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Giurisprudenza

Illegittima segnalazione a sofferenza e istanza cautelare per la cancellazione in corso di giudizio

21 Novembre 2016

Avv. Antonino La Lumia | Studio Legale La Lumia & Associati

Tribunale di Como, ord. 10 ottobre 2016

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 10 ottobre 2016, resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da rapporti bancari, il Tribunale di Como ha ordinato alla Banca,in via cautelare, di provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza disposta a carico di una Società, ritenute i) la non manifesta infondatezza delle contestazioni sollevate da quest’ultima, nonché ii) la sussistenza del periculum in mora.

Il provvedimento, che si allinea all’orientamento più recente della giurisprudenza di merito e di legittimità, è di notevole interesse, in quanto ha offerto – in corso di causa – una tutela sostanziale e immediata al soggetto indebitamente segnalato presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

L’istanza cautelare proposta dalla Società opponente era fondata sull’erroneità della segnalazione per essere quest’ultima basata su un saldo debitore falsato dai prospettati illeciti contabili della Banca e – comunque – disposta in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore.

L’ordinanza segue un percorso argomentativo molto netto, evidenziando:

i) la mancanza dei presupposti di legittimità della segnalazione (in particolare: lo stato di insolvenza e la preventiva analisi da parte della Banca, in contraddittorio con il cliente);

ii) la sussistenza del periculum in mora, ravvisato nella difficoltà di accedere al credito da parte del soggetto segnalato, anche sulla base della documentazione prodotta dalla Società opponente.

In particolare, relativamente al primo profilo, il Giudice – richiamata l’accezione da attribuire, secondo consolidata giurisprudenza, alle parole “stato di insolvenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 – ha ritenuto non provate, da parte della Banca, la gravità e la transitoria difficoltà economica della Società segnalata. A tal proposito ha specificato che «nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca (cit. Cass. n. 12626/10)», e che «gli sconfinamenti … non sono indice di per sé, in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori [n.d.r. e così in assenza di elementi idonei a provare lo status di insolvenza, quali la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori, azioni esecutive etc, nella specie non forniti dalla Banca], di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, tale da giustificare una segnalazione alla Centrale dei Rischi (cit. Trib. Milano, 29 agosto 2014)».

A corroborare la suddetta tesi, vi è, poi, la circostanza prospettata dalla Società e condivisa dal Giudice, secondo cui «non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (cd. “credito litigioso”), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. “autotutela” di cui all’art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Pescara, 21.12.2006)».

Nel caso di specie, inoltre, l’illegittimità della segnalazione è stata basata anche sulla mancata comunicazione preventiva da parte dell’istituto segnalante, di cui il Giudice ha sottolineato lo scopo perseguito, consistente nell’ «instaurare con il medesimo un contradditorio che gli consenta, da un lato, di predisporre ogni misura ideona ad evitare la segnalazione e, dall’altro, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza presupposto della segnalazione a sofferenza (Trib. Verona, 17 maggio 2014)».

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