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Approfondimenti

IVAFE: I chiarimenti dell’Agenzia

4 Luglio 2012

Avv. Sebastiano Garufi, PhD – Talenture Advisory SA, Redazione Diritto Bancario

Di cosa si parla in questo articolo

Con circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero e in materia di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), istituite dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 214. Qui di seguito si illustrano le principali istruzioni impartite in relazione al secondo dei tributi citati.

1. Attività finanziarie soggette ad imposta

L’IVAFE colpisce, con decorrenza dal 2011, il valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Tra le attività finanziarie predette rientrano, più specificamente:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (come accrediti di stipendi, pensione o compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, come ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
  • polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagni di assicurazione estere;
  • contratti derivati o altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetario;
  • diritto all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera;
  • stock option offerte ai lavoratori dipendenti ed assimilati soltanto se cedibili.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVAFE anche le attività finanziarie già oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione, mentre sono escluse quelle oggetto di rimpatrio (sia fisico che giuridico). Similmente, sono escluse le attività finanziarie detenute all’estero, ma amministrate da intermediari finanziari italiani e quelle estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia, così come le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Se le attività sono detenute all’estero, l’imposta è dovuta a prescindere dal luogo in cui sia localizzata la residenza del soggetto emittente o della controparte.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Per le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 e quella per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale è prevista l’applicazione di quest’ultima imposta. Qualora, invece, la compagnia assicurativa estera non abbia esercitato le predette opzioni, occorrerà distinguere:

  • se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria o un intermediario residente, si renderà applicabile l’IVAFE;
  • se le polizze sono, invece, in amministrazione presso una fiduciaria o un intermediario residente, sarà dovuta soltanto l’imposta di bollo.

2. Contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta

Soggetti passivi del tributo sono le persone fisiche che detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto), a prescindere dalle modalità di acquisto (es. compravendita, successione, donazione). L’imposta è dovuta anche nel caso in cui le attività siano detenute per il tramite di una società fiduciaria, non ché siano formalmente intestate ad entità giuridiche (quali società o trust) che agiscano in qualità di persone interposte, se l’effettiva disponibilità delle stesse debba essere attribuita alle persone fisiche residenti in Italia.

L’Agenzia delle Entrate precisa che rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo del tributo anche i contribuenti persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (per le quali la residenza è determinata ex lege in Italia), oltre che i lavoratori frontalieri che prestano la propria attività in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

Si rammenta che la residenza dei contribuenti ai fini IVAFE è determinata secondo gli stessi criteri stabiliti per l’IRPEF e, pertanto, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (i.e. 183 giorni nell’anno solare considerato) siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano, inoltre, residenti – salvo prova contraria – i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati al D.M. 4 maggio 1999 (cd. black list).

3. Base imponibile e aliquote

Il valore delle attività finanziarie estere colpite dal tributo è il valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in esse sono detenute, anche avvalendosi della documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Nel caso in cui le attività siano state dismesse prima del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.

Se le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati occorrerà fare riferimento a tale valore. In particolare, per le azioni, obbligazioni, altri titoli e strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si utilizza il valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione oppure, in mancanza di negoziazione, nel giorno antecedente più prossimo.

Per le azioni, obbligazioni, altri titoli e strumenti finanziari non negoziati si deve far riferimento al valore nominaleo, in mancanza, al valore di rimborso. Se il titolo dispone sia del valore nominale che di quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Se, invece, tali valori siano assenti, la ci si riferirà al valore di acquisto.

Quanto alle aliquote, l’IVAFE è dovuta nella misura del:

  • 1 per mille per il 2011 e il 2012;
  • 1,5 per mille per gli anni successivi.

Per ogni conto corrente e libretto di risparmio detenuto in Paesi dell’Unione europea o in quelli aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (i.e. Norvegia e Islanda) l’imposta è dovuta in misura fissa (attualmente 34,20 euro), salvo che il valore medio di giacenza annuo risultate dagli estratti conto e dai libretti non superi 5.000 euro.

Dall’IVAFE il contribuente può detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui le attività sono detenute nello stesso anno di riferimento.

4. Versamento e liquidazione

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF.

A tal fine il contribuente dovrà compilare la Sezione XVI del quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il versamento è effettuato entro il termine del versamento a saldo dell’IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento a decorrere dal 2011. Non sono dovuti acconti ed è ammessa la rateizzazione.

Per l’anno in corso, il versamento può essere effettuato utilizzando il codice 4043 entro il 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Qualora il debito di imposta non sia superiore a 12 euro, il versamento non deve essere effettuato.

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