppongono l’iniziativa del singolo consumatore leso, che chiede la restituzione di quanto dovutogli[36].
Escluderei invece che in sede di giudizio inibitorio vi sia spazio per misure idonee risarcitorie: la mancata riproduzione, nell’art. 840-sexiesdecies, comma 7, c.p.c., dell’aggettivo «dannosi», contenuto nell’abrogato art. 140 c. cons., è la spia dell’intenzione del legislatore di evitare ogni accostamento tra inibitoria e risarcimento del danno. Del resto, l’aggettivo «dannosi», abbinato agli effetti delle violazioni accertate, rappresenta “un vero e proprio fuor d’opera del legislatore”[37], in quanto non è in linea con la funzione, tradizionalmente riconosciuta all’inibitoria, di prevenzione del pericolo di danno.
Non si può negare, allora, che la linea di confine tra azione inibitoria collettiva ed azione rappresentativa diretta ad ottenere un provvedimento inibitorio, da un lato, e azione di classe ed azione rappresentativa diretta ad ottenere un provvedimento compensativo, dall’altro, è difficile da tracciare[38], specie per ciò che concerne il profilo restitutorio, anche se lascia perplessi che lo stesso rimedio possa essere fatto valere tanto in una sede, quanto nell’altra. Solo il tempo dirà se la varietà dei rimedi che possono essere disposti in sede di provvedimento compensativo (ed in particolare di rimedi quali il rimborso del prezzo e le restituzioni conseguenti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto) finiranno per limitare il possibile contenuto delle misure idonee, che pure hanno carattere atipico o innominato, e cioè non predeterminato dal legislatore.
Il d. lgs. n. 26 e il d. lgs. n. 28 del 2023 fanno sorgere anche una serie di domande nuove.
La prima è se i rimedi individuali, di cui all’art. 27, comma 15-bis, c. cons., possano essere fatti valere anche in sede collettiva, oppur no. In passato, la domanda non aveva ragione di porsi non soltanto perché il legislatore non aveva individuato i rimedi esperibili, ma anche perchè il solo risarcimento del danno e le sole restituzioni potevano essere fatte valere in sede collettiva, con l’azione di classe, ai sensi dell’art. 140-bis c. cons. prima, e degli articoli da 840-ter a 840-quinquiesdecies c.p.c., poi.
Oggi, possono essere fatti valere in sede collettiva, con l’azione rappresentativa diretta ad ottenere un provvedimento compensativo, non soltanto il risarcimento del danno (ribattezzato pagamento di una somma di denaro), ma anche la riduzione del prezzo e la risoluzione[39], ed in genere le restituzioni: in tal senso milita non soltanto il fatto che le restituzioni possono ritenersi implicitamente ricomprese, quali conseguenze, nella riduzione del prezzo e nella risoluzione del contratto (qualificati in dottrina come rimedi restitutori, o meglio come rimedi idonei a produrre effetti restitutori)[40], ma anche l’esplicito richiamo, nell’art. 140-ter, lettera h), c. cons., al rimborso del prezzo, e cioè alla restituzione di quanto pagato a titolo di prezzo.
La seconda domanda è se possano essere fatti valere in sede di azione rappresentativa diretta ad ottenere un provvedimento compensativo altri rimedi individuali, diversi da quelli testè menzionati, contemplati nell’art. 27, comma 15-bis, c. cons. Ad esempio, se si ritiene che la riparazione, o la sostituzione, possa essere fatta valere, in sede individuale, non in quanto rientri nei rimedi proporzionati ed effettivi (escludo che il giudice possa applicare rimedi diversi da quelli contemplati nel comma 15-bis, perché li ritiene proporzionati ed effettivi)[41], ma in quanto rimedio ulteriore (fatto salvo dal comma 15-bis, e) previsto dal codice civile, dal codice del consumo o da altre leggi speciali (anche) a disposizione dei consumatori[42], occorre domandarsi se in sede di azione rappresentativa diretta ad ottenere un provvedimento compensativo possa essere fatta valere anche la riparazione o la sostituzione. Rispondo affermativamente, per due ragioni. In primo luogo, l’art. 140-ter, lettera b), c. cons., parla di misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore “anche” attraverso il pagamento di una somma di denaro, ecc.: l’avverbio “anche” fa pensare che l’elenco dei rimedi ivi previsto non sia tassativo[43]. In secondo luogo, la norma da ultimo citata individua i rimedi “secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’allegato II-septies”, e cioè, per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette, secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 15-bis, c. cons. (sempre che si condivida la ricostruzione di questa norma che ho testè proposto).
6. Una breve conclusione
Concludo rilevando che il consumatore si trova di fronte una babele di rimedi: ed io non credo che siffatta babele consenta una migliore tutela del consumatore stesso[44], specie qualora tanto in sede individuale quanto in sede collettiva prevalgano – correttamente, aggiungo – letture che valorizzino il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ed escludano quindi il potere del giudice di individuare di ufficio il rimedio “giusto”, differente da quello invocato[45].
[*] Lo scritto riproduce, con qualche modifica ed ampliamento, e con l’aggiunta delle note, recanti sommarie indicazioni bibliografiche, la relazione svolta a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 23 gennaio 2026 nell’ambito del convegno su «La nuova disciplina dei rimedi in tema di pratiche commerciali scorrette», e della relazione conserva il tono colloquiale e discorsivo. E’ dedicato con affetto a Liliana Rossi Carleo, nel ricordo dei lunghi anni trascorsi a studiare insieme il diritto dei consumi.
[1] Per un quadro delle varie opinioni espresse in dottrina cfr. M.R. Maugeri, Pratiche scorrette e disciplina generale dei contratti, in A. Genovese (a cura di), I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette, Padova, 2008, pp. 265-288; G. De Cristofaro, Pratiche commerciali scorrette, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, pp. 1110-1115; L. Guffanti Pesenti, Scorrettezza delle pratiche commerciali e rapporto di consumo, Napoli, 2020, pp. 191-255; C. Granelli, Pratiche commerciali scorrette: le tutele, in Enc. dir., I tematici, I, Contratto, Milano, 2021, pp. 835-871.
[2] Analizza il problema A. Ciatti, Gli strumenti di tutela individuale e collettiva, in G. De Cristofaro (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2008, p. 420 ss.
[3] Cfr., tra gli altri, A. Genovese, L’enforcement e le tutele, in Eadem (a cura di), I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette, cit., pp. 229-244; A. Ciatti, Gli strumenti di tutela individuale e collettiva, cit., pp. 383-405; G. Granelli, Pratiche commerciali scorrette: le tutele, cit., pp. 825-830.
[4] Così, G. De Cristofaro, L’attuazione della direttiva 2005/29/CE nell’ordinamento italiano, in Idem (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, cit., p. 89, e già Idem, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori, in Nuove leggi civ. commentate, 2008, p. 1111.
[5] Vedi A. Ciatti, Gli strumenti di tutela individuale e collettiva, cit., p. 406 ss., G. Granelli, Pratiche commerciali scorrette: le tutele, cit., p. 830 ss.
[6] E. Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, 3ª edizione, Torino, 2014, p. 137 ss.
[7] A. Genovese, L’enforcement e le tutele, cit., p. 226 ss.; A. Ciatti, Gli strumenti di tutela individuale e collettiva, cit., pp. 409-417.
[8] C. Granelli, Pratiche commerciali scorrette: le tutele, cit., p. 828.
[9] G. De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori, cit., p. 1109 s., che rinvia a Idem, Il regime normativo «generale» della pubblicità, in Nuove leggi civ. commentate, 2008, p. 327 s.
[10] E. Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, cit., p. 132 s. Cfr. anche D. De Santis, Questioni in tema di tutela inibitoria collettiva, misure «ripristinatorie» e reintegrazione patrimoniale in favore dei consumatori, in Giur. it., 2008, p. 2800 ss.
[11] Trib. Roma, 30 aprile 2008, in Giur. it., 2008, pp. 2795, 2799 s.
[12] Così, Cass., 24 maggio 2016, n. 10713, in Rep. Foro it., 2016, voce “Consumatori e utenti”, n. 52. Vedi anche Cass., 18 agosto 2011, n. 17351, in Foro it., 2012, I, cc. 2304 s., 2310 ss.
[13] I. Pagni, L’azione inibitoria collettiva, in Giur. it., 2019, p. 2331; A. Tedoldi e G.M. Sacchetto, La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., in Riv. dir. proc., 2021, p. 254.
[14] E. Minervini, La tutela collettiva dei consumatori e la L. 12 aprile 2019, n. 31, in Nuove leggi civ. commentate, 2020, pp. 346-359.
[15] E. Minervini, La tutela collettiva dei consumatori e la L. 12 aprile 2019, n. 31, cit., p. 347.
[16] D. Amadei, La nuova azione inibitoria collettiva, in B. Sassani (a cura di), Class action, Commento sistematico alla legge12 aprile 2019, n. 31, Pisa, 2019, pp. 229-242.
[17] E. Minervini, La tutela collettiva dei consumatori e la L. 12 aprile 2019, n. 31, cit., p. 354.
[18] D. Amadei, La conciliazione collettiva nelle nuove azioni di classe ed inibitoria, in Giur. it., 2019, p. 2329.
[19] R. Donzelli, L’ambito di applicazione e la legittimazione ad agire, in B. Sassani (a cura di), Class action, Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31, cit., pp. 1-41; C. Petrillo, Situazioni soggettive implicate, ivi, pp. 43-61; A.D. De Santis, Il procedimento, ivi, pp. 63-119; R. Frattini, L’adesione, ivi, pp. 121-148; F. Cossignani, Adempimento spontaneo ed esecuzione collettiva, ivi, pp. 179-198.
[20] A. Giussani, Le composizioni amichevoli della lite nella nuova disciplina dell’azione di classe, in B. Sassani (a cura di), Class action, Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31, cit., pp. 149-162; D. Amadei, La conciliazione collettiva nelle nuove azioni di classe ed inibitoria, cit., pp. 2324-2329; E. Gabellini, Azione di classe e giustizia contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2024, pp. 143-174.
[21] D. Amadei, La nuova azione inibitoria collettiva, cit., p. 240; Idem, Nuova azione di classe e procedimenti collettivi nel codice di procedura civile, in Nuove leggi civ. commentate, 2019, p. 1087 s. Cfr. anche A. Tedoldi e G.M. Sacchetto, La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., cit., p. 253 s.
[22] Così, M. Lamicela, Pratiche commerciali scorrette e rimedi, Nuove strategie di private enforcement tra restituzioni e risarcimento, Torino, 2024, p. 10 nt. 23 (e vedi anche p. 60).
[23] L. Balestra, Le pratiche commerciali scorrette alla luce della direttiva omnibus, in A. D’Adda, V. Bachelet e L. Regazzoni, Il diritto privato dei consumatori, Nuovi assetti e prospettive, Pisa, 2025, p. 165; E. Bacciardi, Le pratiche commerciali “corrette”, Informazioni pubblicitarie e rimedi inividuali, Pisa, 2025, p. 340. A. Purpura, Private enforcement delle pratiche commerciali scorrette: il nuovo comma 15-bis dell’art. 27 c. cons., in Europa e dir. priv., 2023, p. 816. Vedi anche C. Camardi, Pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali. Note critiche, in Jus civile, 2026, p. 146.
[24] G. De Cristofaro, “Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell’art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE (comma 15-bis, art. 27 c. cons.), in Nuove leggi civ. commentate, 2023, p. 468.
[25] G. De Cristofaro, “Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette, cit., p. 469.
[26] Così, L. Balestra, Le pratiche commerciali scorrette alla luce della direttiva omnibus, cit., p. 166.
[27] B. Zuffi, Art. 140-septies, in V. Cuffaro, A. Barba e A. Barenghi, Codice del consumo e norme collegate, VII edizione, Milano, 2023, p. 1186.
[28] E. Minervini, Azioni rappresentative e provvedimenti inibitori, in Nuove leggi civ. commentate, 2025, p. 303; B. Zuffi, Art. 140-decies, in V. Cuffaro, A. Barba e A. Barenghi (a cura di), Codice del consumo e norme collegate, cit., p. 1198.
[29] G. De Cristofaro, Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c. cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c., in Nuove leggi civ. commentate, 2024, p. 23 ss.; N. Rumine, La complessità strutturale degli interessi collettivi: spunti per una lettura critica delle nuove azioni collettive in materia di consumo, in Rass. dir. civ., 2024, p. 574 s.
[30] M.A. Astone, Transazioni collettive e tutela dei consumatori nella previsione dell’art. 140-decies c. cons., in Nuove leggi civ. commentate, 2024, p. 1212 ss.; B. Zuffi, Art. 140-decies, cit., p. 1198 s.
[31] Così, E. Ferrante, L’interesse di classe, in T.Arrigo e A. Pinori (a cura di), Le clausole generali nel diritto privato, Genova, 2024, p. 593.
[32] E. Minervini, I poteri inibitori dell’AGCM in materia di clausole vessatorie, in Nuove leggi civ. commentate, 2026, p. 380 s., sulle orme di G. De Cristofaro, Vessatorietà e trasparenza delle clausole dei contratti B-To-C e procedimenti amministrativi di competenza dell’AGCM. Il novellato art. 37-bis c. cons., ivi, 2023, p. 534 ss. Vedi anche G. De Cristofaro, “Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette, cit., p. 465 ss.
[33] Così, C. Granelli, Pratiche commerciali scorrette: le tutele, cit., p. 827.
[34] Cfr., tra gli altri, A. Barba, In tema di inibitoria collettiva della pratica commerciale scorretta: riflessioni a margine di un recente decreto del Tribunale di Torino, in Accademia, 2024, p. 533 ss.; G. Magri, Presupposti e confini dell’azione inibitoria collettiva, in Nuova giur. civ. commentata, 2024, p. 1086 ss.; S. Pagliantini e R. Pardolesi, Il Pandorogate alla luce del private enforcement dell’art. 27, comma 15 bis, cod. consumo: alla ricerca del rimedio compensativo azionabile, in Foro it., 2024, I, c. 2839 ss.; M. Renna, L’inibitoria collettiva nel codice di procedura civile e nel codice del consumo: tutela preventiva e regolazione del mercato, in corso di pubblicazione in Studi in onore di Giovanni Marini, p. 12 del dattiloscritto.
[35] Trib. Torino, 23 aprile 2024, in Foro it., 2024, I, c. 2826 ss., ed in Nuova giur. civ. commentata, 2024, p. 1092 ss.
[36] M. Stella, La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. tra tradizione e promesse di deterrenza, in Corr. giur., 2019, p. 1455.
[37] Così, L. Tavormina, Le misure idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni degli interessi dei consumatori: tra tutela ripristinatoria e tutela risarcitoria, in Europa e dir. priv., 2008, p. 207.
[38] Cfr. A. Tedoldi e G.M. Sacchetto, La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., cit., p. 254.
[39] G. De Cristofaro, “Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette, cit., p. 475.
[40] M. Lamicela, Pratiche commerciali scorrette e rimedi, cit., pp. 61-178, e passim.
[41] Così, G. De Cristofaro, “Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette, cit., p. 473; E. Bacciardi, Le pratiche commerciali “corrette”, cit., p. 350; A. Purpura, Private enforcement delle pratiche commerciali scorrette, cit., p. 830.
[42] G. De Cristofaro, “Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette, cit., p. 459 s.
[43] G. De Cristofaro, Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c. cons., cit., p. 25 ss.
[44] E. Minervini, Azioni rappresentative e provvedimenti inibitori, cit., p. 310.
[45] G. De Cristofaro, “Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette, cit., p. 493.


