WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Attualità

Le novità del nuovo Regolamento IVASS sulla vigilanza di gruppo

13 Giugno 2016

Bruno Giuffrè, Country Managing Partner, Francesco Cerasi, Partner, David Marino, Partner, Mauro Carretta, Lead Lawyer, Marco Dimola, Legal Director, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016 concernente la vigilanza sul gruppo di cui al titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”), come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché il recepimento delle Linee Guida emanate da EIOPA sulla metodologia della valutazione dell’equivalenza da parte delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi della direttiva Solvency II (cf. contenuti correlati).

 

Il testo regolamentare in oggetto si propone, in particolare, di fornire la cornice giuridica relativa alle modalità di applicazione degli strumenti di vigilanza di gruppo (tra cui solvibilità di gruppo, monitoraggio delle operazioni infragruppo, concentrazione dei rischi, governance) la cui disciplina è recata da separati regolamenti.

Il Regolamento si compone di 30 articoli ripartiti in sei Capi.

Il Capo I reca le disposizioni generali, con indicazione delle fonti normative (art. 1), l’elenco delle definizioni mediante rinvio al Codice (art. 2) e l’ambito di applicazione (art. 3).

Il Capo II reca le disposizioni di vigilanza di gruppo. L’art. 4, in parziale attuazione dell’art. 210-ter, comma 6, del Codice, prevede che l’IVASS verifichi che la struttura del gruppo ne assicuri la sana e prudente gestione e non sia d’ostacolo all’azione di vigilanza: in caso contrario l’IVASS può ordinare la modifica della composizione societaria del gruppo o richiedere modifiche del suo assetto organizzativo. L’art. 5 individua la nozione di società capogruppo e disciplina i casi in cui non sussiste un’ultima società controllante, attribuendo all’IVASS il potere di individuare, caso per caso, la società nell’ambito del gruppo responsabile per gli adempimenti di vigilanza applicabili.

L’art. 6 definisce i criteri in base ai quali individuare l’impresa di partecipazione assicurativa ai fini dell’applicazione degli strumenti di vigilanza sul gruppo. L’art. 7 prevede le modalità di esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 210 quater del Codice.

L’art. 8 prevede il regime di applicabilità degli strumenti di vigilanza di gruppo nel caso in cui la capogruppo sia soggetta alle disposizioni in materia di conglomerati finanziari.

Il Capo III riguarda il funzionamento e l’organizzazione del gruppo: l’art. 9 prevede che la società capogruppo assuma il ruolo di referente dell’IVASS per la vigilanza sul gruppo e adotti nei confronti delle controllate i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni impartite dall’IVASS. L’art. 10 riassume gli obblighi delle controllate verso la capogruppo. L’art. 11 prevede il contenuto degli statuti della capogruppo e delle controllate.

Il Capo IV (artt. 12 – 18) disciplina i regimi di vigilanza per i sottogruppi nazionali di gruppi la cui ultima società controllante ha sede in uno stato membro o in uno stato terzo.

Nel primo caso non vengono applicati gli strumenti di vigilanza sul sottogruppo italiano, ma l’IVASS potrebbe decidere di applicare uno o più strumenti di vigilanza al singolo sottogruppo sulla base di obiettive differenze tra il gruppo e il sottogruppo in termini di operazioni, organizzazione e profilo di rischio, tenendo conto, in ogni caso, delle modalità e criteri stabili nella normativa europea e degli accordi intercorrenti nell’ambito dei collegi supervisori costituiti per gli specifici gruppi (art. 12).

Nel secondo caso vengono applicati gli strumenti di vigilanza sul sottogruppo italiano, ma l’IVASS potrebbe decidere di non applicare uno o più strumenti di vigilanza al singolo sottogruppo nel caso in cui ne ricorresse la necessità, tenendo conto delle modalità e criteri stabiliti nella normativa europea e degli accordi intercorrenti nell’ambito dei collegi supervisori costituiti per gli specifici gruppi (art. 13).

Gli artt. 14 – 16 disciplinano le regole procedimentali fondamentali ovvero a rilevanza esterna relative al procedimento di valutazione di equivalenza ad implementazione delle linee guida EIOPA. L’art. 17 prevede che l’IVASS, ove sussista un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, può dispensare il sottogruppo nazionale di cui all’art. 13, comma 1, lettera a) dalla vigilanza sul gruppo. Ai sensi dell’art. 18, ove sia stata accertata l’insussistenza di un regime equivalente di vigilanza, l’IVASS può individuare le modalità particolari di adempimento alle disposizioni applicabili del presente regolamento o disporre l’applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi di vigilanza ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo.

Il Capo V regola la formazione e tenuta dell’Albo delle società capogruppo. Tali disposizioni non apportano modifiche sostanziali alle disposizioni previgenti per quanto concerne l’ambito di applicazione soggettivo (soggetti tenuti all’iscrizione all’albo) e oggettivo (informazioni pubblicate nell’albo).

Ai sensi dell’art. 19, il Regolamento prevede che l’albo contenga le stesse informazioni attualmente previste dal Regolamento n. 15/2008, che devono essere indicate nella comunicazione per l’iscrizione all’albo (artt. 20-22). La capogruppo continua a comunicare anche i nominativi delle società incluse nel perimetro del gruppo come definito da Solvency II benchè non indicate nell’albo pubblico (art. 21, comma 2), salvo decisione diversa dell’IVASS.

Gli artt. 23, 24 e 26 disciplinano il procedimento di iscrizione, i presupposti per l’iscrizione d’ufficio e di cancellazione della società capogruppo nel caso in cui non abbia più i requisiti per essere definita tale.

L’art. 25 prevede l’obbligo di aggiornamento delle informazioni relative alle società controllate iscritte all’albo, da effettuarsi nel termine di dieci giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Gli artt. 27 e 28 prevedono l’obbligo di pubblicizzare l’iscrizione all’albo mediante indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società iscritte e le modalità di consultazione dell’albo.

Il Capo VI disciplina le abrogazioni e le disposizioni transitorie, la pubblicazione e l’entrata in vigore del Regolamento. Le disposizioni transitorie prevedono un periodo transitorio di 12 mesi nel quale:

  1. l’ultima società controllante italiana, non iscritta come capogruppo all’albo di cui al Regolamento n. 15/2008 alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione e che non presenti istanza di iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 20 entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, invia all’IVASS un piano che illustri gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per garantire l’osservanza delle nuove previsioni di vigilanza;
  2. fatta salva una decisione diversa dell’ultima società controllante ai sensi della lettera a) l’impresa iscritta all’albo di cui al regolamento 15/2008, che non sia ultima società controllante italiana, continui ad esercitare le funzioni di capogruppo; essa è soggetta alle disposizioni previste, con riferimento all’ultima società controllante, dal Titolo XV e dall’art. 207 octies, ivi richiamato, del Codice e dalle relative disposizioni di attuazione, ad eccezione delle previsioni in materia di assetti proprietari di cui al titolo VII, Capo I del Codice;
  3. il rispetto dell’obbligo di iscrizione all’albo di cui all’art. 210 – ter del Codice si considera assolto in caso di iscrizione dell’ultima società controllante all’albo di cui all’art. 12 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008;
  4. le modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento sono effettuate in occasione della prima modifica statutaria successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento, oppure, nel caso del regime transitorio, le modifiche sono apportate con una tempistica coerente con l’esecuzione degli adempimenti necessari previsti dalla disciplina regolamentare ed alla conseguente iscrizione all’albo e, comunque, in ogni caso entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.
Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Attualità
Assicurazioni

Report di EIOPA sulle Tendenze dei Consumatori nel 2023

1 Marzo 2024

David Maria Marino, Partner, DLA Piper

Valentina Grande, Lawyer, DLA Piper

Erica Simone, DLA Piper

Il contributo si sofferma sugli spunti fornito dal report annuale pubblicato da EIOPA lo scorso 23 gennaio sulle tendenze dei consumatori nel 2023.
Attualità
Assicurazioni

La relazione EIOPA sull’applicazione della Direttiva IDD

5 Febbraio 2024

David Maria Marino, Partner, DLA Piper

Valentina Grande, Lawyer, DLA Piper

Il presente contributo approfondisce i risultati della seconda relazione pubblicata da EIOPA il 15 gennaio 2024 in merito all’applicazione della Direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa.
Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter