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Giurisprudenza

Imposta sui dividendi di portafogli azionari: precisazioni dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea

17 Settembre 2015

Corte di Giustizia UE, Sez. III, 17 settembre 2015, cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 17 settembre 2015, cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di imposta sui dividendi di portafogli azionari.

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che impone una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società residente tanto ai contribuenti residenti quanto ai contribuenti non residenti, prevedendo un meccanismo di detrazione o di rimborso della trattenuta in parola unicamente per i contribuenti residenti, mentre, per i contribuenti non residenti, persone fisiche e società, detta trattenuta costituisce un’imposta definitiva, nella misura in cui la pressione fiscale definitiva relativa ai dividendi in parola sopportata, in tale Stato, dai contribuenti non residenti è più elevata rispetto a quella che grava sui contribuenti residenti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare nelle controversie di cui ai procedimenti principali. Al fine di stabilire la rispettiva pressione fiscale, il giudice del rinvio deve tener conto, nelle cause C 10/14 e C 14/14, dell’imposizione gravante sui residenti relativa al complesso delle azioni possedute in società olandesi nel corso dell’anno civile nonché della franchigia concessa in forza della normativa nazionale e, nella causa C 17/14, delle spese che sono direttamente collegate alla percezione, in quanto tale, dei dividendi.

Nell’ipotesi in cui fosse stabilita la sussistenza di una restrizione ai movimenti di capitali, quest’ultima può essere giustificata dagli effetti di una convenzione bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa dallo Stato membro di residenza e dallo Stato membro della fonte dei dividendi, purché cessi la differenza di trattamento, relativa all’imposizione dei dividendi, fra i contribuenti residenti in detto ultimo Stato e quelli residenti in altri Stati membri. In circostanze come quelle in discussione nelle cause C 14/14 e C 17/14 e con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la restrizione alla libera circolazione dei capitali, nell’ipotesi in cui sia stabilita, non può considerarsi giustificata.

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