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WEBINAR / 15 Giugno 2023
Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
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Giurisprudenza

L’investitore può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini di investimento

24 Maggio 2017

Cassazione Civile, Sez. I, 23 maggio 2017, n. 12937

A fronte dell’inadempimento dell’intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l’investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini di investimento nei quali il detto inadempimento si è consumato, fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’ordine per il quale si è verificato.


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