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Le commissioni applicate alle linee di credito: un travagliato iter legislativo tra “paradosso normativo” e correzioni governative

2 Aprile 2012

Avv. Gabriele Chiappi, Banca Monte dei Paschi di Siena, Servizio Compliance

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Decreto salva Italia”, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214) ha introdotto nel Testo Unico Bancario l’art. 117-bis in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In sintesi, tale articolo dispone quanto segue:

  • i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri: (i) una commissione (aliquota massima dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione) onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale all’accordato e alla durata dell’affidamento; (ii) un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;
  • a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite di fido concesso, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri: (i) una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi; (ii) un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

A regolare la materia è successivamente intervenuto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Decreto liberalizzazioni”) che, all’art. 27, ha precisato che “I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all’art. 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 […]”.

Questa disposizione, sebbene non ineccepibile sotto il profilo della completezza lessicale, ha fornito più o meno esplicitamente chiarimenti in merito all’efficacia temporale dell’art. 117-bis, da un lato stabilendo che i contratti in corso (cioè quelli stipulati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012) avrebbero dovuto essere adeguati entro il suddetto termine –cioè novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 1 – dall’altro facendo intendere che l’efficacia dell’art. 117-bis per i nuovi rapporti contrattuali decorreva dal 28 dicembre, data di entrata in vigore della legge di conversione del “D.L. salva Italia”.

L’art. 27 ha tuttavia lasciato insoluti taluni dubbi interpretativi sorti perlopiù all’interno del sistema bancario, primo tra tutti quello sulla modalità di adeguamento dei contratti, ragion per cui, in sede di conversione del “D.L. liberalizzazioni”, il Parlamento ha ritenuto opportuno emendare lo stesso art. 27 specificando che l’adeguamento dei contratti in corso, con l’introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all’art. 117-bis del TUB, deve avvenire ai sensi dell’art. 118 del TUB, vale a dire con proposta di variazione unilaterale.

Peraltro verso, proprio gli emendamenti approvati in sede di conversione del “D.L. liberalizzazioni” hanno determinato sostanziali incertezze sulla portata e sul significato dell’art. 117-bis del TUB, suscitando – come noto – forti reazioni del sistema bancario e della sua associazione, anche e soprattutto per gli effetti economici negativi scaturiti.

In particolare, i due emendamenti presentati dalla 10a Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato ed approvati da entrambi i rami del Parlamento hanno previsto quanto segue:

  • emendamento all’art. 27 del D.L. liberalizzazioni: stabilisce che la delibera del CICR di cui al comma 4 dell’art. 117-bis TUB1 è adottata entro il termine del 31.5.2012 e che la complessiva disciplina (da intendersi come quella dettata dall’art. 117-bis TUB e dalla medesima delibera del CICR) entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo. Diversamente dall’originaria formulazione dell’art. 27, sopra descritta, prevede inoltre che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati a tale disciplina – mediante la procedura di variazione ex art. 118 TUB – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR.
  • emendamento introduttivo dell’art. 27-bis del D.L. liberalizzazioni: stabilisce che sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

Risulta di tutta evidenza che le due norme emendative sopra richiamate hanno rischiato di creare un vero e proprio “paradosso normativo”, in quanto contenenti disposizioni tra di loro in esplicita contrapposizione.

Se, infatti, l’art. 27-bis dello stesso D.L. sancisce la nullità delle clausole che prevedono commissioni relative a linee di credito (dunque anche quelle inerenti a contratti diapertura di credito ed agli sconfinamenti in conto corrente regolate dall’art. 117-bis TUB), l’art. 27 emendato del “D.L. liberalizzazioni” conferma, paradossalmente, la vigenza dell’intero impianto normativo dell’art. 117-bis del TUB e dunque anche la facoltà di prevedere commissioni nei contratti di apertura di credito e di conto corrente, seppure in subordine all’applicazione di specifiche regole e limitazioni. Ciò è comprovato dal fatto che l’art. 27 fa riferimento alla delibera del CICR il quale, come detto, è chiamato ad emanare disposizioni attuative proprio in ordine all’applicazione delle commissioni economiche.

Non è dato quindi comprendere per quale ragione il legislatore, nell’ipotesi in cui avesse voluto abrogare in tutto o in parte l’art. 117-bis, e quindi la possibilità di percepire commissioni, avrebbe approvato un emendamento che, da un lato interviene sui tempi di applicazione dello stesso art. 117-bis TUB, dall’altro ancora tali termini all’emanazione di una delibera del CICR che dovrà determinare le modalità di applicazione delle commissioni economiche.

Tale paradosso è reso ancor più rilevante dal momento che le due norme contrapposte non si trovano all’interno di testi di legge differenti, nel qual caso si sarebbe potuto applicare il generale principio secondo cui lex posterior derogat priori, bensì in seno al medesimo corpo normativo e, pergiunta, all’interno di articoli adiacenti (27 e 27-bis).

In presenza di un simile paradosso, pertanto, l’unica interpretazione in grado di fornire un significato normativo agli articoli citati sarebbe stata quella secondo cui la nullità delle clausole che prevedono commissioni, sancita dall’art. 27-bis, sarebbe stata limitata ai soli contratti di credito diversi dalle aperture di credito in conto corrente o dai rapporti di conto corrente in cui si verifichino utilizzi in assenza di fido.

Tale confuso scenario è stato fortunatamente risolto grazie all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza parlamentare, mossasi anche in seguito alle forti e legittime pressioni di ABI, la quale ha impegnato il Governo ad emanare in tempi rapidi, e comunque tali da minimizzare gli effetti derivanti dall’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 27-bis, un provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina della citata disposizione con quanto già previsto dall’art. 117-bis del TUB.

L’intervento del Governo si è concretizzato con l’emanazione del D.L. 24 marzo 2012, n. 29 (Disposizioni urgenti recanti integrazione al D.L. 24.1.2012, n. 1), entrato in vigore contestualmente alla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di conversione del D.L. n. 1/2012),il quale stabilisce che la nullità delle clausole sulle commissioni legate alle linee di credito opera solo se queste sono stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del TUB adottate dal CICR.

Questa norma ha raggiunto pertanto il difficile obiettivo di un’armonica composizione della frattura normativa aperta dai suddetti due articoli (27 e 27-bis) tra loro antitetici.

Sia permesso comunque di rilevare, sotto un profilo di mera tecnica redazionale della normativa, che il pasticcio poteva essere più adeguatamente risolto abrogando l’art. 27-bis, dal momento che la dichiarazione di invalidità delle clausole in contrasto con la delibera del CICR era già, seppur implicitamente, contenuta nell’art. 117-bis del TUB.

La querelle sulle commissioni bancarie è per il momento soltanto rinviata, in attesa della delibera del CICR – che dovrà essere emanata entro il prossimo 31 maggio – auspicando che la stessa riesca a fare chiarezza su taluni dubbi ancora aperti relativi al contenuto dell’art. 117-bis del TUB2.

 

 

1

Il CICR è chiamato a deliberare disposizioni applicative dell’art. 117-bis, prevedendo i casi in cui, in relazione all’entità ed alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 dello stesso art. 117-bis. Esso inoltre potrà prevedere che l’art. 117-bis TUB si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.


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2

Restano infatti ancora da chiarirealcune questioni interpretative, prima tra tutte quella sulla possibilità di pattuire una commissione di istruttoria veloce determinata per scaglioni di importo, ipotesi che, alla luce del tenore letteraledell’art. 117-bis, pare non trovare ostacoli.

 


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