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Attualità

L’intermediario assicurativo produttore (c.d. manufacturer de facto) nel quadro dell’IDD

14 Marzo 2017

Umberto Cunial e Edoardo Avato

Di cosa si parla in questo articolo
IDD

Tra le novità della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (la “IDD”)[1] vi è la nuova composita categoria del c.d. manufacturer de facto (o intermediario produttore), introdotta dall’art. 25 della Direttiva, e recentemente dettagliata dall’EIOPA (Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive dello scorso 1 febbraio 2017).

Analogamente a quanto avviene per le imprese underwriter, ai manufacturer de facto si applicano i presidi in materia di governo e controllo dei prodotti (“POG”), consistenti nell’adozione, gestione, e controllo di “un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente”, prima che questi siano offerti o distribuiti ai clienti.

Governo e controllo del prodotto in capo al manufacturer de facto tra IDD, EIOPA Guidelines e Technical Advice 

Il processo di POG – “proporzionato e adeguato alla natura del prodotto assicurativo”[2] – individua il mercato di riferimento di ciascun prodotto e mira ad assicurare che, presi in considerazione tutti i rischi peculiari del mercato in oggetto, la strategia distributiva sia con esso coerente.

Ai sensi del terzo capoverso dell’art. 25(1) della IDD il processo in parola non si riduce ad un esame una tantum da effettuarsi prima che il prodotto assicurativo divenga oggetto di offerta e distribuzione, ma al contrario è necessario che esso sia inserito stabilmente nell’organizzazione dell’impresa (eventualmente, anche intermediativa).

Il Technical Advice, inoltre, specifica che l’impresa di assicurazione che fornisca la copertura assicurativa oggetto del prodotto rimane in ogni caso responsabile (i) nei confronti del cliente in relazione a qualsivoglia obbligazione contrattuale nascente dal prodotto assicurativo e (ii) del rispetto dei presidi in materia di POG, essendo comunque a tal fine considerata co-manufacturer[3].

I presidi prescritti in ambito di POG, inoltre, manifestano particolare onerosità per quanto concerne l’analisi del mercato di riferimento individuato per il prodotto. Come si è già avuto modo di accennare, il processo di approvazione del prodotto di cui all’art. 25 della IDD implica l’individuazione preventiva del mercato di riferimento di ciascun prodotto, inteso tanto in senso geografico quanto in termini di clientela. Come il Technical Advice non manca di evidenziare, i potenziali mercati target sono contraddistinti da “notevole granularità”[4]. Tale peculiarità comporta evidentemente un appesantimento del processo di approvazione del prodotto. È infatti necessario che ad una maggiore granularità del mercato corrisponda un più elevato grado di dettaglio nell’analisi dello stesso[5]. Per quanto l’approccio sia sicuramente coerente con l’impostazione generale della IDD[6], il livello di specificità dell’analisi richiesto dal Technical Advice può condurre a oneri di POG appunto “granulari”, quanto più specifici e distinti siano tra loro i mercati target dei prodotti assicurativi realizzati.

Manufacturer de facto nella prospettiva nazionale: lo schema di Lettera al Mercato IVASS

Seguendo l’impostazione “preparatoria” già sperimentata in sede di recepimento di Solvency II, IVASS ha scelto di pubblicare un documento di consultazione n. 1/2017, concernente lo Schema di Lettera al Mercato concernente l’applicazione degli orientamenti EIOPA in materia di POG con l’obiettivo di anticipare l’applicazione di talune disposizioni della IDD da parte delle imprese e degli intermediari[7].

In particolare, lo Schema di Lettera richiede ai soggetti interessati di porre in essere “sin da subito” (ancora prima della pubblicazione del documento definitivo, la cui consultazione si è conclusa il 15 febbraio u.s.) le attività necessarie, incluse le rilevanti gap analyses, sotto i profili documentali, organizzativi e informatici, per conformarsi per tempo alle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda le novità, si evidenzia come lo Schema di Lettera, in coerenza con il Technical Advice, definisce manufacturer de facto l’intermediario che “sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l’impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali”[8]. Pertanto, qualora rispetto a profili molto rilevanti dei costi (le commissioni) o delle prestazioni assicurative (i tempi e le modalità di liquidazione del sinistro), l’intermediario non abbia potere di agire discrezionalmente (trattandosi appunto di profili che devono necessariamente essere concordati e formalizzati co l’impresa), difficilmente potrà trattarsi di intermediario produttore.

Allo stesso modo, la prestazione di attività di “personalizzazione e l’adattamento di prodotti assicurativi esistenti, quali l’attività di design di contratti cd. “tailor-made” su richiesta di uno specifico cliente, al fine di soddisfarne le particolari esigenze assicurative, nonché la mera possibilità di proporre al cliente diverse linee di prodotti e clausole contrattuali, opzioni o attivi sottostanti, ovvero sconti di premio” non sono sufficienti, di per sé, a individuare un manufacturer de facto[9]. È quindi interessante notare come, a titolo esemplificativo, l’autonoma scelta di un intermediario, iscritto alla sezione D del RUI, di proporre la variazione degli asset sottostanti (OICR o fondi interni) ad una polizza vita unit-linked, non paia sufficiente a qualificarlo nei termini di “produttore”.

Peraltro, come evidenziato in sede di consultazione da ANIA, le attività la cui sussistenza può condurre alla qualifica di manufacturer de facto andrebbero valutate in termini complessivi, valutando “caso per caso e per singolo prodotto” il concreto apporto dell’intermediario alla progettazione e sviluppo delle polizze.

Ciò premesso in termini di presupposti per l’identificazione dell’intermediario produttore, la conseguente applicazione delle misure di POG[10] impone una (ancora più) stretta collaborazione con l’impresa assicurativa.

È infatti richiesto che manufacturer de facto e impresa preponente definiscano e formalizzino anche i “rispettivi ruoli”, al fine di evitare “incoerenze e sovrapposizioni”, salva in ogni caso la responsabilità dell’impresa[11]. Al riguardo, sarà interessante osservare quali impatti avrà sugli accordi distributivi in essere tale nuova disciplina dei rispettivi “ruoli”, anche in termini di outsourcing e di conseguenti adempimenti richiesti sul punto dal Regolamento ISVAP n. 20/2008.

Sotto un altro profilo, segnatamente quello dei controlli ex-post sul prodotto già distribuito, sarà poi necessario per imprese e intermediari produttori definire adeguati flussi informativi reciproci, nonché presidi operativi funzionali al concreto e regolare dialogo tra i rispettivi esponenti (incluse le funzioni di controllo interno).

In proposito, “luoghi” conosciuti dalla prassi delle imprese assicurative quali i “comitati operativi”, nel cui ambito sono spesso previsti “comitati prodotti” (cui partecipano i principali intermediari incaricati dall’impresa), appaiono la sede ideale, non solo per collaborare ai fini dell’adempimento degli obblighi ex-ante di sviluppo e progettazione, ma anche per monitorare e adeguare nel continuo i presidi di POG.

Conclusioni

L’introduzione della nuova figura del manufacturer de facto si inserisce nel quadro dell’attuazione dei presidi di maggior tutela del consumatore, ampliando l’ambito soggettivo dei presidi di POG.Pur nel non completamente definito contesto normativo europeo di riferimento, la scelta dell’autorità italiana di anticipare l’adeguamento alle nuove norme da parte degli operatori nazionali permette a questi ultimi di conoscere, già ora, alcune scelte regolamentari rilevanti, pianificando le conseguenti attività di compliance. In particolare, la centralità assegnata dalla normativa, come recepita da IVASS, all’autonomia decisionale dell’intermediario produttore, pare restringerne la fattispecie, per quanto siano attesi dal mercato taluni chiarimenti circa il peso specifico delle singole attività che possono condurre alla qualificazione in termini di manufacturer de facto.

Oltre alla puntuale definizione della categoria d’intermediario in esame, le imprese e la relativa rete dovranno implementare nuovi presidi che avranno effetti sugli accordi di distribuzione  e sulle ulteriori modalità di partecipazione dell’intermediario alla filiera produttiva.

 


[1] Per un primo commento a tale provvedimento si veda anche, su questa Rivista, http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/assicurazioni/evoluzione-disciplina-prodotti-investimento-assicurativo-alla-luce-delle-direttive

[2] In questi termini l’art. 25(2) della IDD.

[3] Si vedano, in particolare, i punti da 34 a 39 del Technical Advice.

[4] Ibid., punti da 41 a 43.

[5] In questi termini il punto 42 del Technical Advice.

[6] Ibid., punto 44.

[7] Lo Schema di Lettera distingue in particolare tra intermediari operativi, tenuti alla redazione della c.d.policy distributiva e intermediari produttori, sostanzialmente equiparati alle imprese ai fini dell’applicazione dei presidi POG.

[8] In questi termini il Paragrafo 1, sez. 7, dello Schema di Lettera al Mercato IVASS.

[9] Ibid., Paragrafo 1, sez. 8.

[10] E, a ben vedere, anche le previsioni in materia di policy distributiva previste in capo agli intermediari “soltanto” operativi, seppur in misura differente.

[11] In questi termini l’Allegato 1, par. 1, sez. 4, dello Schema di Lettera al Mercato IVASS.

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