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Giurisprudenza

Il contratto simulato non può dirsi collegato funzionalmente al contratto di finanziamento

8 Gennaio 2021

Giuseppe Spataro

Tribunale di Agrigento, 26 maggio 2020, n. 397 – G.U Cordaro

Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Agrigento interviene in materia di simulazione ex. art. 1414 c.c.

Con atto di citazione, si proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2016. Nello specifico, si faceva riferimento, in primis, all’acquisto di un’autovettura e, in secondo luogo, alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento. Pur esistendo tale accordo, si lamentava di non aver ricevuto né l’ammontare finanziato, né il veicolo.

Sul punto, il Tribunale di Agrigento ha evidenziato come la citata compravendita, per la quale gli attori hanno chiesto e ottenuto il finanziamento, è da considerarsi “simulata”.

In materia di simulazione, infatti, l’art. 1414 c.c., al cui primo comma contempla la simulazione assoluta, recita: “il contratto simulato non produce effetto tra le parti”. Con tale accordo, le parti convengono di volere qualcosa di diverso rispetto a ciò che risulterà dalle dichiarazioni di volontà apparenti. Esso, dunque, ha lo scopo di togliere valore giuridico al contratto finto o di predisporre il contratto dissimulato ovvero di modificare un elemento oggettivo del negozio giuridico.

È indiscutibile, ribadisce il Tribunale, come nella simulazione assoluta il soggetto dichiarante non voglia in realtà alcun negozio. Con riguardo agli effetti, il Tribunale ricorda come “la simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 26/03/2018 n. 7459). Essa ha come presupposto la volontà bilaterale delle parti di creare un negozio giuridico inesistente il quale, essendo finto e apparente, difetta di volontà ed è tra le parti vuoto di contenuto.

A tal riguardo, il Tribunale di Agrigento asserisce come il suindicato contratto di compravendita rientri pienamente nello schema della simulazione assoluta ex art. 1414, I comma, c.c.

Tenuto conto di tale simulazione assoluta e dunque la mancata produzione di effetti tra le parti, il Tribunale ribadisce come non sussista alcun collegamento negoziale tra esso e il contratto di finanziamento stipulato. Difatti, la simulazione assoluta accertata, risolvendosi nell’inesistenza e nella nullità, impedisce la configurabilità del collegamento con un altro negozio giuridico per mancanza radicale di uno dei suoi due termini.

Pertanto, rigettando l’opposizione proposta, il Tribunale di Agrigento statuisce come non possa ritenersi sussistente nella fattispecie un collegamento negoziale o funzionale tra il contratto di compravendita concluso secondo lo schema della simulazione assoluta e il contratto di finanziamento oggetto del contendere.

 


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