La ricognizione di debito sottoscritta da un procuratore di un agente di cambio, su carta intestata e timbro dello Studio professionale di quest’ultimo, è priva di ogni efficacia (non solo costitutiva, bensì anche) probatoria nei rapporti tra un l’agente e il cliente destinatario della dichiarazione. Né vale, in questa prospettiva, il richiamo alla regola di responsabilità solidale dell’intermediario per i danni creati dal proprio promotore (di cui alla legge 1/1991, vigente all’epoca dei fatti), perché la responsabilità dell’agente per i danni che fossero eventualmente derivati ai ricorrenti dalla attività del suo procuratore non vale ad attribuire alla dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo l’efficacia di prova ai fini dell’accertamento del debito del primo verso i destinatari della ricognizione.
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