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Giurisprudenza

Il concetto di “assistenza finanziaria” nei paesi sottoposti a misure restrittive: l’interpretazione della Corte di Giustizia UE

10 Aprile 2017

Shirin Niazi, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 28 marzo 2017, causa C-72/15

In data 28 marzo 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dalla Queen’s Bench Division dell’Alta Corte di Giustizia britannica.

Tale domanda ha ad oggetto la validità e l’interpretazione di alcune disposizioni contenute nella disciplina europea delle misure restrittive adottate dall’Unione contro la Russia in alcune decisioni della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) [1] e nel Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, come successivamente modificato (gli “Atti”). Tale domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito del caso C-72/15 che vede coinvolte, da un lato, la PJSC Rosneft Oil Company e, dall’altro, il Dipartimento del Tesoro britannico, il Ministro delle Imprese, dell’Innovazione e delle Competenze e l’Autorità preposta al controllo del settore finanziario.

Gli Atti e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 833/2014 (il “Regolamento”) condizionano l’operatività di imprese, banche e istituzioni finanziarie europee imponendo restrizioni alle esportazioni, limitando alcune operazioni finanziarie nonché vietando la fornitura di alcuni servizi. Il Regolamento, in particolare, stabilisce che la fornitura di finanziamenti e/o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti sottoposti a restrizione così come individuati dall’Allegato II del Regolamento (i.e. prodotti destinati all’industria petrolifera) debba essere del tutto vietata o, sulla base del caso specifico, assoggettata ad autorizzazione preventiva da parte delle autorità nazionali competenti. In Italia, l’Autorità competente è il Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di pronunciarsi, inter alia, sulla nozione di “assistenza finanziaria” di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento specificando inoltre se:

  • le misure restrittive abbiano ad oggetto i pagamenti effettuati da una banca o altro istituto finanziario, e
  • sussista in capo a tali soggetti l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva per qualsiasi pagamento collegato a operazioni che riguardino i beni di cui all’Allegato II del Regolamento.

Con la pronuncia in oggetto e con riferimento al tema in esame, la Corte ha stabilito che: “nessuna delle versioni linguistiche dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento si riferisce espressamente al trattamento dei pagamenti […]Utilizzando l’espressione assistenza finanziaria, il legislatore dell’Unione ha preso in considerazione atti paragonabili alle sovvenzioni, ai prestiti e a un’assicurazione dei crediti all’esportazione. Orbene, mentre tali atti richiedono l’uso delle risorse proprie dell’istituto finanziario interessato, i servizi di pagamento sono invece forniti da tale istituto in qualità di intermediario inoltrando fondi del terzo ordinante a un destinatario determinato, senza comportare la mobilizzazione dei fondi propri di detto istituto”.

Sulla base di quanto affermato dalla Corte, quindi, nel concetto di “assistenza finanziaria” di cui al Regolamento, non sono inclusi i pagamenti che una banca o altro istituto finanziario effettuano nell’ambito della loro operatività.

Pertanto, in capo alle banche e agli istituti finanziari permane l’obbligo di vigilare sui pagamenti relativi a tutte le operazioni che: (i) riguardano i beni di cui all’Allegato II del Regolamento e (ii) sono sottoposte al rilascio di un’autorizzazione. Mentre, per l’effettuazione dei altri pagamenti relativi a operazioni di vendita, fornitura, ecc. dei suddetti beni, non è richiesto, a priori, il rilascio di un’autorizzazione ulteriore.

Infine, avendo tale sentenza carattere generale e astratto, si ritiene che essa debba trovare applicazione anche con riferimento al concetto di “assistenza finanziaria” di cui al Regolamento (UE) n. 267 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come successivamente modificato.

 

[1] In particolare, la Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata (pubblicata in GUUE 2014, L 229).


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