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Attualità

La valutazione degli Esponenti aziendali per il mercato Assicurativo

Il nuovo Provvedimento IVASS 142/2024

18 Marzo 2024

David Pirondini, Senior Partner, Deloitte Risk Advisory

Daniel K. Normann, Senior Manager, Deloitte Risk Advisory

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza le novità del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024 in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione e di coloro che svolgono funzioni fondamentali.


Contesto di riferimento

L’ idoneità degli Esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali (c.d. Fit and Proper) ha assunto, nel corso degli ultimi anni, un ruolo sempre più centrale nell’ambito della regolamentazione finanziaria rappresentando, altresì, un tema prioritario dell’azione di vigilanza delle Autorità preposte.

In ambito assicurativo, il perimetro normativo in oggetto viene disciplinato, a livello europeo, dalla Sezione II della Direttiva Solvency II, nonché dalla Sezione II, Capitolo II, degli “Orientamenti sul sistema di Governance” emanati dall’EIOPA mentre, a livello nazionale, il tema è disciplinato dall’articolo 76 del “Codice delle Assicurazioni Private (il “CAP”) ed è stato recentemente oggetto di integrazione, in attuazione a quanto previsto dallo stesso CAP, con il “Decreto n. 88 del 2 maggio 2022” del MISE (il “Decreto MISE 88/2022”). La disciplina secondaria in materia di requisiti di idoneità è, invece, contenuta nel Regolamento n. 29 del 6 settembre 2016 (il “Regolamento 29/2016”) per quanto attiene alle imprese locali, e nel Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 (il “Regolamento 38/2018”) per le imprese sottoposte al regime di Solvency II, entrambi emanate in costanza del precedente Decreto n. 220 del 11 novembre 2011 emanato dal MISE (il “Decreto MISE 220/2011).

Tutto ciò premesso, in data 5 marzo 2024, l’IVASS, facendo seguito al Documento di consultazione n. 7/2023 dello scorso 12 luglio 2023 e alla successiva pubblica consultazione, ha pubblicato il Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 (il “Provvedimento 142/2024”), recante le modifiche e le integrazioni ai Regolamenti n. 29/2016 e n. 38/2018 in materia non solo di requisiti e criteri ma anche di aspetti procedurali relativi alle valutazione di idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché i titolari delle funzioni fondamentali.

Il presente contributo intende, pertanto, analizzare le principali modifiche normative apportate, in particolare, in relazione alle procedure di valutazione e alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, richiamando sinteticamente anche le principali delucidazioni fornite da IVASS nell’ambito della pubblica consultazione seguita alla pubblicazione del Documento di consultazione n. 7/2023.

Le finalità del Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024

Alla luce della emanazione del Decreto MISE 88/2022, e della conseguente abrogazione parziale del Decreto MISE 220/2011, si è, pertanto, reso necessario modificare e integrare i Regolamenti n. 29/2016 e n. 38/2018 rispetto alla normativa primaria e regolamentare sopravvenuta. In questa direzione, dunque, le finalità del Provvedimento 142/2024, come si evince anche dalla lettura della Relazione al Provvedimento stesso, mirano a:

  • coordinare la regolamentazione secondaria con quando previsto in materia dal CAP e dal Decreto MISE 88/2022, allineando i testi regolamentari con l’inserimento dei criteri e dei requisiti previsti dal Decreto MISE 88/2022 ed eliminando dal testo le previsioni divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta;
  • dare attuazione alla delega attribuita dal Decreto MISE 88/2022 all’IVASS in materia di composizione dell’organo amministrativo, soprattutto in relazione alle quote relative al genere meno rappresentato, il cui rispetto è demandato dall’inserimento di precise disposizioni all’interno degli Statuti sociali, e in relazione alla percentuale di componenti indipendenti, da fissare almeno in percentuale pari al 25% degli Esponenti dell’organo amministrativo;
  • adottare nuove disposizioni procedurali per la valutazione dei requisiti e criteri, sostituendo le vecchie disposizioni contenute nei Regolamenti 29/2016 e 38/2018 con due nuove procedure valutative impattanti, non solo sul processo, ma anche sul perimetro documentale utilizzato delle imprese a supporto delle proprie valutazione e oggetto di successiva disamina da parte dell’IVASS. Sul punto, inoltre, per le imprese assicurative e riassicurative soggette al regime Solvency II potranno effettuarsi, limitatamente agli Esponenti di nomina assembleare, delle sessioni di interviste con l’Autorità di Vigilanza in corso di valutazione Fit and Proper. Infine, come ulteriore ausilio al processo valutativo, il Provvedimento 142/2024 dispone che le imprese compilino e inviino all’IVASS dei questionari “standard” conformi al modello predisposto dalla stessa Autorità di Vigilanza;
  • innestare la disciplina dei requisiti e criteri di idoneità nel sistema di governo societario di Gruppo, sia con riguardo al contenuto della stessa politica di Gruppo in materia di requisiti e criteri di idoneità, che in relazione all’applicazione di tali requisiti e criteri agli Esponenti ed a coloro che svolgono funzioni fondamentali;
  • individuare la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici, che, in coerenza con le previsioni disposte dall’art. 20 del Decreto MISE 88/2022, prevede una disciplina analoga a quelle delle imprese di assicurazione locali.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento n. 29/2016 e Regolamento n. 38/2018

Alla luce delle finalità del Provvedimento 142/2024, di seguito vengono analizzate le principali modifiche e integrazioni apportate ai Regolamenti 29/2016 e 38/2018 per quanto concerne in particolare:

  • la procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli Esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali;
  • il questionario di valutazione;
  • le interviste agli Esponenti di nomina assembleare;
  • la composizione degli organi amministrativi e di controllo sotto il profilo della quota di genere meno rappresentato e di indipendenza.

1. Procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli Esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali

In relazione ai processi valutativi, il comma 1-bis dell’art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che l’impresa di assicurazione o riassicurazione debba dimostrare all’IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché i titolari delle funzioni fondamentali, siano in possesso dei requisiti e criteri individuati e definiti dal Decreto MISE 88/2022. In particolare, l’art. 23 del Decreto MISE 88/2022 dispone che i processi di valutazione siano condotti, se la nomina non spetta all’Assemblea, prima che l’Esponente o il titolare della funzione fondamentale abbiano assunto l’incarico (c.d. valutazione ex ante) o negli altri casi (dopo la nomina) entro il termine di 30 giorni successivi alla stessa, che rappresenta il termine entro cui l’organo competente potrà anche pronunciare la decadenza.

Alla luce del contesto normativo testé richiamato, l’emanazione del Provvedimento 142/2024, integrando la disciplina dei Regolamenti n. 29/2016 e n. 38/2018, ha determinato le modalità e i termini con cui l’IVASS conduce le valutazioni di sua competenza introducendo anche una disciplina pressoché uniforme sia per le imprese locali che per le imprese soggette al regime Solvency II. In particolare, la modifica degli articoli 47-bis e 47-ter del Regolamento 29/2016, per le imprese locali, e degli articoli 25-bis e 25-ter del Regolamento 38/2018, per le imprese sottoposte al regime di Solvency II, vanno nella direzione di allineare le procedure del settore assicurativo a quelle già disciplinate nel settore bancario dalle “Disposizioni di Vigilanza sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti delle banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistema di garanzia dei depositanti” emanate dalla Banca d’Italia (le “Disposizioni di Vigilanza”), prevedendo che:

  • in caso di nomina assembleare, la valutazione dell’idoneità degli Esponenti sia condotta dall’organo competente entro 30 giorni dalla nomina, con invio del verbale della riunione, dei Curricula Vitae degli Esponenti, del consenso al trattamento dei dati personali, dei questionari di valutazione conformi e dei pareri ex art. 23, comma 8 del Decreto MISE 88/2022 nei casi di pronuncia della decadenza di Consiglieri indipendenti o di Esponenti eletti dalle minoranze, che dovranno essere trasmessi all’IVASS entro i successivi 30 giorni al compimento della valutazione da parte dell’organo competente;
  • in caso di nomina non assembleare, la valutazione dell’idoneità degli Esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali sia condotta prima della nomina, con la stessa che potrà essere perfezionata solo trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale, e dell’ulteriore documentazione sopra indicata, da parte dell’IVASS o, in tempi più ridotti, solo a seguito della ricezione di una comunicazione di esito positivo inviata dalla stessa Autorità di Vigilanza. Inoltre, riprendendo le disposizioni già applicabili in ambito bancario, anche in ambito assicurativo la c.d. nomina ex-ante potrà essere derogata in casi “eccezionali di urgenza” che dovranno essere analiticamente valutati e motivati da parte dell’organo competente e, ove presenti, dal Comitato nomine o, se non istituito, dai Consiglieri Indipendenti.

Sulla scorta di quanto sopra descritto, pertanto, il Provvedimento 142/2024 ha contribuito ad allineare quasi pedissequamente i processi di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli Esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali del settore assicurativo con quelli già in uso nel settore bancario.

2. Questionario di valutazione

Per quanto attiene al processo valutativo, il Provvedimento 142/2024 introduce altresì l’obbligo di allegare, tra i documenti da trasmettere all’IVASS, anche i questionari di valutazione conformi a quelli di cui all’Allegato 4/Parte III – Titolo I – Capo II del Regolamento 29/2016 e all’Allegato 4 del Regolamento 38/2018.

Come noto, infatti, in una prima fase, il questionario di valutazione era stato inviato alle imprese di assicurazione e riassicurazione tramite Lettera di mercato con l’invito, nelle more della finalizzazione del processo di consultazione e di revisione regolamentare, di prevederne la compilazione esclusivamente su base volontaria. A valle delle verifiche condotte, i risultati consuntivati hanno, tuttavia, fatto emergere uno scarso utilizzo del questionario, generando, de facto, alcune inefficienze nell’acquisizione di informazioni rilevanti da parte degli operatori di mercato.

Alla luce delle esperienze maturate e tenuto conto del potenziale livello di informativa fornito dai questionari, l’IVASS ha pertanto valutato di prevedere obbligatoriamente l’utilizzo degli stessi da parte di tutte le imprese, fermo restando che la compilazione del questionario da parte delle imprese locali è limitato meramente alle sezioni di interesse, in conformità con il perimetro di applicazione dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dal Decreto MISE 88/2022.

In relazione alle osservazione pervenute sul tema all’interno degli esiti della pubblica consultazione, è stato, per altro, chiarito che per gli Esponenti esteri i questionari in lingua straniera dovranno essere al momento accompagnati da una traduzione anche non asseverata, ma che tuttavia dopo un primo periodo di utilizzo, si valuterà anche l’adozione di un testo in lingua inglese; al contrario non sono state accolte le proposte di modifica volte a introdurre maggiori margini di discrezionalità compilativa, essendo i questionari, per propria natura, strumenti standardizzati.

3. Interviste agli Esponenti di nomina assembleare

Tra gli elementi di novazione introdotti dal Provvedimento 142/2024 si annovera la possibilità, contemplata nel novellato art. 25-bis del Regolamento 38/2018, per le sole imprese soggette a regime di Solvency II, da parte dell’IVASS, di chiedere agli Esponenti di nomina assembleare di partecipare ad interviste, di cui verrà redatto apposito verbale.

In tale ambito, anche alla luce dell’esperienza acquisita nel settore bancario mutuata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia, nonché dalla Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE, che già prevedevano la somministrazione di interviste, l’introduzione dei questo strumento potrà contribuire positivamente alla raccolta da parte dell’IVASS delle ulteriori informazioni a supporto delle risultanze documentali, alla verifica dell’effettiva esperienza del candidato ed a chiarire aspetti specifici relativi alle aspettative di vigilanza. Inoltre, nell’ambito delle consultazioni, l’IVASS ha peraltro precisato che la facoltà di intervistare Esponenti sottoposti a valutazione, rappresenta uno strumento complementare rispetto agli elementi informativi che l’impresa è tenuta a trasmettere all’Autorità stessa, con la finalità di consentire a quest’ultima di compiere le valutazioni di idoneità in conformità con quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 76 del CAP, nonché dell’art. 24, comma 1 del Decreto MISE 88/2022.

Si osserva in ultimo che, al fine di non gravare il mercato di oneri eccessivi, l’Autorità di settore ha ritenuto di limitare la partecipazione alle interviste ai soli Esponenti aziendali di nomina assembleare, al fine di consentire il miglioramento degli scambi informativi con gli operatori interessati con quei soggetti che andranno a ricoprire incarichi di maggiore rilevanza all’interno dell’impresa. Parimenti, detta Autorità ha ritenuto di applicare la pratica in esame alle sole imprese che ricadono nel regime Solvency II, tenendo conto, d’altro canto, della minore complessità operativa ed organizzativa delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici.

4. Composizione degli organi amministrativi e di controllo sotto il profilo della quota di genere meno rappresentato e di indipendenza

Come noto, il Decreto MISE 88/2022 all’art. 10, comma 3 ha introdotto, per le sole imprese soggette al regime Solvency II, la previsione normativa in base alla quale il numero di componenti del genere meno rappresentato negli organi di amministrazione e di controllo debba essere pari al 33%. In coerenza a tale previsione normativa, con il Provvedimento 142/2024, sono stati inseriti nel Regolamento 38/2018 i novellati commi 1-bis nell’art. 5 (organo amministrativo) e art. 8 (organo di controllo) in cui viene demandato agli Statuti sociali delle imprese di disciplinare le modalità per garantire nel continuo il rispetto della quota di genere, chiarendo che, ove il valore della quota di genere non sia un numero intero, sia previsto di approssimare all’intero inferiore, se il primo decimale è pari o inferiore a cinque, o, in caso contrario, all’intero superiore. In tale contesto, anche sulla base delle osservazioni contenute nel documento riassuntivo degli esiti della consultazione, l’IVASS ha precisato che per le modifiche statutarie dovrà essere seguito l’iter procedurale previsto e disciplinato dal Regolamento IVASS n. 14/2008.

Per quanto riguarda, invece, la percentuale di Esponenti in possesso dei requisiti di indipendenza, si rammenta che nella precedente formulazione del Regolamento 38/2018 non veniva individuato un numero minimo di Consiglieri indipendenti da assicurare nella composizione del Consiglio in contrasto con le disposizioni del Decreto MISE 88/2022 che stabiliscono, all’art. 10, comma 4 che, nell’organo amministrativo e nei relativi comitati endoconsiliari, debba essere assicurata una quota minima di Esponenti in possesso dei requisiti di indipendenza. Al fine di sanare il citato disallineamento normativo e tenuto conto della normativa bancaria contenuta nel testo della Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia nonché degli esiti delle valutazione campionarie sull’attuale composizione quantitativa dei Consiglio svolte dall’IVASS (valore medio di indipendenti 32%), il Provvedimento 142/2024 dà attuazione alla delega attribuita all’IVASS nella determinazione di una percentuale minima di Consiglieri indipendenti pari al 25% del totale (art. 25 del Regolamento 38/2018). Sul punto merita anche di essere menzionato il nuovo comma 1-ter il cui scopo é di specificare che il ruolo degli Esponenti indipendenti è volto ad assicurare un adeguato livello di dialettica interna all’organo di appartenenza e apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Sempre in materia di indipendenza, al fine di garantire il coordinamento con le disposizioni del Decreto MISE 88/2022 e con la nuova disciplina regolamentare, l’IVASS ha altresì eliminato il richiamo all’art. 2387 del Codice civile dagli art. 6 (Comitato per il Controllo Interno e i Rischi) e art. 43 (Comitato Remunerazioni) del Regolamento 38/2018 lasciando, invece, invariata la formulazione “composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti” in coerenza con la richiesta dell’art. 10, comma 4 del suddetto Decreto di assicurare la presenza di una quota di Esponenti in possesso dei requisiti di indipendenza.

In ultimo, al fine di garantire il coordinamento con il Decreto MISE 88/2022, si evidenzia che il Provvedimento 142/2024 ha provveduto ad eliminare il regime di eccezione previsto dal precedente art. 5, comma 10 del Regolamento 38/2018 che consentiva il cumulo tra la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di amministratore esecutivo, laddove a giustificarlo fossero le ridotte dimensioni o la complessità dell’impresa. In tal senso, le nuove disposizioni, valide sia per imprese soggette al regime Solvency II, che per le imprese locali, dispongono che, in linea con quanto previsto dall’art. 7 del Decreto MISE 88/2022, il Presidente del Consiglio di amministrazione sia un Esponente non esecutivo, e senza alcuna funzione gestionale. A rinforzare la posizione dell’IVASS sulla non esecutività del Presidente del Consiglio di amministrazione si annovera anche la decisione da parte dell’Autorità di Vigilanza stessa di eliminare la possibilità prevista per il Presidente dal vecchio art. 5, comma 9 del Regolamento 38/2018, di partecipare, pur senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo.

Conclusioni

Con l’emanazione del Provvedimento 142/2024 si consolida, dunque, il quadro normativo applicabile alle imprese assicurative in ordine, non solo ai requisiti, ma anche agli aspetti procedurali relativi alle valutazione di idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché i titolari delle funzioni fondamentali con un processo di convergenza verso le soluzioni già implementate per il settore bancario volte, come si legge nella stessa relazione al Provvedimento 142/2024, a “contenere il rischio di asimmetrie nel settore finanziario, considerate le forti analogie presenti nella normazione primaria”.

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