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Giurisprudenza

Imposta di registro ed enunciazione dell’atto

13 Febbraio 2026

Francesco Castro, Dottorando di ricerca in diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali, Università degli studi di Ferrara

Cassazione Civile, Sez. V, 22 dicembre 2025, n. 33513 – Pres. Paolitto, Rel. Flamini

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 33513 del 22 dicembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’istituto dell’enunciazione ai fini dell’imposta di registro, chiarendo che non è imponibile l’enunciazione di un finanziamento soci qualora gli effetti dell’atto enunciato siano cessati per effetto di una datio in solutum, trovando applicazione l’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Giova preliminarmente ricordare che l’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986 assoggetta ad imposta di registro le disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, quando tali disposizioni siano enunciate in un atto successivo, purché ricorrano cumulativamente una compiuta enunciazione, l’identità soggettiva tra le parti dell’atto enunciato e dell’atto enunciante e la permanenza degli effetti giuridici dell’atto enunciato. Il comma 2 della medesima disposizione esclude, tuttavia, l’imponibilità qualora gli effetti delle disposizioni enunciate siano già cessati o cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, richiedendo l’imposta di registro proporzionale per l’enunciazione di un finanziamento soci contenuta in un atto di assegnazione immobiliare, con cui un bene sociale era stato attribuito a una socia a “compensazione” del credito da quest’ultima vantato nei confronti della società. I contribuenti avevano impugnato l’atto, deducendo, tra l’altro, la cessazione degli effetti del finanziamento per effetto dell’assegnazione dell’immobile, configurabile come datio in solutum.

Avverso l’avviso di liquidazione, i contribuenti avevano proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo rigettava.

La decisione veniva confermata in sede di appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, la quale riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’enunciazione anche ai finanziamenti soci richiamati nell’atto di assegnazione immobiliare, valorizzandone la funzione di indicazione delle modalità di pagamento del prezzo

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in caso di enunciazione, è necessario che l’atto enunciato conservi effetti giuridici autonomi al momento dell’enunciazione.

In particolare, ha precisato che il finanziamento soci, riconducibile allo schema del mutuo, è un contratto reale, i cui effetti principali consistono nell’obbligo restitutorio in capo alla società finanziata; tali effetti vengono meno nel momento in cui il credito del socio si estingue per imputazione a capitale o mediante attribuzione di un bene in luogo dell’adempimento.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, l’assegnazione dell’immobile al socio finanziatore aveva determinato l’estinzione del finanziamento fino alla concorrenza del valore del bene attribuito, con conseguente cessazione degli effetti dell’atto enunciato per effetto dell’atto enunciante.

In tale evenienza, trova applicazione la causa di non imponibilità prevista dall’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con esclusione dell’imposta di registro sull’enunciazione del finanziamento ormai estinto.

Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame, ribadendo che l’imposta di registro non può colpire enunciazioni prive di effetti giuridici attuali.

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