Il Tribunale di Milano si è di recente pronunciato con sentenza del 26 gennaio 2026 n. 621 (Pres. Giani, Rel. Tiberti) in merito alla qualificazione giuridica dei piani di rientro siglati tra un correntista ed una banca, nonché sull’asserita mancanza della sottoscrizione della banca nei contratti di conto corrente sottoscritti dal correntista medesimo.
Nel caso di specie, il correntista attore aveva intrattenuto con la banca (convenuta) dei rapporti affidativi per scoperto di conto corrente terminati a seguito della revoca degli affidamenti realizzata dall’istituto di credito, con contestuale chiusura del conto corrente.
In tale contesto, il debitore e la banca, ancor prima della chiusura del conto corrente, siglavano dei piani di rientro definiti dalla banca come l’esplicitazione di un più ampio “accordo transattivo“.
Il correntista debitore, tuttavia, nonostante la sigla di tali piani di rientro, decideva comunque di procedere giudizialmente verso la banca, richiedendo di accertare al Giudice il reale saldo intercorrente tra le parti, compensando eventualmente ex art. 1241 c.c. i saldi dare/avere; ciò in quanto riteneva non dovuti i tassi di interesse come calcolati dalla banca, nonché la commissione di massimo scoperto (C.M.S.) e di affidamento; inoltre, richiedeva l’accertamento dell’anatocismo, e dell’applicazione di interessi al tasso usurario.
La banca, invece, riteneva inammissibili le suddette domande, alla luce della realizzazione tra le parti dell’accordo transattivo sopra citato, tramite cui la banca rinunciava al pagamento immediato del debito dovuto dal correntista; al contempo, quest’ultimo avrebbe rinunciato a qualsiasi eccezione anche in sede giudiziale.
Il Tribunale, in tale contesto, tuttavia, e preliminarmente alle altre questioni di merito, ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per intervenuta transazione tra le parti, in quanto, perché possa aversi transazione, debbano esserci una res litigiosa e un nuovo regolamento di interessi che costituisce il precedente.
Nel caso di specie, infatti, il debitore ha dichiarato di voler saldare il proprio debito tramite una dilazione della scadenza del pagamento: i piani di rientro sottoscritti avevano quindi previsto una mera ricognizione del quantum debitorio e la previsione di una nuovo termine per l’adempimento, per un progressivo rientro dell’esposizione.
Per quanto concerne, poi, la rinuncia all’immediata richiesta del credito, per il Tribunale risulta qualificabile come modifica del termine di adempimento originariamente previsto, al fine di scongiurare un’insolvenza.
In merito alla validità dei contratti di apertura di conto corrente bancario, e di affidamento di scoperto su conto corrente, inoltre, il Tribunale precisa che risulta irrilevante l’assenza della sottoscrizione da parte dell’istituto di credito, poiché può presumersi un suo consenso da comportamenti concludenti, quali ad esempio l’apertura di un conto corrente da parte della banca stessa.
Il Tribunale richiama infatti la giurisprudenza granitica sul punto (tra cui Cassazione Civile, Sez. I, 9196/2021), in base alla quale il contratto prodotto in giudizio c.d. “monofirma”, ovverosia sottoscritto unicamente del cliente, è valido ed efficace (soprattutto qualora non sia contestata o contestabile l’esecuzione del rapporto bancario stesso), potendosi ben presumere il consenso della banca, in forza di chiari e oggettivi comportamenti concludenti, quali l’avvenuta apertura del conto e l’invio dei relativi estratti.
Pertanto, il Tribunale, disattendendo le eccezioni circa la sussistenza di un pregresso accordo transattivo fra le parti sul punto, e di nullità dei relativi contratti sottesi agli accordi, ha quindi proceduto alla valutazione in merito alla domanda principale del correntista, ovvero alla corretta determinazione del rapporto di dare/avere in relazione ai conti correnti oggetto di causa.

