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Giurisprudenza

La Corte UE sul rispetto formale degli obblighi di trasparenza nei servizi di pagamento

25 Gennaio 2017

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. III, 25 gennaio 2017, causa C-375/15

L’articolo 41, paragrafo 1, e l’articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, come modificata dalla direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 4, punto 25, della direttiva medesima, devono essere interpretati nel senso che le modifiche delle informazioni e delle condizioni, di cui all’articolo 42 della stessa direttiva, nonché le modifiche del contratto quadro, trasmesse dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di tali servizi a mezzo di una casella di posta elettronica integrata in un sito internet di servizi bancari online, possono essere considerate fornite su un supporto durevole, ai sensi di tali disposizioni, soltanto qualora ricorrano le seguenti due condizioni:

  • che il sito internet permetta all’utente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere e riprodurle in maniera identica, per un periodo di congrua durata, senza possibilità di alcuna modifica unilaterale del loro contenuto da parte del prestatore o da parte di altro professionista, e
  • che, se l’utente di servizi di pagamento è obbligato a consultare il sito internet al fine di prendere conoscenza delle informazioni medesime, la trasmissione di tali informazioni sia accompagnata da un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento, destinato a portare a conoscenza dell’utente l’esistenza e la disponibilità di tali informazioni sul sito internet.

Nel caso in cui l’utente di servizi di pagamento sia obbligato a consultare tale sito al fine di prendere conoscenza delle informazioni in questione, queste ultime sono semplicemente rese disponibili all’utente stesso, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, qualora la trasmissione delle informazioni non sia accompagnata da tale comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento.


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