Gli obblighi di informazione al cliente non si esauriscono con l’investimento, potendo l’intermediario essere tenuto ad ulteriori impegni di informativa nel periodo successivo, con riferimento all’andamento negativo (dei rendimenti) dello strumento finanziario acquistato. Ne deriva la responsabilità risarcitoria e solidale dei promotori e degli intermediari finanziari che omettano, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, di fornire al cliente tempestive e veritiere notizie sull’andamento negativo dell’investimento effettuato (la decisione della S.C. rigetta per ragioni di rito il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale, da cui può comunque essere astratta la massima sopra riportata sebbene in difetto di una precisa ricostruzione in fatto; di conseguenza il principio non è generalizzabile e sconta dei limiti a seconda della fattispecie concreta).
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