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Giurisprudenza

Illegittima la segnalazione in Centrale Rischi per mero ritardo nel pagamento

21 Ottobre 2014

Michele Rondinelli

Tribunale di Mantova, 01 ottobre 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso analizzato dal Tribunale di Mantova, la Banca aveva proceduto alla segnalazione in Centrale Rischi in spregio a tutta la normativa bancaria sul tema; l’istituto, infatti, aveva proceduto alla detta segnalazione solo sulla base di un mero “ritardo” nel pagamento. La Banca, in questo modo, aveva determinato il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al Cliente, poiché a quest’ultimo sarebbe stato negato l’accesso al credito.

Il Tribunale, ritenuto sussistente il fumus boni iuris – consistente nell’automatica segnalazione in centrale rischi in assenza della verifica puntuale della situazione finanziaria del cliente, nonché nel mancato preavviso della segnalazione – e del periculum in mora – ravvisato nell’esclusione della ricorrente dal sistema del credito a seguito della segnalazione – accoglieva in toto le richieste dell’attore e ordinava alla banca la cancellazione dalla centrale rischi.

Il Tribunale, inoltre, rigettava in blocco le eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosse dalla Banca, la quale riteneva non ammissibile il ricorso alla procedura cautelare di cui all’articolo 700 c.p.c. Per contro, dichiarava pacificamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica contro una pretesa illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, risultando la stessa potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato.

Il Tribunale, inoltre, rilevava la circostanza che la segnalazione a sofferenza richieda alla banca un’attenta verifica della situazione di fatto al fine di contemperare l’esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell’interesse privato del soggetto, evidenziando altresì che, ai fini della legittimità della citata segnalazione, non sia sufficiente un mero ritardato pagamento di uno o anche più debiti, ma occorra una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, potendosi giustificare una tale segnalazione solo in presenza di una accertata condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente, cui quella sofferenza sia riconducibile.

La Banca, ha stigmatizzato il Tribunale, è pertanto tenuta a compiere una valutazione che vada oltre lo specifico o gli specifici rapporti in corso di svolgimento tra il singolo istituto di credito segnalante ed il cliente (Cass. Civ. Sez. I 1.4.2009 n. 7958), situazione non verificatasi nel caso in esame.

Il Tribunale altresì riteneva sussistente il periculum sotteso alla segnalazione data la natura imprenditoriale del soggetto segnalato ed il concreto e attuale pericolo di difficoltà di accesso al sistema creditizio creato dalla segnalazione a sofferenza, attesa la sua concreta idoneità ad incidere sui rapporti della società con il sistema bancario in modo tale da compromettere la prosecuzione della attività. “Nella valutazione del periculum infatti” procedeva il Tribunale “è necessario tenere conto del bene giuridicamente protetto in ragione altresì dello status del cliente ‘segnalato’ dall’intermediario, a seconda cioè che si tratti di un imprenditore il quale agisca nell’esercizio della sua impresa ovvero di un qualsivoglia soggetto non professionista o comunque che agisca al di fuori di un’attività professionale”.

Stante quanto sopra, ordinava alla banca resistente di richiedere alla Banca d’Italia la cancellazione della segnalazione a “sofferenza” in precedenza autorizzata.

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