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Attualità

Le novità della consultazione BCE sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali

22 Giugno 2021

Gilda Sophie Prestipino, Supervision Analyst, BCE

Di cosa si parla in questo articolo

[*] In data 15 giugno 2021, la Banca Centrale Europea (BCE) ha sottoposto a pubblica consultazione la nuova versione della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi soggetti alla vigilanza diretta della BCE[1] e il relativo questionario[2]. Come indicato nel comunicato stampa[3], la nuova versione mira ad aumentare la trasparenza procedurale e a migliorare la qualità e l’efficienza delle modalità di verifica dei requisiti di fit and proper. Le modifiche oggetto di consultazione, infatti, traggono origine dall’esperienza acquisita dall’Autorità di vigilanza in materia di c.d. fit and proper supervision e si pongono in linea con una serie di recenti interventi a livello europeo intesi ad accrescere il peso attribuito a iniziative idonee a contrastare i rischi climatici[4], a rilievi e misure inerenti ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, alle policy per la promozione delle diversità e inclusività, oltre che al requisito dell’indipendenza di giudizio dei membri dell’organo gestorio[5]. Le principali novità rappresentano un’importante passo volto alla triplice finalità di: (i) promuovere organi di amministrazione più sensibili al tema dei rischi ambientali, sociali e di governance (c.d. environmental, social and governance (ESG) factors); (ii) chiarire la rilevanza di procedimenti giudiziari in corso ai fini della verifica del requisito di onorabilità, e (iii) mettere in relazione la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei singoli componenti dell’organo di amministrazione con criticità emerse riguardo al pregresso operato dei candidati (c.d. responsabilità individuale).

Le modifiche contenute nella sezione dedicata al criterio di onorabilità nascono dalla dichiarata esigenza di spiegare quale sia l’approccio adottato dall’Autorità di vigilanza dinanzi a indagini regolamentari o procedimenti penali, amministrativi o civili in corso. La BCE chiarisce che, nonostante la vigenza del principio di presunzione di innocenza, il procedimento penale pendente rileverà ai fini della valutazione del requisito di onorabilità del candidato poiché l’Autorità passerà in rassegna di tutte le informazioni esistenti relative all’onorabilità del soggetto e le valuterà sulla base della fase raggiunta dal procedimento e del loro peso probatorio. Inoltre, maggior rilievo acquisteranno i fatti inerenti alla sfera delle responsabilità che il candidato intende assumere. Altri aspetti oggetto di valutazione saranno: il livello di coinvolgimento personale del singolo, l’insieme di procedimenti che hanno interessato o interessano il soggetto (anche ove la rilevanza individuale sia ridotta), la condotta del candidato dall’avvio del procedimento, il grado di trasparenza del candidato circa il procedimento pendente e l’elemento temporale (ossia, il tempo trascorso dai fatti oggetto di accertamento). A tal proposito, l’Autorità sottolinea come il fit and proper assessment non sia da intendersi come un c.d. box-ticking exercise, bensì rappresenti una completa e puntuale valutazione di tutte le circostanze note concernenti il candidato. Ne consegue anche un ampliamento della modulistica che il candidato e l’ente creditizio saranno tenuti a inviare all’Autorità ai fini della nomina.

Speciale rilievo riveste poi la responsabilità dei singoli individui per rilievi provenienti da autorità competenti in ambito prudenziale, giudiziario, tributario, antitrust, di protezione dei dati, fino a includere anche le autorità che vigilano su istituzioni finanziare non bancarie. L’incidenza di simili rilievi assume le caratteristiche di una presunzione di responsabilità in capo al candidato che intenda assumere un ruolo esecutivo per rilievi relativi al periodo in cui questi era membro dell’organo di amministrazione anche ove l’area oggetto di rilievo sia al di fuori delle responsabilità esclusive del singolo. In tal senso, il nuovo approccio alla c.d. responsabilità individuale prescelto dall’Autorità di vigilanza europea, congiuntamente alle modifiche introdotte nella bozza degli Orientamenti congiunti dell’Autorità bancaria europea (ABE) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, determina un avvicinamento del dato empirico al processo di fit and proper e pone in capo al singolo un dovere di conoscenza delle aree per le quali egli non sia direttamente responsabile. Tali aree sono indicate in modo generico e ricomprendono: la governance e la struttura dell’ente creditizio, il modello di business, i rischi e le modalità di gestione degli stessi. La presunzione di responsabilità, dunque, assumerebbe le caratteristiche di una presunzione di responsabilità collettiva dell’organo di amministrazione. Come nel caso del rapporto tra procedimenti pendenti e requisito di onorabilità, la responsabilità individuale sarà messa in relazione con il dato temporale del rilievo (il tempo trascorso dai fatti oggetto di rilievo), la rilevanza ai fini del ruolo che il candidato intende assumere e la gravità dei fatti oggetto di rilievo.

Con riferimento ai casi nei quali potrà procedersi a un riesame dei criteri di professionalità e onorabilità, poi, l’Autorità di vigilanza sancisce la separazione tra l’area prudenziale e l’ambito delle sanzioni e delle misure amministrative che possano comportare sanzioni pecuniarie o una temporanea sospensione dall’esercizio delle funzioni. Ne consegue che le procedure di riesame si fonderanno su valutazioni di natura prudenziale e non richiederanno necessariamente una relativa violazione dei requisiti regolamentari. L’Autorità di vigilanza, pur specificando che il riesame andrà inteso come uno strumento eccezionale da impiegarsi soltanto in presenza di circostanze gravi, sottolinea così la distinzione tra l’ambito amministrativo-giudiziario e l’ambito prudenziale.

L’Autorità di vigilanza europea ha dunque inteso istituire un nuovo modello d’interpretazione di dati rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti candidati ad assumere ruoli all’interno di organi di amministrazione. Tale innovazione dell’approccio prudenziale arriva a seguito di un anticipato e atteso cambiamento volto, da una parte, ad accrescere il peso attribuito alle informazioni provenienti dalla sfera giudiziaria indipendentemente dal grado del procedimento in corso e, dall’altra, a informare la valutazione dei candidati esecutivi a rilievi emersi in relazione a precedenti attività svolte. La valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dunque si sgancia dal dato giudiziario[6] e ciò rappresenta una novità importante rispetto alla versione precedente della Guida, che istituiva un forte nesso tra il dato giudiziario e il requisito di onorabilità, vincolando la valutazione eseguita dall’Autorità a dati giudiziari e al passato in giudicato. Tale nuovo approccio sembra inaugurare un cambio di paradigma, auspicato non soltanto a livello europeo, secondo il quale le autorità prudenziali, indipendentemente dalle loro competenze, non possono non adottare una prospettiva omnicomprensiva in tema di fit and proper. Conseguentemente, la BCE sottolinea quanto sia essenziale il legame tra la sfera dell’antiriciclaggio e la sfera prudenziale, in virtù sia della portata delle relative sanzioni sia degli effetti che le carenze in tale ambito dispiegano sugli enti creditizi.

Da ultimo, occorre dar atto di una serie di interventi minori quali le sezioni dedicate ai criteri dell’esperienza pratica e della conoscenza teorica, dei conflitti di interesse e dell’indipendenza di giudizio (per il quale introduce un’ampia lista di circostanze nelle quali può declinarsi la sfera dei conflitti d’interesse), della disponibilità di tempo, dell’idoneità complessiva. La BCE, inoltre, incoraggia le banche soggette, ai sensi della legislazione nazionale, a un regime di valutazione ex post a presentare la domanda di idoneità e onorabilità prima di procedere alla nomina.

In conclusione, in virtù delle novità contenute nella nuova bozza, la Guida sembra superare il ruolo di mero «tool to help banks select the right leaders»[7] per sancire l’avvio di una nuova fase in cui la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità comprenderà la valutazione di dati di rilievo pratico inerenti tanto a procedimenti giudiziari in corso quanto alla pregressa attività svolta dai candidati. Non è difficile immaginare che il nuovo contenuto della Guida solleverà critiche in ragione del ridotto spazio riconosciuto alle garanzie individuali dinanzi ai fatti oggetto di accertamento giudiziario in corso e ai rilievi sollevati da autorità non soltanto prudenziali. Al contempo, l’importanza di tale passaggio di paradigma risiede proprio nella demarcazione del confine dell’area prudenziale e nella conseguente separazione dalla sfera giudiziaria.

 


[*] Le opinioni espresse sono riconducibili unicamente all’Autore e non impegnano l’Istituto di appartenenza

[1] ECB, Draft Guide to fit and proper assessments, June 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fap_202106/ssm.fap_guide_202106.en.pdf

[2] ECB, Draft Updated Fit and proper Questionnaire – ECB template, disponibile all’indirizzo: https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fap_202106/ssm.fap_questionnaire_202106.en.pdf

[3] Press release, ECB launches consultation on its revised Guide to fit and proper assessments, 15 June 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210615~443208ce35.en.html

[4] BCE, Guida sui rischi climatici e ambientali, novembre 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.it.pdf

[5] Si veda il documento posto in consultazione dal 31 luglio al 31 ottobre 2021, Draft joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU (EBA/GL/2020/19) (ESMA35-43-2464): https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/EBA%20and%20ESMA%20launch%20consultation%20to%20revise%20joint%20guidelines%20for%20assessing%20the%20suitability%20of%20members%20of%20the%20management%20body%20and%20key%20function%20holders%20%28EBA/GL/2020/190%29/897952/CP%20on%20draft%20Guidelines%20on%20the%20assessment%20of%20the%20suitability.pdf

[6] «[The fit and proper assessment] is distinct from criminal or administrative infringement procedures”»: Lettera di Andrea Enria in una risposta a Sven Giegold (Membro del Parlamento Europeo), 18 maggio 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter210519_Giegold~364c5d5380.en.pdf?f29b9b5c3f2e6f4a1b256cdd048623d6

[7] What does the ECB expect from banks’ leaders?, Speech by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, Florence School of Banking and Finance online seminar “Fit and Proper Assessment: Better Boards for Better Banks?”, 19 February 2021, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2021/html/ssm.sp210219~6937120814.en.html

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