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Giurisprudenza

Imposta di registro: il legame funzionale dei singoli beni riqualifica l’operazione economica

26 Gennaio 2018

Massimo Marchini

Cassazione Civile, Sez. V, 20 settembre 2017, n. 21767 – Pres. Bruschetta, Rel. Fuochi Tinarelli

La Cassazione, con la sentenza n. 21767 depositata il 20 settembre 2017, è intervenuta in tema di imposta di registro. Nel dettaglio, ha affermato che si ha cessione di azienda quando esiste un legame funzionale tra il singolo elemento aziendale ceduto e l’impresa. Pertanto, in presenza di tale legame, le molteplici operazioni di vendita devono essere considerate in modo unitario.

La sentenza in commento ha riguardato un’operazione con la quale veniva perfezionata una vendita di due esercizi commerciali quali rami di azienda e separatamente venivano cedute le rimanenze, alcune delle quali direttamente, altre attraverso l’interposizione di una terza società partecipata dall’impresa acquirente.

Secondo l’ufficio, nella sostanza non si era in presenza di varie operazioni distinte fra loro, ma di una singola cessione di azienda, che ricomprendeva anche le rimanenze. Da qui la richiesta dell’IVA indebitamente detratta. Infatti a seguito della riqualificazione l’operazione è soggetta a imposta di registro ed esclusa da IVA – art. 2 c.3 lett. b d.P.R. 633/1972.

La società acquirente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria. In particolare, i giudici della CTR accolgono le doglianze della società, valutando il dato strettamente contrattuale e ha ritenuto corretto applicare un diversificato regime impositivo per ogni singola operazione. L’Agenzia delle Entrate, impugnando la decisione della C.t.r. con ricorso in Cassazione, riteneva che, in base all’art. 20 d.p.r. n. 131 del 1986, il complesso dei rapporti debba essere soggetto ad una valutazione unitaria.

Gli Ermellini, accogliendo le doglianze dell’Amministrazione finanziaria, hanno respinto il ricorso della società contribuente. In particolare, i giudici di legittimità, oltre a richiamare il proprio orientamento, si rifanno al principio di diritto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 8 dicembre 2016, Stock ‘94 Szolgáltató Zrt, C-208/15, in cui veniva affermato che “vanno considerate “un’unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria e non principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore”.

Pertanto, secondo la Cassazione, ai fini tributari nella nozione di cessione d’azienda assume rilievo l’elemento funzionale, intendendo quest’ultimo come il legame tipico fra il singolo elemento aziendale e l’impresa. In tal senso, solo in assenza di questo legame, il bene potrà essere considerato come singolo e unico, mentre, in caso contrario, l’imposizione non può essere frazionata e l’intera operazione dovrà essere considerato come cessione d’azienda.

Per la determinazione dell’imposta, assume rilievo la valutazione della complessiva operazione economica realizzata, di cui occorre individuare gli elementi caratteristici, l’obbiettivo economico e l’interesse delle parti.


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