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Giurisprudenza

Interessi moratori, tasso soglia e usura

20 Gennaio 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 04 gennaio 2023, n. 145 – Pres. Bisogni, Rel. Perrino

Di cosa si parla in questo articolo

La disciplina anti usura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del TEGM non inibisce l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’articolo 2, comma 1, della l. n. 108/1996, nel caso in cui questi riportino comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.

Di conseguenza, in tale caso, il tasso soglia sarà determinato dal TEGM, aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e andranno aggiunti i punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell’articolo 2 sopra indicato.

Nel caso in cui i decreti ministeriali non riportino l’indicazione della maggiorazione media, la comparazione dovrà essere eseguita tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato negli appositi decreti ministeriali.

Dall’accertamento dell’usura deriva l’applicazione dell’articolo 1815, comma 2, c.c., che prevede che non siano dovuti gli interessi moratori nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’articolo 1224, comma 1, c.c..

Nei contratti stipulati con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli articoli 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del Decreto legislativo n. 206/2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio.

Sebbene, nel caso di specie il rapporto sia in corso e non vi sia stata l’applicazione di interessi moratori, la Cassazione evidenzia come sussista l’interesse ad agire per l’accertamento della nullità della clausola relativa alla pattuizione degli stessi.

Sul punto, richiamando le sezioni unite, la Cassazione ribadisce l’interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no.

Nel caso in cui, tuttavia, l’inadempimento non sia attuale, il giudicato che accerta l’usurarietà del tasso implicherà l’esclusione che l’interesse pattuito sia dovuto; di modo che se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, e ottenga sentenza di nullità della clausola, egli è comunque tenuto ad adempiere con l’applicazione degli interessi corrispettivi.

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