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Il codice di comportamento “banche – imprese in crisi” degli intermediari bancari e finanziari sammarinesi

14 Dicembre 2015

Sido Bonfatti, Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Modena e Reggio Emilia

1. Premessa

Alla fine dell’estate dell’anno in corso l’Associazione Bancaria Sammarinese ha presentato il Codice di Comportamento Interbancario “BANCHE – CLIENTI IN CRISI” approvato dagli Istituti di Credito avente sede legale nella Repubblica di San Marino[1], licenziato dalla Associazione all’esito di una approfondita consultazione con le strutture tecniche degli intermediari finanziari del territorio.

Il “Codice” si propone l’obiettivo di “agevolare l’avvio, la conduzione e l’epilogo dei procedimenti negoziali rivolti a comporre e, ove possibile, superare le situazioni di crisi che abbiano colpito le imprese e i clienti nel territorio Sammarinese”: e si segnala per avere anticipato alcuni contenuti della riforma della legge fallimentare italiana, che sarebbe seguita di lì a poco[2]; nonché per anticipare – a quel che è dato di conoscere – alcune impostazioni della riforma della legge fallimentare italiana oggi in gestazione[3].

Il “Codice” Sammarinese registra un risalente precedente nell’esperienza italiana, rappresentato dal “Codice di Comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa”, predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana all’inizio degli anni duemila, ma risultato di scarsa applicazione, e considerato oggi – nell’opinione dei più – non attuale. E a quel “Codice” per taluni versi si ispira, avendolo evidentemente considerato un modello apprezzabile.

2. Ambito di applicazione e presupposti soggettivi ed oggettivi (art. 2).

Il “Codice” Sammarinese è destinato a trovare applicazione nelle situazioni di crisi (prevalentemente di natura economica, finanziaria o aziendale) nelle quali le esposizioni dirette e/o indirette del debitore in crisi verso gli intermediari bancari e finanziari aderenti al “Codice” siano complessivamente superiori ad 1 milione di euro[4].

Non rileva la natura dell’attività esercitata dal “DEBITORE”, qualificato come “la persona fisica o giuridica o altra entità dotata di autonomia patrimoniale”: ma per gli imprenditori il presupposto oggettivo rilevante (in termini generali descritto come “stato di crisi”) deve consistere in uno “stato di temporanea difficoltà [che presenti] concrete ed effettive prospettive di ripresa economica, finanziaria ed aziendale”.

3. Il procedimento di composizione della situazione di “crisi” (artt. 3-6).

I. Il procedimento di composizione della situazione di crisi di un “DEBITORE” si compone di una fase preliminare necessaria (la “Procedura Preliminare”) e di una successiva fase di concertazione eventuale (il “Tavolo di Concertazione”).

La “Procedura Preliminare” può essere avviata dal Debitore, anche su invito di uno degli intermediari aderenti al “Codice”.

L’apertura della Procedura è attivata mediante la trasmissione agli intermediari creditori dell’invito a partecipare ad una riunione (la “Riunione Preliminare”) volta a rappresentare la situazione di difficoltà nella quale verso il Debitore, e le “linee guida del piano di risanamento” che lo stesso intende porre in essere.

L’apertura della “Procedura Preliminare” postula peraltro altresì che il Debitore, contestualmente:

a) assuma formalmente una serie di “impegni”, con riguardo tanto all’obbligo di astensione da atti dispositivi idonei ad alterare la par condicio creditorum, quanto all’obbligo di rimuovere o fare rimuovere gli atti dispositivi produttivi di effetti pregiudizievoli per i creditori bancari e finanziari compiuti nei 6 mesi precedenti;

b) trasmetta un “documento riassuntivo” contenente, fra l’altro, le esposizioni verso il ceto bancario e finanziario; le garanzie prestate; le trattative intavolate con i creditori non bancari o finanziari; le fonti di rimborso di qualsiasi natura; le disponibilità finanziarie; l’esistenza di contratti di leasing; e

c) corredi il “documento riassuntivo” di una serie di attestazioni documentali (quali l’eventuale “Centrale dei Rischi” rilasciata dalla Banca d’Italia per i rapporti con intermediari italiani) e di dichiarazioni proprie e dei garanti (quali l’impegno ad astenersi dal costituire titoli di prelazione o dal porre in essere atti dispositivi dei rispettivi patrimoni “per tutta la durata della procedura di concertazione”.

II.Nel corso della “Riunione Preliminare”, indetta con l’invito con il quale si attua l’apertura della “Procedura Preliminare”, gli intermediari creditori valutano l’opportunità di nominare un Coordinatore per agevolare la gestione dei rapporti con il Debitore e per predisporre un documento sintetico riassuntivo degli esiti della riunione, da divulgare nei due giorni successivi (in mancanza, tali funzioni sono assunte dall’intermediario partecipante alla riunione che risulti presentare l’esposizione complessiva più elevata).

All’esito della “Riunione Preliminare” deve essere concordata la data di una riunione successiva, possibilmente entro 5 giorni lavorativi, al fine di “comunicare la disponibilità o meno dell’apertura del tavolo di concertazione”.

Nel corso di tale (seconda) riunione gli intermediari convocati potranno decidere sulla prosecuzione della procedura – aprendo così la fase del “Tavolo di Concertazione” –, oppure sulla sua chiusura. La decisione è assunta dalla “maggioranza qualificata” degli intermediari (costituita da tanti intermediari che rappresentino almeno il 60% delle passività del Debitore, rappresentate dagli utilizzi delle linee di credito per cassa e dai crediti di firma)[5].

In caso di apertura della fase di concertazione (il “Tavolo”), gli intermediari partecipanti – sempre a “maggioranza qualificata” – provvederanno a (inter alia):

– nominare eventualmente un Comitato Ristretto;

– designare un Rappresentante comune (eventualmente nella persona del Coordinatore, se già nominato);

– concordare la richiesta al Debitore di nominare un Advisor finanziario e/o un Advisor legale (anche in alternativa al Rappresentante comune), di gradimento degli intermediari (che lo individueranno nell’ambito di una rosa di tre nominativi proposta dal Debitore).

Nella prima riunione della fase di concertazione, inoltre, gli intermediari partecipanti fisseranno la durata massima della Procedura di Concertazione, sulla base della “maggioranza qualificata speciale” (costituita da tanti intermediari che rappresentino almeno il 75% delle passività del Debitore, come già precisate).

4. Effetti dell’apertura della “fase preliminare” (art. 4).

L’apertura della fase della “Procedura Preliminare” – prodotta, come detto, dalla comunicazione dell’invito del Debitore (corredato dai documenti e dalle dichiarazioni precisate) a partecipare alla “Riunione Preliminare” – produce i seguenti principali effetti:

– l’obbligo degli intermediari a partecipare alla riunione, “ad adeguato livello”;

– l’obbligo di fornire una informazione completa ed aggiornata sulle rispettive esposizioni e sulle garanzie possedute;

– l’obbligo di non modificare le rispettive situazioni in essere (affidamenti, acquisizione o realizzo di garanzie);

– l’obbligo di “astenersi dal porre in essere atti idonei ad alterare la parità di trattamento tra gli Aderenti [gli intermediari aderenti al “Codice”], rispetto alla situazione in essere alla data di apertura della procedura”, fino alla scadenza del terzo giorno successivo al ricevimento del “verbale” che sancisce la formalizzazione della chiusura (senza esito) della “Procedura Preliminare”, ovvero fino alla scadenza del terzo giorno successivo alla chiusura della fase di concertazione eventualmente seguita alla “Procedura Preliminare”.

È inoltre previsto che “sino alla data di chiusura della procedura preliminare l’utilizzo delle linee di credito in essere potrà soltanto essere momentaneamente sospeso”.

5. Effetti dell’apertura della fase di concertazione (art. 7).

In caso di prosecuzione della procedura di concertazione con l’apertura del “Tavolo” di confronto con le banche e gli altri intermediari finanziari, l’utilizzo delle linee di credito in essere continua a potere essere “soltanto” sospeso.

Gli intermediari aderenti al “Codice” sono tenuti (inter alia) a:

– precisare il nominativo e i recapiti dell’addetto alla gestione della posizione all’interno delle proprie rispettive organizzazioni;

– aggiornare tempestivamente tali informazioni in caso di variazioni;

– impegnare a corrispondenti comportamenti gli eventuali soggetti ai quali sia stata “esternalizzata” la gestione della posizione.

6. La “Nuova Finanza” (art. 9).

Nell’ipotesi nella quale la esecuzione del “Piano” di risanamento preveda la erogazione di “Nuova Finanza” – intendendo per tale tanto la concessione di linee di credito supplementari, quanto la riattivazione delle linee di credito preesistenti, momentaneamente sospese – gli intermediari aderenti al Codice “delibereranno in piena autonomia l’adesione o meno, in tutto o in parte, alla richiesta” di partecipazione alla “Nuova Finanza”[6].

Tuttavia gli intermediari aderenti al “Codice” devono tenere conto delle circostanze che:

– di norma, la “Nuova Finanza” è ripartita in proporzione delle linee di credito (a tempo indeterminato) preesistenti; e che

– di norma, le garanzie eventualmente previste a favore della “Nuova Finanza” precedono quelle eventualmente da costituirsi in favore della ristrutturazione delle passività pregresse”.

7. Ristrutturazione delle passività pregresse (art. 10).

Nel caso in cui il “Piano” di composizione della situazione di crisi preveda la necessità di procedere alla ristrutturazione delle passività pregresse, gli intermediari aderenti al Codice “delibereranno in piena autonomia l’adesione o meno, in tutto od in parte, alla richiesta”[7].

Tuttavia, in caso di adesione alla richiesta di ristrutturazione da parte della “maggioranza qualificata” (v. supra) degli intermediari, i creditori bancari o finanziari dissenzienti “cureranno, di concerto con l’Advisor legale e/o il Rappresentante Comune, di concludere con il Debitore accordi individuali di moratoria i cui effetti siano compatibili con la eseguibilità del Piano”.

In ogni caso gli intermediari che non partecipino alla “Nuova Finanza” dovranno tenere conto della circostanza che:

– di norma, le garanzie costituite eventualmente a servizio della “Nuova Finanza” precedono quelle eventualmente da costituirsi a servizio della ristrutturazione delle passività pregresse; e che

– di norma, il soddisfacimento delle passività pregresse degli intermediari non partecipanti alla “Nuova Finanza” avviene “in tempi ed in termini meno favorevoli rispetto al soddisfacimento delle passività pregresse dei soggetti aderenti creditori che partecipano alla Nuova Finanza”.

8. Partecipazione alla Procedura di soggetti non aderenti al “Codice” e risoluzione della Procedura (artt. 14 e 15)

Con l’assenso della “maggioranza qualificata” degli intermediari (aderenti al “Codice”) creditori del Debitore in stato di crisi, potranno essere ammessi alla procedura di concertazione – assumendo diritti e doveri corrispondenti a quelli degli intermediari aderenti – anche soggetti che non abbiano aderito al “Codice”.

Con la medesima “maggioranza qualificata” gli intermediari coinvolti nella singola Procedura di concertazione potranno richiederne la risoluzione, in caso di inadempimento del “Piano”.

9. Conciliazione e procedura arbitrale (artt. 16 e 17)

Le eventuali contestazioni in tema di interpretazione del “Codice” ovvero le asserite violazione delle sue disposizioni sono soggette ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Associazione Bancaria Sammarinese (che dovrà concludersi nell’arco di 30 giorni).

In caso di esito negativo è previsto il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, che la risolverà mediante applicazione della normativa sammarinese vigente in materia (legge n. 34/1999 e successive modificazioni e integrazioni).

 

[1] Hanno aderito al “Codice” le banche: Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino; Banca di San Marino; Banca Agricola Commerciale; Banca CIS; Asset Banca; Banca Sammarinese di Investimento.

[2] Alludo alla disciplina dello “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari” e della “Convenzione di Moratoria” bancaria, introdotta con la legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

[3] Alludo ai risultati dei lavori della c.d. “Commissione Rordorf”, istituita per predisporre una approfondita riforma della legge fallimentare italiana, e in particolare – a titolo di esempio – all’opzione, che risulterebbe essere stata esercitata, di riservare l’accesso alle procedure di composizione delle crisi di natura negoziale (il Concordato preventivo) alle sole imprese versanti in una situazione di crisi “reversibile” (cfr. la definizione di “debitore” nel Codice Sammarinese, che per quanto concerne le imprese la circoscrive a quelle che versano “in stato di temporanea difficoltà e presenta(no) concrete ed effettive prospettive di ripresa economica, finanziaria ed aziendale”).

[4] Ricordo che il “Codice di Comportamento” varato dall’A.B.I. era dichiarato applicabile “alle crisi di natura finanziaria dell’impresa e, in ipotesi limitate, quelle di natura produttiva e strutturale… in cui l’esposizione di quest’ultima [impresa],ovvero del “gruppo”, verso il sistema bancario e finanziario, sia pari o superiore a 30 miliardi di lire”.

[5] La previsione richiama alla mente il meccanismo introdotto con la disciplina della “Convenzione di Moratoria” bancaria (art. 182-septies, l.fall.), che prevede l’estensione anche alla minoranza delle banche dissenzienti degli effetti della moratoria concessa dalla maggioranza qualificata (75%) del ceto bancario.

[6] La previsione richiama alla mente quanto ora disposto dall’art 182-septies, comma 7, l.fall., secondo il quale, in caso di estensione alle banche dissenzienti degli effetti dello “Accordo di ristrutturazione” e della “Convenzione di Moratoria” conclusi con la maggioranza (75%) del ceto bancario, “in nessun caso…ai creditori [bancari]non aderenti possono essere imposti…la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti”.

[7] Osservo che al contrario gli effetti della estensione dello “Accordo di Ristrutturazione con intermediari finanziari” approvato dalla maggioranza (75%) delle banche, ai sensi dell’art. 182-septies, l.fall., possono comportare – ad avviso di chi scrive – anche l’obbligo delle banche dissenzienti di accettare una ristrutturazione delle proprie passività pregresse analoga a quella concordata con le banche aderenti.

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