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Giurisprudenza

L’arbitro assicurativo su danno da infortunio e patologie preesistenti

9 Luglio 2026

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Arbitro Assicurativo, 29 maggio 2026, n. 397, Pres. Stella, Rel. Camilleri

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro Assicurativo, con decisione 29 maggio 2026, n. 397 (Pres. Stella, Rel. Camilleri), si è pronunciato sull’accertamento del diritto alla liquidazione dell’indennizzo del danno da infortunio, in base alla polizza infortuni siglata, in presenza di condizioni patologiche preesistenti potenzialmente incidenti sul danno lamentato.

Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’impresa per la necessità di accertamenti istruttori che l’Arbitro non avrebbe potuto disporre, rilevando che la natura scientifica o tecnica delle questioni non comporta automaticamente la necessità di una consulenza tecnica. Inoltre, ha richiamato il principio secondo cui “stabilire se un dato evento sia o non sia compreso tra quelli previsti da una polizza assicurativa è questione unicamente d’interpretazione del contratto, non d’altro”.

Nel merito, richiamando il principio di acquisizione probatoria, l’Arbitro ha ritenuto provato il sussistere di una causa violenta ed esterna integrante evento lesivo, anche alla luce della presenza di un edema in fase subacuta, idonea a fondare una presunzione semplice ex art. 2729 c.c.

Quanto al nesso di causa del danno da infortunio, l’Arbitro assicurativo ha richiamato la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica, osservando che le preesistenze patologiche possono porre un problema di causalità materiale, ove rappresentino una concausa di lesione, ovvero di causalità giuridica, ove rappresentino una concausa di menomazione.

Nel caso di specie, anche in ragione della non univoca allegazione dell’impresa circa la sussistenza di una osteoporosi quale conclamata patologia preesistente del ricorrente, l’Arbitro ha ritenuto “di poter attribuire alla caduta del 28 febbraio 2025 una autonoma, immediata e diretta incidenza eziologica sul verificarsi della frattura L1, accogliendo il ricorso e disponendo la corresponsione alla parte ricorrente di un indennizzo corrispondente all’1,5% di invalidità permanente.

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