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Attualità

Le modifiche al Regolamento ACF

14 Giugno 2021

Manuela Malavasi, Partner, BonelliErede

Di cosa si parla in questo articolo
ACF

Con Delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 la Consob ha apportato modifiche al Regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 (“Regolamento”), concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), nella prospettiva di migliorarne il funzionamento e di semplificare il procedimento.

Le principali novità riguardano i seguenti profili.

1. Ambito di operatività dell’Arbitro

Mancata consegna del KID

Come noto l’art. 4, comma 1, del Regolamento circoscrive l’operatività dell’Arbitro alle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nella parte II del TUF. Con una modifica al comma 1 dell’art. 4, la competenza dell’ACF viene ora espressamente estesa alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document, “KID”) di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014. Si tratta di una precisazione opportuna in quanto l’obbligo di consegna del KID può riguardare anche prodotti finanziari non riconducibili nel novero degli strumenti finanziari cui si riferisce la parte II del TUF.

Cognizione incidentale delle domande costitutive

Con l’introduzione, nell’art. 4, del comma 1-bis viene poi precisato (ribadendo sostanzialmente un principio già affermato dall’ACF nelle decisioni assunte nei primi tre anni di operatività) che l’Arbitro “può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa contrattuale”. Ad esito della fase di pubblica consultazione, Consob ha chiarito che la modifica non attribuisce all’Arbitro il potere di adottare pronunce costitutive (come noto riservate all’autorità giudiziaria dall’art. 2908 c.c.), ma si limita ad affermare la possibilità per l’Arbitro di conoscere tali domande nella prospettiva dell’eventuale accoglimento di una pretesa restitutoria.

Resta poi ovviamente ferma la piena cognizione dell’Arbitro sulle domande di nullità (peraltro rilevabili anche d’ufficio ex art. 11, comma 9), che non vengono menzionate nel comma 1-bis in quanto relativo alle domande costitutive.

Competenza ratione temporis

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 4 introduce un limite temporale alla competenza dell’Arbitro, che potrà conoscere esclusivamente controversie relative a operazioni e comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla proposizione del ricorso. La finalità dichiarata è quella di limitare l’attività dell’ACF a controversie che rientrano in un lasso temporale definito e che possono essere decise all’esito di un’istruttoria esclusivamente documentale, tenuto anche conto delle regole che limitano temporalmente l’obbligo di conservazione della documentazione da parte degli intermediari.

In fase di consultazione molti rispondenti avevano suggerito di introdurre un termine più breve, anche in linea con il limite temporale di competenza dell’ABF (6 anni[1]). Il suggerimento non è stato però accolto da Consob sulla base della considerazione che la percezione dei danni derivanti da investimenti finanziari risulta maggiormente differita nel tempo rispetto ai danni derivanti dall’attività bancaria.

È stata invece (condivisibilmente) accolta la proposta formulata in sede di pubblica consultazione di far decorrere il termine decennale dalla data di proposizione del ricorso all’Arbitro, anziché dal reclamo all’intermediario, come inizialmente previsto nel testo in consultazione, evitando così i dubbi interpretativi legati all’ipotesi di reclami plurimi.

Ovviamente il limite temporale di competenza dell’Arbitro è distinto dall’istituto della prescrizione ordinaria, con la conseguenza che, ai fini del termine decennale di competenza, non rilevano eventuali atti interruttivi.

2. Condizioni di ricevibilità

Quanto alle condizioni di ricevibilità del ricorso, viene integrato l’art. 10 con la precisazione che “più soggetti possono presentare ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso”. Come chiarito dalla stessa Consob in sede di consultazione, si intende fare riferimento allo specifico rapporto giuridico oggetto di controversia, rispetto al quale la cointestazione del deposito titoli o la sottoscrizione congiunta del contratto quadro rilevano quali elementi indiziari ai fini della contitolarità del rapporto, da valutarsi però in concreto.

Quali nuove ipotesi di irricevibilità del ricorso, accanto alla pendenza sui medesimi fatti di altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, vengono introdotte, in un’ottica di economia delle attività, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali e l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale.

3. Modalità predeterminate per la compilazione degli atti difensivi e limitazione alla produzione documentale

Compilazione degli atti difensivi su modulo standard

Nell’intento di soddisfare l’esigenza di uno svolgimento tempestivo, ordinato ed efficiente della procedura viene apportata una serie di modifiche all’art. 11, relativo all’avvio e svolgimento del procedimento.

Oltre alla riaffermazione del sito web ACF quale mezzo di presentazione degli atti difensivi e di gestione del procedimento, si prevede che il ricorso e le deduzioni difensive devono essere predisposte utilizzando l’apposito modulo, senza che possano essere presi in considerazione atti trasmessi in altre forme. In fase di consultazione, sono state espresse non poche perplessità in merito all’utilizzo della modulistica al fine della compilazione degli atti, con la richiesta di considerare anche difese allegate al modulo standard o comunque di non prevedere un numero massimo di caratteri per la compilazione del modulo. Tali proposte non sono però state accolte da Consob che, nel fornire le proprie valutazioni all’esito della procedura di consultazione, ha posto l’accento sull’intento semplificatorio della riforma, precisando al contempo che il diritto di difesa sarà garantito da limiti dimensionali sufficienti a svolgere compiutamente le difese e da un margine ragionevole di elasticità nella ripartizione delle varie sezioni del modulo.

Si tratta comunque di una novità di rilievo che potrebbe incidere non poco sulla tecnica redazionale degli atti difensivi.

Limiti alla produzione documentale

Altrettanto significativo è il divieto, posto dal nuovo comma 1-ter dell’art. 11, di produrre “documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi”. Ovviamente poiché il comma 4 dello stesso art. 11 pone in capo all’intermediario l’onere di produrre “tutta la documentazione afferente al rapporto controverso”, non potrà essere considerata sovrabbondante la documentazione prodotta laddove attenga al rapporto controverso.

4. Conferma del ruolo delle associazioni di categoria

Quanto alle modalità di deposito delle deduzioni difensive da parte degli intermediari, viene confermato il termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

In sede di avvio dell’ACF era stata prevista dalla Delibera n. 19783 la possibilità per gli intermediari di avvalersi di un’associazione di categoria che provvede al deposito delle deduzioni difensive e della relativa documentazione entro 15 giorni dalla ricezione da parte degli intermediari (tenuti a trasmettere le proprie deduzioni all’associazione entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso).

Tale facoltà, inizialmente prevista per la durata di due anni e poi prorogata fino al 1° luglio 2021 e da ultimo fino al 30 settembre 2021[2], è stata ampiamente utilizzata dagli intermediari, e viene ora resa definitiva con l’inserimento nel testo del Regolamento (art. 11, comma 4).

Parimenti è confermata la possibilità per gli intermediari di avvalersi di associazioni di categoria per il deposito delle repliche alle deduzioni integrative del ricorrente, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni integrative[3].

5. Istituti volti ad agevolare una soluzione concordata della controversia

Il Regolamento in esame ha introdotto una serie di modifiche finalizzate ad incentivare il raggiungimento di una soluzione concordata della controversia. Si tratta in particolare:

  • della previsione di una nuova causa di estinzione del procedimento arbitrale, rappresentata dalla presentazione da parte dell’intermediario, prima delle decisioni, di documentazione attestante il raggiungimento di un accordo con il ricorrente o il soddisfacimento della sua pretesa (art. 13, comma 3, lett. b-bis);
  • dell’introduzione di un’ipotesi di differimento di 60 giorni dell’accertamento di mancato adempimento della decisione da parte dell’intermediario qualora le parti comunichino l’avvio di negoziazioni per il raggiungimento di un accordo sull’esecuzione della decisione (art. 16, comma 2);
  • della previsione della cancellazione dal sito web ACF della notizia di mancato adempimento della decisione in caso di adempimento integrale della decisione, anche se tardivo, o di raggiungimento di un accordo tra le parti sull’esecuzione della decisione (art. 16, comma 3-bis);
  • dell’esonero dell’intermediario dall’obbligo di versamento del contributo di soccombenza qualora lo stesso abbia formulato, prima del ricorso, una proposta conciliativa, rifiutata dal ricorrente, per un importo pari o superiore da quello riconosciuto dall’ACF, nonché della riduzione della metà del contributo di soccombenza qualora una proposta conciliativa con le medesime caratteristiche sia stata formulata successivamente alla presentazione del ricorso (art. 18, comma 3-bis).

6. Entrata in vigore

Le modifiche apportate al Regolamento entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021 e si applicheranno ai procedimenti avviati con ricorso proposto a partire dalla data di entrata in vigore[4].

 


[1] Il termine di 6 anni è stato introdotto con le nuove disposizioni che regolano il funzionamento dell’ABF, entrate in vigore il 1 ottobre 2020.

[2] Con Delibera n. 21666 del 22 dicembre 2020 era stata disposta una proroga al 1° luglio 2021 ed ora con l’art. 2, comma 6, della Delibera n. 21867 è stata modificata la Delibera n. 19783 con la previsione di una proroga fino al 30 settembre 2021, in linea con la decisione di confermare il ruolo delle associazioni di categoria nel nuovo testo del Regolamento.

[3] Per quanto riguarda il termine di 15 giorni per il deposito delle deduzioni integrative da parte del ricorrente viene ora previsto che decorrono “dalla scadenza dei termini” per il deposito delle deduzioni da parte dell’intermediario, anziché dal “ricevimento” delle stesse (art. 11, comma 5). Analogamente viene precisato che il termine di 15 giorni per il deposito delle repliche alle deduzioni integrative decorre dalla “scadenza dei termini” per il deposito delle deduzioni integrative.

[4] Un’eccezione è rappresentata dalle modifiche relative all’esecuzione della decisione di cui all’art. 16 del Regolamento, che si applicano alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore.

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