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Giurisprudenza

Imposta di registro: escluso l’effetto retroattivo per le novità della legge di Bilancio 2018

27 Giugno 2018

Matteo Porqueddu, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

Cassazione Civile, Sez. V, 26 gennaio 2018, n. 2007 – Pres. Chindemi, Rel. Zoso

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è trovata a prendere una delicata posizione con riferimento alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 all’art. 20 del D.P.R. 131/1986. In particolare, le citate modifiche hanno messo in chiaro che la qualificazione dell’atto ai fini della sua tassazione va effettuata solo in base agli elementi contenuti nell’atto stesso e non anche guardando, come in passato, ad elementi extra-testuali e all’esistenza di altri atti ad esso collegati.

Ciò detto, nell’ambito della causa in oggetto i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati sulla natura di tale modifica chiarendo se quest’ultima debba rivestire natura interpretativa (e di conseguenza retroattiva) oppure abbia una portata innovativa e quindi con effetti esclusivamente per il futuro.

Nel dettaglio, il caso in oggetto si concentra su una prima s.r.l. che aveva inizialmente stipulato un mutuo ipotecario pari a Euro 1.300.000 per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della stessa società e successivamente aveva costituito una seconda S.r.l., con un capitale sociale di euro 20.000, insieme ad una persona fisica. Il Capitale sociale veniva sottoscritto al 50% da ciascuno, con liberazione nel caso della prima s.r.l. della propria quota pari a euro 10.000 per il tramite del conferimento della proprietà dell’immobile per euro 1.310.000 e del debito per il mutuo contratto pari a euro 1.300.000.

Ricostruita l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro aveva rettificato la base imponibile da Euro 10.000 a euro 1.300.000 considerato la serie di operazioni poste in essere e relative alla stipula del mutuo, il conseguente incasso di euro 1.300.000 del conferente e il successivo accollo della passività (senza che sia stata girata la liquidità rimasta in possesso della prima s.r.l.) in capo alla seconda S.r.l. conferitaria rappresentavano la modalità del pagamento del prezzo di cessione.

In sede di giudizio, i giudici si sono pronunciati con riferimento al criterio di individuazione degli effetti degli atti e da quando questi, anche considerata la portata della modifica normativa intervenuta decorrano. Nel dettaglio, la sentenza ha chiarito che l’applicazione del citato art. 20 e di conseguenza dell’imposta non deve riguardare l’interpretazione dei singoli contratti così come scritti dalle parti, ma ciò che sia stato effettivamente realizzato con il complessivo regolamento negoziale adottato, confermando l’impostazione accertativa pregressa.

In pratica la nuova formulazione dell’art. 20 deve intendersi come una norma di carattere innovativo in quanto ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa; di conseguenza, gli atti pregressi, come quelli in oggetto, continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro sulla base degli effetti del citato articolo come da previgente formulazione.

Si tratta di una decisione molto rilevante considerato che sono numerose le controversie aperte che potrebbero essere “in linea teorica” definite sulla base della nuova formulazione dell’art. 20, laddove si ritenesse di attribuire alla norma natura sostanzialmente interpretativa. Sul punto va notato, che l’orientamento della Corte di Cassazione non appare affatto definitivo, posto che recentemente sia la stessa Corte che la Giurisprudenza di merito hanno preso posizioni differenti sia con riferimento alla funzione che alla natura del citato articolo sconfessando la sentenza in oggetto (cfr. Corte di Cassazione 2054/2017, Sentenza CTP Reggio Emilia 4/2018).


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