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Giurisprudenza

I decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia antiusura sono fonti del diritto

1 Dicembre 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102 – Pres. De Chiara, Rel. Iofrida

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 35102 del 29 novembre 2022, la Cassazione si è espressa sulla considerazione come fonti integrative del diritto dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia).

Il principio di diritto espresso dalla Cassazione

In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio «iura novit curia» espresso nell’art.113 c.p.c.

La scopo dei decreti in questione è fondamentalmente quello di rilevare i dati necessari per la determinazione del tasso soglia, per la comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.

In particolare, evidenzia la Cassazione, a tali decreti ministeriali deve riconoscersi la natura di norme giuridiche, con la l’effetto che nei loro confronti vale il principio «iura novit curia» e non quello dispositivo.

Il principio «iura novit curia» trova fondamento nell’articolo 113 del codice di procedura civile, che prevede la regola per cui il giudice è tenuto a fondare la propria decisione secondo diritto con il compito di individuare le fonti del diritto atte a regolare il caso concreto, anche quando le stesse non siano state introdotte in giudizio dalle parti, le quali devono invece allegare e provare gli elementi fattuali del caso dedotto nel processo.

L’art.1 delle preleggi, continua la Cassazione, individua, tra le fonti del diritto, le leggi, i regolamenti, gli usi.

A norma della L. n. 400 del 1988, art. 17, per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

I decreti ministeriali che provvedono alla rilevazione dei tassi antiusura si differenziano dai meri provvedimenti amministrativi stante la loro natura generale e astratta, trattandosi di atti indirizzati alla generalità indistinta dei consociati e volti a regolamentare non singoli casi, ma una classe di fattispecie non determinabili a priori.

Gli stessi dispongono anche di capacità innovativa, integrando la disciplina di rango primario: essi completano i precetti generali in materia di usura con una normativa di dettaglio, tanto che il sistema di computo del tasso soglia finale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, promana sia dalla legge che dai decreti stessi.

Le stesse Sezioni unite, nella sentenza n. 19597/2020, hanno chiaramente affermato che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da considerare come fonte privilegiata per la definizione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di «valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità».

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