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Attualità

Le novità del DDL Concorrenza per il settore assicurativo

16 Maggio 2017

Chiara Cimarelli, Legal Director di DLA Piper

L’iter di approvazione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (“DDL Concorrenza” or “DDL”), presentato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Salute, dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia, alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015, sembrerebbe essere in dirittura di arrivo. Il DDL, infatti, è stato approvato lo scorso 3 maggio al Senato, sia pure con modifiche, ed è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per definitiva approvazione.

Il testo, che si compone di un solo articolo, suddiviso in 193 commi, contiene numerose previsioni volte a favorire la liberalizzazione dei servizi e la maggiore competitività degli operatori.

Tra le norme più corpose e numerose, quelle relative al settore assicurativo, all’interno delle quali le disposizioni relative alla RC auto occupano un ruolo di tutto rilievo, in considerazione della nevralgicità del settore nel mercato assicurativo italiano.

Ad accompagnare queste previsioni, poche altre, anch’esse dedicate al settore assicurativo danni, per lo più.

Vediamo nel dettaglio le previsioni di maggiore interesse per il settore assicurativo, risuddivise per argomenti.

A. RC Auto

(i) Obbligo a contrarre:

L’attuale formulazione dell’articolo 132 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”, il “Codice”) verrebbe rivista nel senso di prevedere che l’obbligo a contrarre per le imprese verrebbe meno ove, effettuate le necessarie verifiche di correttezza e identità, (anche mediante la consultazione delle banche dati di settore – es. sinistri e testimoni – e dell’archivio antifrode istituito presso l’IVASS), risultasse che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere.

L’eventuale violazione dell’obbligo a contrarre, in assenza dell’”esimente” sopra indicata, verrebbe sanzionata da IVASS con pene inasprite (si passerebbe dall’attuale range di Euro 1500/4500 a Euro 2500/15.000) e con termini di gestione del reclamo da parte di IVASS dimezzati.

(ii) Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. Introduzione dell’articolo 132 bis – obblighi informativi degli intermediari.

Dopo l’articolo 132 del codice, verrebbe introdotto un articolo di nuova formulazione (il 132 bis), ai sensi del quale gli intermediari assicurativi, prima della sottoscrizione di una polizza Rc auto, sarebbero tenuti a informare il consumatore, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, dei premi praticati da tutte le imprese di cui sono mandatari, attraverso collegamento telematico al preventivatore consultabile sui siti di IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione del contraente di aver ricevuto le informazioni prescritte sarebbe affetto da nullità, rilevabile solo a favore del cliente. Ad IVASS competerebbe l’emanazione di disposizioni attuative per garantire l’accesso telematico e la conclusione del contratto.

(iii) Introduzione dell’articolo 132 ter – Sconti Obbligatori

Verrebbe poi introdotto un altro articolo di nuova formulazione, il 132 ter riguardante le diverse condizioni che, qualora accettate dal contraente, determinerebbero l’applicazione di uno sconto nei limiti stabiliti da IVASS, i.e. ispezione del veicolo a spese della compagnia, installazione della c.d. scatola nera o dispositivo equivalente, installazione di meccanismi che impediscono l’avvio del motore in caso di superamento, da parte del conducente, del tasso alcolemico stabilito per legge. Una volta verificatasi anche una sola delle condizioni citate, lo sconto sarebbe obbligatorio e la mancata riduzione determinerebbe l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a 80.000 e l’automatica riduzione del premio.

Analoga previsione di sconto obbligatorio verrebbe prevista per il caso di sottoscrizione da parte del contraente di più polizze mediante la sottoscrizione della clausola di guida esclusiva. La norma precisa inoltre che i costi relativi all’installazione, alla disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità dei dispositivi sarà a carico dell’impresa.

(iv) Trasparenza delle variazioni di premio

L’attuale formulazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice verrebbe modificata nel senso di prevedere che, in caso di contratti con clausola bonus malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, dovrebbe essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

(v) Misure relative all’assegnazione delle classi di merito

L’articolo 134 del Codice verrebbe modificato nel senso di prevedere la garanzia della parità di trattamento a parità di caratteristiche del rischio e il divieto di distinzione delle classi di merito in funzione della durata del rapporto. Inoltre, in caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio dovrebbero essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, in caso di installazione della scatola nera. Ugualmente, anche in caso di sinistro, gli incrementi di premio dovrebbero comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, in caso di variazione peggiorativa della classe di merito e tuttavia di installazione della scatola nera.

(vi) Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose

Al fine di evitare la pratica dei testimoni di comodo (testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro) – che verrebbero considerate inammissibili – la nuova formulazione del comma 3 bis dell’articolo 135, prevedrebbe regole specifiche di identificazione dei testimoni per i soli danni a cose. Il giudice potrebbe inoltre verificare l’eventuale ricorrenza degli stessi nominativi di testimoni in più di tre cause negli ultimi cinque anni, avvalendosi anche della banca dati integrata istituita presso IVASS, con facoltà di successiva trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per gli ulteriori accertamenti.

(vii) Verifica di IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema di sconti

Verrebbe affidato a IVASS il compito di verificare su base trimestrale i sinistri inseriti nella banca dati e quello di definire una percentuale di sconto minima applicabile ai contraenti che risiedono in regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che soddisfino taluni requisiti.

(viii) Risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve e lieve entità

La nuova formulazione dell’articolo 138 del Codice prevedrebbe la predisposizione di un’unica tabella su tutto il territorio nazionale relativa alle menomazioni all’integrità psico-fisica (macrolesioni) e relativo valore pecuniario da attribuirvi, in base a consolidati principi di giurisprudenza di legittimità. Verrebbe poi prevista l’emanazione di una specifica tabella per le microlesioni. Al giudice spetterebbe comunque la facoltà di aumentare l’importo del risarcimento in base a equità.

Specifici criteri verrebbero poi adottati per le lesioni di lieve entità, che prevedrebbero la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica.

(ix) Valore probatorio delle cc.dd. “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici

Attraverso la formulazione di un nuovo articolo 145 bis, si stabilirebbe il principio della piena prova delle risultanze della scatola nera. Dovrebbe poi essere garantita la piena interoperabilità e portabilità delle scatole nere. Verrebbe poi prevista una sanzione amministrative di Euro 3000 per ciascun giorno di ritardo, da parte delle imprese, sull’interoperabilità. La manomissione della scatola nera determinerebbe la perdita della riduzione del premio e l’applicazione di sanzioni penali.

(x) Ulteriori misure di contrasto alle frodi assicurative

Alle imprese sarebbe consentito rifiutare di formulare l’offerta di risarcimento, in caso di indizi gravi di frode. L’assicurato potrebbe comunque proporre l’azione di risarcimento di fronte al giudice solo a seguito delle determinazioni conclusive della compagnia o, in mancanza, decorsi 60 giorni.

(xi) Trasparenza delle procedure di risarcimento

Verrebbe introdotto un nuovo articolo, il 149 bis, disciplinante le modalità di risarcimento in caso di cessione del credito: la somma da corrispondere a titolo di rimborso verrebbe versata solo a fronte di presentazione di fattura emessa dall’impresa di autoriparazione.

B. Disposizioni di interesse per rami diversi dal ramo 10 (Rc auto)

(xii) Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell’assicurazione a copertura del rischio principale

La formulazione originaria, prima degli emendamenti in discussione, della norma, prevedeva che l’articolo 170 bis del Codice venisse modificato prevedendo l’estensione del principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di tacito rinnovo anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza principale (RC Auto) e quelle accessorie fossero stipulate in abbinamento (i.e. nello stesso contratto o mediante contratto stipulato contestualmente).

Per effetto degli emendamenti in discussione, in realtà, il divieto di tacito rinnovo sarebbe esteso a tutte le polizze danni, indipendentemente dall’accessorietà alla RC Auto.

(xiii) – Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale

L’articolo 3, comma 5, del D.L. 138/2011 verrebbe modificato prevedendo che nelle Condizioni Generali di Assicurazione per la RC professionale sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura perle richieste di risarcimentopresentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

La norma verrebbe introdotta, tra l’altro, anche per dare attuazione a quanto disposto dall’AGCM con segnalazione del 4 luglio 2014 sulle clausole cc.dd. “claims made” e sulla limitazione della prestazione assicurativa solo ai sinistri denunciati nel corso di periodo di validità contrattuale per effetto di tali clausole.

La disposizione troverebbe applicazione anche nei confronti delle polizze in essere alla data di entrata in vigore del DDL.

(xiv) Forme pensionistiche complementari

In aggiunta ad alcune modifiche alla disciplina (es. diritto all’anticipo della prestazione in caso di cessazione dell’attività lavorativa), si prevedrebbe la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma del sistema.

(xv) Potenziamento della trasparenza nella vendita si polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui

L’articolo 28 della d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge n. 27/2012 verrebbe modificato allo scopo di estendere a tutte le polizze assicurative (attualmente sono solo quelle vita), connesse e accessorie all’erogazione di mutui ovvero di credito al consumo, l’obbligo di presentare almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, istituti di credito e intermediari finanziari, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente.

                                                                                            ***

Le previsioni sopra ricordate sono senz’altro nel senso di una maggiore liberalizzazione del settore assicurativo. Con riferimento tuttavia alla norma relativa al mancato rinnovo tacito delle polizze danni più di un operatore e la stessa Autorità di Vigilanza hanno espresso qualche dubbio sul risultato finale raggiunto dalla disposizione. La necessità infatti di dover rinnovare, di anno in anno, la polizza, pur agevolando la competizione tra gli operatori, si tradurrebbe in un significativo onere per i consumatori.

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