SOMMARO: Il presente articolo commenta la decisione della Corte di Cassazione di escludere la locazione finanziaria dall’agevolazione dell’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, poiché priva dei requisiti di natura giurisprudenziale elaborati in riferimento al concetto di “operazione di finanziamento”. Il testo raffronta gli elementi previsti espressamente nell’art. 15 del d.P.R. 601/1973 e le caratteristiche soggettive ed oggettive del contratto di leasing con gli argomenti del giudice di legittimità, indagando se taluni dubbi interpretativi, sorti per la restrizione subita da altri tipi di contratto, possano sollevarsi anche in merito al contratto di locazione finanziaria.
ABSTRACT: This article discusses the decision of the Italian Supreme Court to exclude financial lease from the tax benefits provided under art. 15 of d.P.R. 601 of September 29, 1973. This restriction is based on the grounds that such contracts lack the jurisprudential principles required to qualify the contract as an eligible “financing operation”. The paper compares the statutory requirements expressly set forth in art. 15 of d.P.R. 601/1973, as well as the subjective and objective characteristics of financial leasing, with the legal arguments advanced by the Court. The analysis seeks to determine whether certain interpretative ambiguities, resulting from restrictions applied to other types of contracts, may also arise in relation to financial leasing agreements.
1. Premessa
L’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 sancisce che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
La Corte di Cassazione afferma che l’agevolazione[2] si applichi, “in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione”, alle operazioni di finanziamento caratterizzate dall’erogazione di denaro, liberamente disponibile, da impiegare in investimenti “produttivi”[3].
In assenza di tali condizioni, la Corte di Cassazione nega l’applicazione dell’agevolazione. È il caso dei contratti in cui è già erogato il credito ed investita la somma corrispondente. In tale ipotesi, il cessionario non dispone di nuovo denaro suscettibile di impieghi produttivi[4].
L’indirizzo giurisprudenziale ha ingenerato alcuni dubbi interpretativi.
Il vincolo di destinazione del “denaro” in “investimenti produttivi” non è esplicitamente indicato nel dettato normativo. Dall’esame della norma, infatti, non appare assumere rilievo, in linea generale, la circostanza che il finanziamento debba essere diretto a finalità specifiche, a differenza di quanto previsto in passato con la Legge, 27 luglio 1962, n. 1228 per il c.d. “regime di abbonamento”[5].
La mancata indicazione da parte del legislatore fiscale viene ritenuta, tuttavia, giustificata dalla ratio sottesa al regime dell’imposta sostituiva, ossia l’esigenza di favorire l’accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie[6]. La scelta del legislatore non è, dunque, quella di escludere dall’agevolazione un numero indiscriminato di soggetti ed operazioni[7], quanto quella di agevolare le operazioni di finanziamento in grado di generare nuova ricchezza nel sistema produttivo del Paese[8].
Seguendo tale impostazione, la Corte di Cassazione ritiene, nella sentenza che qui si commenta, inapplicabile l’agevolazione dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 anche al contratto di locazione finanziaria (e ai provvedimenti, atti e garanzie ad esso inerenti, come la retrocessione di crediti pro-solvendo) poiché tale negozio non consente al beneficiario di ricevere alcuna liquidità suscettibile di essere impiegata in investimenti produttivi[9].
Tanto detto, al fine di avere una prospettiva più ampia sulla decisione della Corte di Cassazione, si intende approfondire alcune peculiarità della disciplina del regime agevolativo e del contratto di locazione finanziaria, nonché la loro relazione con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Elementi normativi e principi giurisprudenziali
L’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede che le operazioni di finanziamento di medio-lungo termine[10] siano agevolabili mediante l’applicazione di un’imposta sostituiva opzionale[11] dello 0,25%[12] in luogo delle ordinarie imposte d’atto[13].
L’opzione può essere esercitata da aziende e istituti di credito nazionali[14], ossia quei soggetti residenti nel territorio dello Stato abilitati all’esercizio del credito e che erogano la liquidità nei confronti del pubblico (nell’alveo di tali soggetti devono essere inclusi[15], sebbene non espressamente indicati nella norma, anche gli intermediari finanziari[16]); per “operazioni di finanziamento di medio lungo termine”[17] e formate per iscritto nel territorio dello Stato[18].
La norma prevede, altresì, l’estensione a tutti i provvedimenti, atti e contratti e formalità inerenti[19] all’operazione di finanziamento, includendo espressamente le cessioni di credito stipulate a garanzia di tali finanziamenti e le relative formalità[20].
Oltre gli elementi indicati espressamente nella norma, la Corte di Cassazione stabilisce che l’operazione di finanziamento debba consistere in una provvista di denaro, liberamente disponibile[21], diretta ad un investimento produttivo[22] (sì da generare ulteriore ricchezza “sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”[23]).
Il contratto di locazione finanziaria, invece, tipizzato[24] con l’art. 1, comma 136, della Legge del 4 agosto 2017 n. 124[25], può essere definito come l’operazione finanziaria attraverso cui sorgono i seguenti obblighi: del concedente, ad acquistare o far costruire un bene, su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore; del fornitore, a cedere o costruire il bene richiesto; dell’utilizzatore a corrispondere un canone (composto dal costo del bene e dagli interessi, in funzione del tempo).
Quindi, strettamente legata all’operazione finanziaria, vi è quella di compravendita del bene tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all’utilizzatore[26].
La locazione finanziaria, in conclusione, consente all’utilizzatore di godere di un bene di proprietà del concedente, mediante la corresponsione di un canone per una durata predeterminata, salvo il diritto di riscatto con il pagamento della rata finale[27].
Alla luce di quanto sopra detto, raffrontando i principi della Corte di Cassazione al contratto di locazione finanziaria, sembrerebbe che quest’ultimo, prima facie, sia dotato dei requisiti dall’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel senso che nel contratto di leasing finanziario il soggetto che provvede all’acquisto del bene (mediante erogazione del denaro) è una banca o un intermediario finanziario e che, nella sostanza, oggetto del leasing sia l’operazione di finanziamento a carattere trilaterale sopradescritta.
A supporto di tale visione, si può aggiungere che il Ministero dell’Economia e delle Finanze a proposito della speculare definizione normativa della locazione finanziaria immobiliare[28] ha affermato che essa “da un punto di vista sostanziale” possa essere definita come “operazione di finanziamento che consente all’utilizzatore di ottenere l’utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista, la proprietà, grazie alla provvista messa a sua disposizione da un soggetto abilitato al credito (il concedente)”[29].
La Corte di Cassazione, tuttavia, ribadisce[30] che “risulta preclusa un’interpretazione estensiva della nozione di finanziamento” e che non si possa definire come tale l’operazione in cui il cessionario non dispone di nuovo denaro suscettibile di impieghi produttivi, essendo già erogato il credito ed investita la somma corrispondente.
Nel contratto di locazione finanziaria[31], l’utilizzatore (colui che la Corte di Cassazione individua, richiamando altre pronunce[32], quale cessionario) non dispone, infatti, di nuovo denaro poiché la provvista viene erogata dal soggetto abilitato al credito nei confronti del “fornitore”. Il denaro, quindi, non è liberamente disponibile poiché destinato all’acquisto di un bene che rimane di proprietà del concedente.
L’utilizzatore, ricevendo un bene, non può immettere alcuna liquidità nel sistema economico; non si assiste, dunque, ad alcun investimento produttivo capace di generare ulteriore ricchezza “sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”[33].
Si potrebbe obiettare che sebbene l’utilizzatore non disponga direttamente del denaro da impiegare in un investimento produttivo, l’acquisto del bene avvenga tramite una provvista di denaro erogata “su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore”[34].
Inoltre, considerando l’ipotesi in cui l’utilizzatore sia un soggetto commerciale[35], si può presupporre che il bene “messo a disposizione”, venga radicato all’interno del complesso aziendale contribuendo alla produzione di ulteriori redditi d’impresa su cui “potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”[36].
La Corte di Cassazione, tuttavia, non ritiene che i “predetti principi” siano presenti nel contratto di leasing. Dunque, cassa la sentenza e decide nel merito.
3. Conclusioni
Il contratto di locazione finanziaria non beneficia dell’agevolazione dell’art. 15 del D.P.R. 601/73[37].
La Corte di Cassazione afferma che l’utilizzatore non dispone, di nuovo denaro suscettibile di impieghi produttivi, poiché è già erogato il credito ed investita la somma corrispondente.
Ciò implica che anche tutti i provvedimenti, atti e contratti e formalità inerenti a tale negozio, tra cui le [retro]cessioni di credito[38], non siano agevolabili.
Per giungere a questa conclusione, i giudici di legittimità si sono avvalsi di richiami ad altre sentenze afferenti alla:
dilazione di pagamento di un’obbligazione scaduta[39]; dilazione di debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario[40].
Per la Cassazione, tali negozi sono accomunati dall’assenza di un’operazione di finanziamento in senso stretto, avendo per oggetto, invece, “le modalità e i tempi di recupero del credito” già erogato.
Chiaramente, la dilazione del pagamento di obblighi scaduti o di scoperture di conto corrente, non possono considerarsi quali crediti autonomi[41]. Come rammenta anche la Corte, la dilazione, piuttosto, postula l’esistenza di un credito pregresso e l’assenza di una novazione di debito.
Non è chiaro, invece, in che modo si possano accostare analogicamente le caratteristiche di un negozio di dilazione di pagamento di debito (già esistente) a quelle di un contratto di locazione finanziaria (per un debito, di fatto, nascente).
Se è pur vero che in entrambi i casi il disponente non riceve direttamente denaro, nel caso del leasing la liquidità viene comunque erogata dalla banca o dall’intermediario finanziario ed utilizzata per l’acquisto o costruzione di un bene. Inoltre, l’utilizzatore è obbligato contrattualmente alla corresponsione del canone, ossia alla restituzione non già di un credito pregresso, quanto di un debito autonomo e di nuova emissione.
La Corte di Cassazione, peraltro, afferma anche che il termine “finanziamento” non debba necessariamente indentificarsi nell’erogazione di denaro a conclusione di un contratto (reale) come il mutuo o il prestito bancario; bensì, quale disponibilità finanziaria, cioè possibilità di attingere denaro con obbligo di restituzione entro il termine previsto da contratto[42].
Ciò significa che la definizione di finanziamento deve essere provvista di una buona dose di elasticità, dovendosi intendere come forme di finanziamento anche ipotesi non strettamente “classiche”.
Nel caso del leasing, però, l’interpretazione conservativa[43] della Cassazione e la previsione di un obbligo di destinazione (non scritto dal legislatore fiscale) sembra indurre ad una negazione della natura finanziaria del leasing; nonché, della sua funzione di accrescimento del circuito produttivo[44].
Tuttavia, raffrontando principi[45] e obblighi giurisprudenziali con le caratteristiche intrinseche della locazione finanziaria, tale negazione parrebbe eccessivamente severa.
La locazione finanziaria è, de iure, un’operazione creditizia, essendo “il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario” eroga denaro per l’acquisto o costruzione di un bene, su volontà dell’utilizzatore. La restituzione del denaro da parte di quest’ultimo, di fatto, avviene mediante corresponsione di un canone fruttifero.
La provvista di denaro, può definirsi liberamente disponibile poiché utilizzata per l’acquisto o la costruzione di un bene “su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore”[46].
La liquidità è impiegata per un investimento produttivo: considerato l’utilizzatore come un soggetto commerciale[47], il bene “messo a disposizione” viene radicato nel complesso aziendale, contribuendo alla produzione di redditi d’impresa; ossia, ulteriore ricchezza su cui applicare il prelievo fiscale.
Dunque, perfino seguendo integralmente il percorso logico della Corte di Cassazione (compresa la necessità di destinare il finanziamento ad investimento produttivo – obbligo che, tuttavia, escluderebbe dalla platea dei beneficiari, i contraenti “soggetti privati”) si potrebbe obiettare che la locazione finanziaria sia un’operazione di finanziamento agevolabile poiché: il beneficiario ottiene, di fatto, liquidità da impiegare in investimenti produttivi[48]; viene favorito l’accesso a nuove risorse finanziarie per il soggetto richiedente[49]; viene generata ricchezza nel sistema produttivo del Paese[50] su cui “potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”[51].
In conclusione, se l’interesse della norma è agevolare l’accesso al credito e la creazione di nuova ricchezza[52], appare opportuno considerare minore rigidità nell’interpretazione dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, tenendo conto delle particolarità di ciascun negozio. Non appare, infatti, risolutivo un ulteriore intervento normativo che vada a specificare caratteristiche o limitazioni particolari, stante l’ampiezza delle ipotesi contrattuali in ambito creditizio.
Nel caso in esame, ad esempio, sarebbe stato auspicabile sviscerare le peculiarità del contratto di locazione finanziaria, così da poterlo distinguere da quei negozi che per loro natura non comportano affatto la creazione di una nuova posizione credito-debito, come accade nel caso di dilazione di pagamento di debiti pregressi.
L’apertura interpretativa gioverebbe al quel “sistema produttivo” che la Corte di Cassazione propugna, consentendo parità di trattamento tra coloro che ricorrono a strumenti negoziali articolati (come la locazione finanziaria) e coloro che optano per operazioni di finanziamento “classico”.
[1] E dunque, nella sostanza, che l’avviso di liquidazione (oggetto di controversia) col quale l’ufficio recuperava a tassazione nei confronti del notaio A.A. l’imposta di registro in misura proporzionale (pari allo 0,50%) relativamente all’atto di retrocessione, da parte di una società di leasing a favore della società B.B. Sas di B.B. e C.C., dei crediti in precedenza ceduti pro solvendo da tale ultima società all’intermediario finanziario a garanzia del pagamento del canone di leasing, dovesse risolversi positivamente a favore dell’Erario.
[2] L’esenzione di cui al 1° comma dell’art 15 del D.P.R 601/73, deve essere intesa come “un’agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva”. Cass. civ., Sez. V, Ord., 22 febbraio 2023, n. 5551.
[3] L’impiego della liquidità consente, quindi, di generare nuova ricchezza su cui applicare un successivo e più adeguato prelievo fiscale. Cass. Civ., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; Cass. Civ, Sez. 5, 16 aprile 2008, n. 9930; Cass. Civ, Sez. 5, 5 marzo 2009, n. 5270; Cass. Civ, Sez. 5, 16 gennaio 2015, n. 695; Cass. Civ, Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34230.
[4] Cass. Civ., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; Cass. Civ., Sez. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.
[5] Si veda, D. Stevanato, Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine e spettanza dell’agevolazione, in Dial. Trib., 2015, 1, p. 102.
- Flora, S. Loconte, L’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR 601/1973. Una storia infinita, in Dir. Banc., 2015.
[6] Agenzia delle Entrate, Ris., 13 dicembre 2011, n. 121, p. 3.
[7] In tal senso si veda, A. Ravera, L’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, in Dir. e Prat. Trib., 2017, 1, pp. 128-134; L. Rossi, M. Ampolilla, Soluzioni alle problematiche relative all’imposta sostitutiva sui finanziamenti in Corr. Trib., 2010, 26, pp. 2096 e ss.; A. Busani, Imposta sostitutiva e destinazione del finanziamento a «investimento produttivo», in Corr. Trib., 2010, 22, pp. 1801-1805.
[8] Ex multis, Cass. Civ., Sez. V, Sent., 05 settembre 2024, n. 23896.
[9] Cass. Civ., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; Cass. Civ., Sez. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.
[10] Con durata contrattuale superiore ai diciotto mesi (art. 15, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).
[11] Natura opzionale garantita dalla nuova lettera dell’art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Giova a risolvere quelle ipotesi in cui il versamento dell’imposta sostitutiva potrebbe risultare maggiore rispetto al pagamento integrale dei tributi sostituiti. Sul tema, Agenzia Entrate, Risp., 11 luglio 2024, n. 150, Imposta sostitutiva sui finanziamenti […], p. 5; A. Ravera, op. cit., p. 109; G. Salvi, Nuovo regime opzionale dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, in Amm.&Fin., 2017, 8, p. 7.
[12] Oltre a quella ordinaria dello 0,25%, ai sensi dell’art. 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono altresì previste le aliquote:
2% per i finanziamenti erogati a persone fisiche ove non sussistano i requisiti “prima casa” o non li abbiano dichiarati in contratto (art. 18); 0,125% per i mutui concessi alle cooperative edilizie (art. 19, comma 3); 0,05% per i finanziamenti all’esportazione di durata superiore ai 18 mesi (D.L. 14 marzo 1988, n. 70 art. 10, comma 2-bis, che ha tacitamente abrogato il rinvio di cui all’art. 19, comma 4). Si veda, G. Napolitano, La tassazione dei finanziamenti: regime dell’imposta sostitutiva, in Fis. Og., 8 novembre 2016.
[13] Agenzia delle Entrate, Risp., 11 luglio 2024, n. 150, p. 5.
[14] A determinate condizioni, anche dagli istituti di credito stabiliti in altri Stati membri UE. Si veda, Ministero Finanze, Circolare, 8 ottobre 1996, n. 246.
[15] Corte Cost., Sent., 20 novembre 2017, n. 242.
[16] Ossia i soggetti diversi dalle banche, iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB). Si veda, www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accesso-mercato/intermediari-finanziari;www.consob.it/web/investor-education/gli-intermediari-finanziari.
[17] Elemento che ha ingenerato numerosi contrasti tra Amministrazione fiscale e contribuente, risolti in sede di legittimità. Si veda, tra gli altri, Cass. Civ., Sez. VI – 5, Ord., 7 giugno 2022, n. 18221; Cass. civ., Sez. V, Ord., 6 giugno 2018, n. 14540.
[18] Anche quando il finanziamento venga erogato da un istituto di credito italiano, fuori dal territorio nazionale. Si veda, Min. Finanze, Risol., 10 aprile 2000, n. 45. Agenzia Entrate, Risol., 28 marzo 2013, n. 20/E, p. 4; Agenzia Entrate, Risp., 11 luglio 2024, n. 150, p. 8.
[19] Tanto che, in assenza di tale inerenza, “l’agevolazione non ha ragione di operare”. Così, Cass. Civ. Sez. V, Sent., 8 aprile 2002, n. 4970.
[20] Cass. Civ., Sez. V, Sent., 24 gennaio 2019, n. 1957.
[21] Ex multis, Cass. Civ., Sez. V, Sent., 05 settembre 2024, n. 23896.
[22] Si veda, tra gli altri, Cass. Civ., Sent., 29 marzo 2002, n. 4611; Agenzia Territorio, Circ., 27 dicembre 2002, n. 12, p. 5: “provvista di disponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tal senso assunto dall’Istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto contrattualmente”.
[23] Cass. Civ., Sez. V, Sent., 5 maggio 2009, n. 5270, come richiamata da Agenzia Entrate, Risp., 13 dicembre 2011, n. 121, p. 1.
[24] Come osservato da, M. Tricarico, Contratti di leasing, gestione contabile e fiscale, in Fis. Og., 21 febbraio 2024.
[25] “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.
[26] Si veda, S. Scuderi, Il leasing finanziario alla luce della L. n. 124/2017, in I Contr., 2019, 3, pp. 337-340, la quale nutre diversi dubbi sull’impostazione compiuta da legislatore, avendo considerato la locazione finanziaria come un “unico contratto” caratterizzato dalla “partecipazione di tre soggetti”, accomunati da “un’unica vicenda negoziale”. In tal senso anche, M. S. Maisano, Leasing – Quale disciplina per i rapporti di leasing ante L. n. 124/2017?, in La N. Giur. Civ. Comm., 4, 2020, p. 789.
[27] M. Sorrentino, Contratti di locazione e di leasing, in Bil. e Redd. d’impr., 2018, 12, p. 33.
[28] Legge, 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 76 e ss.. Per ulteriori approfondimenti sul leasing immobiliare si rimanda a M. Viola, Leasing immobiliare abitativo: un’opportunità per le giovani coppie di acquistare casa…insieme, in Corr. Trib., 2017, 16, p. 1296; M. Ghirlanda, Note sul leasing immobiliare abitativi, in Imm.&Propr., 2017, 1, p. 7.
[29] Vademecum del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Il leasing immobiliare abitativo, febbraio 2016, p. 2. (www.mef.gov.it).
[30] Da ultimo, nella sentenza in commento.
[31] Applicando il ragionamento adottato dal giudice di legittimità nella sentenza in commento.
[32] Cass. Civ., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; Cass. Civ., Sez. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.
[33] Cass. Civ., Sez. V, Sent., 5270, 5 maggio 2009, come richiamata da Agenzia Entrate, Risp., 121, 13 dicembre 2011, p. 1.
[34] Legge, 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 136.
[35] Come nel caso oggetto di controversia.
[36] Cass. Civ., Sez. V, Sent., 5270, 5 maggio 2009, come richiamata da Agenzia Entrate, Ris., 121, 13 dicembre 2011, p. 1.
[37] Il beneficio, a fortiori, non può essere esteso alle garanzie inerenti a tale contratto, quali la cessione e la retrocessione di crediti pro solvendo.
[38] Che si rammenta essere l’atto, inerente al contratto di locazione finanziaria, su cui si innestava l’intera controversia.
[39] Cass. Civ., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4611.
[40] Cass. Civ., Sez. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.
[41] Tali atti, tra altro, potrebbero (forse) considerarsi “inerenti”, nell’ipotesi in cui il debito a cui si riferiscono (e del quale si intende rimodulare le modalità di pagamento) abbia beneficiato dell’agevolazione.
[42] Cass. Civ., Sez. I, Sent. 22 marzo 1990, n. 2396.
[43] Come afferma la Cassazione nella sentenza in commento “è preclusa un’interpretazione estensiva della nozione di finanziamento”.
[44] Che rappresenta lo scopo della norma agevolativa, secondo Agenzia delle Entrate, Ris., 13 dicembre 2011, n. 121, p. 3.
[45] Riassumibili in: 1. le operazioni di finanziamento agevolabili “in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione” sono quelle “che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi”; 2. la ratio legis della norma di agevolazione “è da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”; 3. nel caso in cui si “presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente […] la successiva cessione del credito con finalità di garanzia il cessionario non dispone di nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi”; 4. “l’operazione finanziaria rilevante ai fini del menzionato beneficio fiscale è quella caratterizzata dall’erogazione di una provvista finanziaria, cioè nella possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario”.
[46] Legge, 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 136.
[47] Come nel caso oggetto di controversia.
[48] Cass. Civ., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4611; Cass. Civ., Sez. 5, 5 marzo 2009, n. 5270.
[49] Agenzia delle Entrate, Ris., 13 dicembre 2011, n. 121, p. 3.
[50] Ex multis, Cass. Civ., Sez. V, Sent., 05 settembre 2024, n. 23896.
[51] Cass. Civ., Sez. V, Sent., 5270, 5 maggio 2009, come richiamata da Agenzia Entrate, Ris., 121, 13 dicembre 2011, p. 1.
[52] Ex multis, Cass. Civ., Sez. V, Sent., 05 settembre 2024, n. 23896.


