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Giurisprudenza

Imposta di registro: tassazione unica esclusa nell’ipotesi di negozi collegati

1 Settembre 2021

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 17 febbraio 2021, n. 4148 – Pres. Chindemi, Rel. Dell’Orfano

In tema di imposta di registro, non è possibile procedere alla tassazione unica di una cessione del credito e di un contratto di leasing, qualora i due atti si configurino come negozi collegati.

Infatti, nell’ambito del collegamento, sussistono due negozi distinti e autonomi, privi di una causa reale unitaria.

Pertanto, ciascuno di essi deve essere assoggettato autonomamente ad imposta ai sensi dell’art. 21, comma primo, del Testo Unico 26 aprile 1986 n. 131.

Il principio contenuto nell’ordinanza in oggetto sembra essere conforme ad un precedente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia (cfr. Cass. nn. 14866/2016, 22899/2014, 19245/2014).

Nella fattispecie in oggetto, una società a responsabilità limitata proponeva ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rimborso della somma versata a titolo di imposta di registro, in misura proporzionale, per l’anno d’imposta 2004, a seguito della registrazione di un atto di cessione, nei confronti di una banca, di tutti i crediti relativi alla gestione di un impianto fotovoltaico, concesso in leasing dallo stesso istituto di credito.

In particolare, la cessione di tali crediti era stata stipulata allo scopo di garantire l’inadempimento del contratto di leasing.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente.

Successivamente, l’Agenzia delle Entratericorreva infruttuosamente in appello.

Pertanto, la stessa decideva di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, dell’articolo 2, comma terzo, lettera a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dell’articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, dell’articolo 14 delle preleggi e dell’articolo 1363 c.c. rimarcando come la cessione del credito fosse stata realizzata solo successivamente alla messa in funzione dell’impianto per cui era intervenuto il leasing.

La cessione medesima si sarebbe dovuta considerare, quindi, vicenda accidentale rispetto all’operazione di finanziamento.

Pertanto, avrebbe errato la CTR nel valorizzare esclusivamente la funzione di garanzia della cessione dei crediti, e non quella di adempimento, giungendo così a giudicare l’operazione un negozio complesso, con causa unitaria, ed a procedere alla tassazione unica dei due atti ex art. 21, comma secondo, del d.P.R. 131/1986.

Tale conclusione veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, accoglieva il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, secondo i giudici di legittimità, non sussistevano i presupposti per la tassazione unitaria della cessione del credito e del contratto di leasing.

Infatti, tra i due atti non intercorreva alcun vincolo di connessione immediata e necessaria, tale da consentire di ravvisare una causa reale unitaria che riassumesse le distinte giustificazioni causali dei due negozi.

Il discrimine tra tassazione unica e tassazione separata è infatti ancorato, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, alla distinzione tra negozio complesso e negozi collegati. Il negozio complesso è caratterizzato da una causa unica mentre, in caso di collegamento, vi sono due o più distinti e autonomi negozi che si ricollegano ad una fattispecie pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi autonomamente identificabili. Da ciò deriva la tassazione separata dei negozi collegati.

Alla luce di ciò, i due negozi, in quanto collegati, dovevano essere assoggettati separatamente ad imposta.

Da ultimo, la Corte di Cassazione coglieva l’occasione per sottolineare che l’Ufficio aveva correttamente sottoposto la cessione di credito a registrazione con aliquota proporzionale, in quanto la cessione stessa si configurava come operazione fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ex articolo 2, comma terzo, lettera a) del d.P.R. 633/1972, non sussistendo, peraltro, alcun rapporto di sinallagma tra istituto di credito e contribuente nell’ambito della cessione dei crediti.

In virtù delle ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’Ufficio, decidendo nel merito e condannando la società contribuente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio di legittimità.

 


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