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Attualità

I nuovi termini delle dichiarazioni dei redditi anticipano la conservazione digitale

14 Febbraio 2024

Francesco Zondini, Associate Partner, Pirola Pennuto Zei & Associati

Paola Laterza, Senior Associate, Pirola Pennuto Zei & Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo si sofferma sui nuovi termini, introdotti dal decreto Adempimenti, per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per la conservazione dei documenti digitali.


Con il decreto Adempimenti vengono anticipati al 30 settembre i termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, riducendo quindi il termine di due mesi rispetto all’attuale 30 novembre. La modifica normativa ha impatto anche sul termine per la conservazione digitale dei documenti posto che le disposizioni di riferimento prevedono che il processo di conservazione venga ultimato non oltre il terzo mese successivo al termine per le dichiarazioni dei redditi. Pertanto, le imprese che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare dovranno ultimare il processo di conservazione digitale entro il 31 dicembre dell’anno successivo, con due mesi di anticipo rispetto al termine attuale (28/29 febbraio del secondo anno successivo). Per i soggetti con esercizio cosiddetto “a cavallo” d’anno invece le modifiche sui termini di conservazione digitale produrranno effetti solo dal 2025.

Come noto, il D.Lgs. 1/2024, cosiddetto decreto adempimenti, ha modificato l’art. 2 del DPR 322/98 anticipando il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP al 30 settembre per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES.

La norma precisa che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi decorre dal 2 maggio 2024 specificando tuttavia che “Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data”.

Esemplificando: una società di capitali che ha chiuso il periodo d’imposta al 30 settembre 2023 continuerà a presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (i.e. entro il 31 agosto 2024); una società di capitali che chiuderà il periodo d’imposta al 31 maggio 2024 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (i.e. entro il 28 febbraio 2025).

Le modifiche normative impattano anche sui termini per effettuare la conservazione digitale posto che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del DL n. 357/1994) la stessa deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In aggiunta, in caso di contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA (i.e. fatture e registri IVA), poiché riferibili sempre ad un anno solare, vanno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (Cfr. Risoluzione 46/2017).

Di conseguenza, posto che dal 2024 il termine di presentazione telematica delle dichiarazioni reddituali è stato anticipato al 30 settembre, in assenza di ulteriori modifiche normative, la conservazione digitale per i soggetti “solari” dovrà concludersi, mediante apposizione della firma digitale e marca temporale sull’indice del pacchetto di archiviazione, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta successivo e non più entro febbraio del secondo anno successivo.

Esemplificando: una società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) per l’anno di imposta 2023, al più tardi, entro il 31dicembre 2024; una società di capitali che chiude il periodo d’imposta al 30 settembre conserverà i documenti come segue:

  • quelli rilevanti ai fini IVA dell’intero anno 2023 entro il 30 novembre 2024, cioè il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi post 31 dicembre 2023 (ovvero la dichiarazione in scadenza al 31 agosto 2024 in quanto soggetta al precedente termine di 11 mesi); entro il medesimo termine dovrà essere conservata l’ulteriore documentazione a rilevanza fiscale relativa al periodo di imposta 1°ottobre 2022-30 settembre 2023;
  • quelli rilevanti ai fini IVA dell’intero anno 2024 e quelli a rilevanza fiscale relativi al periodo di imposta 1°ottobre 2023-30 settembre 2024, entro il 30 settembre 2025, cioè il terzo mese successivo al nuovo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (i.e. 31 agosto 2025 in quanto soggetta al nuovo termine di 9 mesi);
  • una società di capitali che chiuderà il periodo d’imposta al 31 maggio 2024 conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’intero anno 2023 e quelli a rilevanza fiscale relativi al periodo di imposta 1°giugno 2023 – 31 maggio 2024 entro il 31 maggio 2025, cioè il terzo mese successivo al nuovo termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (i.e. 28 febbraio 2025 in quanto soggetta al nuovo termine di 9 mesi).

La novità in commento comporterà, dunque, una contrazione del termine di conservazione già dall’anno 2024 solo per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per i soggetti con esercizio a cavallo, invece, gli effetti della modifica normativa si manifesteranno solamente dall’anno 2025.

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