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Attualità

I principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sui piani individuali di risparmio a lungo termine

2 Marzo 2018

Daniele Canè, Dottore di ricerca in diritto tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

1. Con circolare n. 3/E del 26 febbraio scorso (cfr. contenuti correlati), l’Agenzia delle entrate ha commentato la disciplina agevolativa dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), introdotta dall’art. 1, commi 100 e seguenti, l. 11 dicembre 2016, n. 232, e modificata dall’art. 57, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, e dall’art. 1, comma 80, legge di bilancio per il 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205).

L’agevolazione consiste in un’esenzione, dalle imposte sui redditi e relative ritenute e imposte sostitutive, per i redditi di capitale e diversi derivanti dagli investimenti effettuati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine, sottoscritti da persone fisiche – al di fuori dell’attività d’impresa – e da enti di previdenza obbligatoria. E’ prevista anche un’esenzione dall’imposta di successione per i trasferimenti a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

2. I principali chiarimenti riguardano, innanzitutto, i sottoscrittori dei PIR. E’ stato chiarito che non è possibile sottoscrivere più PIR contemporaneamente. Perciò, se a sottoscrivere il PIR è un minore, l’esenzione dalle imposte sui redditi spetta solo se il genitore, cui è imputato il reddito derivante dagli investimenti in PIR (art. 4, lett. c), Tuir), non abbia al contempo sottoscritto altri PIR.

Circa il perimetro dell’agevolazione, l’Agenzia ricorda che non godono dell’esenzione i redditi che concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo del sottoscrittore, come i proventi da organismi di investimento collettivo (Oicr) non armonizzati o istituiti in Stati non UE/SEE (art. 10-ter, c. 6, l. 77/83) e quelli derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni (art. 27, c. 4, lett. b), D.P.R. 600/73). Secondo l’Agenzia, nemmeno gli utili e le plusvalenze da partecipazioni qualificate sono esenti, dato che la definizione di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, lett. c), Tuir, non è stata abrogata dalle disposizioni che hanno uniformato la tassazione dei redditi finanziari (art. 1, cc. 999-1006, legge di bilancio 2018; cfr. contenuti correlati). L’interpretazione è corretta, se si ritiene che la normativa in materia di PIR intenda agevolare soprattutto l’investimento dei piccoli risparmiatori.

E’ poi precisato che l’esenzione preclude il credito per le imposte pagate all’estero sui redditi esenti (p. es., ritenute alla fonte), come peraltro si poteva già desumere dall’art. 165, comma 10, Tuir.

3. Il risparmio conferito nel PIR dev’essere destinato per almeno il 70 per cento a investimenti “qualificati”, ossia strumenti finanziari emessi da imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati UE/SEE ma con stabile organizzazione in Italia. Non possono essere inclusi nel PIR, secondo l’Agenzia, i contratti derivati, ossia quelli il cui valore dipende da un’altra attività finanziaria, a meno che non siano sottoscritti da Oicr, le cui quote siano incluse nel PIR, che investano almeno il 70 per cento del proprio attivo in strumenti finanziari “qualificati”.

Dal 2018, rientrano tra gli investimenti “qualificati” anche gli strumenti finanziari, come azioni ed obbligazioni, emessi da società immobiliari di gestione o di costruzione. Per il 2017, restano invece esclusi quelli emessi dalle immobiliari di gestione, ossia le società che si limitano a concedere in locazione a terzi i propri immobili.

Per assicurare la diversificazione dei rischi, la legge pone un limite di concentrazione degli investimenti: non è possibile investire più del 10 per cento delle somme destinate al piano in strumenti finanziari di una stessa impresa o di altra società dello stesso gruppo o in depositi e conti correnti. E’ stato precisato che questo limite va riferito a tutti gli strumenti finanziari del PIR, compresi quelli non “qualificati”.

4. E’ possibile costituire un PIR anche stipulando un contratto di amministrazione fiduciaria, con o senza intestazione, le cui attività finanziarie possono essere depositate anche presso intermediari non residenti, o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Nel secondo caso – si pensi ad una polizza unit-linked – occorre che gli strumenti finanziari collegati alla polizza rispettino la percentuale minima degli investimenti “qualificati”, perché si applichi l’agevolazione.

Sempre per i PIR costituiti con premi versati per contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, è stato poi chiarito che è l’assicurato a dover mantenere la polizza o il contratto per almeno cinque anni, che si computano dalla data di versamento dell’unico o ultimo premio; è quindi irrilevante che l’assicuratore dismetta gli strumenti finanziari collegati alla polizza o al contratto di capitalizzazione.

Il disinvestimento prima di cinque anni dal versamento delle somme nel PIR comporta la ripresa a tassazione dei redditi conseguiti durante il piano e di quelli prodotti dalla cessione dello strumento finanziario. Si chiarisce che sono ripresi a tassazione solo i redditi riferibili allo strumento ceduto.

Decorso questo periodo, restano esenti anche i redditi da cessione. L’interpretazione dell’Agenzia appare corretta, poiché l’art. 1, comma 100, l. bilancio 2017, esenta anche i redditi diversi, come quelli realizzati – appunto – su cessione o rimborso degli strumenti finanziari.

5. Importanti chiarimenti riguardano la decadenza dal regime agevolato e la chiusura del PIR. Tra le cause di decadenza, l’Agenzia annovera l’investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati che non consentono un adeguato scambio d’informazioni, vietato dall’art. 1, comma 105. In effetti, la previsione restava sfornita di sanzione. Ma la decadenza dal regime anche per gli investimenti “qualificati” appare sproporzionata come sanzione. La precisazione dell’Agenzia va allora intesa nel senso che l’investimento in questo tipo di strumenti determina una corrispondente riduzione del valore del piano[1] e l’ordinaria imponibilità dei relativi redditi.

L’Agenzia riepiloga, poi, le circostanze che determinano la chiusura del PIR e la decadenza dall’agevolazione, con conseguente ripresa a tassazione dei redditi conseguiti medio tempore, per i soli investimenti detenuti per meno di cinque anni. Sono menzionate: la perdita della residenza fiscale italiana e la richiesta di rimborso totale degli strumenti finanziari del piano, senza reinvestimento in altro piano; il decesso del sottoscrittore; il trasferimento degli strumenti del piano ad un rapporto che non rispetti i requisiti PIR. L’Agenzia ricorda che, anche se è trasferita la residenza fiscale, è comunque possibile mantenere l’investimento per completare il periodo di detenzione.

6. Rimangono perplessità sulle ritenute non dovute e sulla deducibilità delle minusvalenze. Il comma 108 attribuisce al titolare del piano il diritto ad una somma pari alle ritenute e alle imposte sostitutive erroneamente applicate sui redditi finanziari percepiti (che sarebbero esenti). La norma pone, poi, a carico dell’intermediario che gestisce il piano l’obbligo di «provvedere al pagamento della predetta somma», scomputandola dalle ritenute e imposte sostitutive effettivamente «dovute dai medesimi soggetti», cioè i titolari del PIR, per altri redditi (finanziari).

Va solo precisato, come peraltro lascia intendere il primo periodo del comma 108, che soggetti passivi delle ritenute e delle imposte sostitutive in questione sono gli intermediari-sostituti, non i titolari dei piani-sostituiti (anche se percepiscono i redditi). Perciò, non vi può essere alcun pagamento dall’intermediario al titolare del piano, come invece prevede la legge. Si ha, anzi, un singolare “riporto a nuovo” di crediti per ritenute e imposte sostitutive non dovute, ma dall’intermediario (non dal titolare del piano).

Infine, per il comma 109, le minusvalenze prodotte dalla cessione o rimborso degli strumenti finanziari del piano sono deducibili dalle plusvalenze e proventi imponibili realizzati su strumenti del medesimo piano, nei casi di disinvestimento anticipato e decadenza dal regime PIR.

Secondo l’Agenzia, sono deducibili anche le minusvalenze realizzate su cessioni che genererebbero redditi esenti, perché fatte oltre il quinquennio di detenzione. Ma l’esenzione dei plusvalori realizzati, su un certo strumento finanziario, dovrebbe comportare la simmetrica irrilevanza delle corrispondenti perdite, se si vuole evitare un’indebita estensione dell’agevolazione e una doppia “perdita” per l’erario (l’esenzione dei redditi rivenienti dallo strumento “qualificato”, in costanza di piano, e la compensazione delle plusvalenze imponibili prodotte dalla cessione di strumenti detenuti per meno di cinque anni). L’interpretazione parrebbe dunque dettata da ragioni di opportunità, tese a non penalizzare i PIR che abbiano scontato consistenti perdite di valore.

 


[1] Come accade in caso di prelievo o di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro rapporto, diverso da un PIR; v. Min. economia e finanze – Dip. Finanze, Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), 4 ottobre 2017 (http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0311.html).

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