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WEBINAR / 15 Giugno 2023
Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
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Giurisprudenza

Le gerali regole di condotta si applicano anche in caso di operatore qualificato

14 Giugno 2011

Tribunale di Milano, 19 aprile 2011, n. 5443

L’art. 31 comma 1 del Regolamento 11522/98, nel prevedere un regime di minor tutela per gli operatori qualificati, deroga in modo espresso ad alcune norme a favore dei investitori c.d. retail, quali l'art. 27 (relativo alla disciplina del conflitto di interessi), l'art. 28 (in materia di informazioni tra intermediari e investitori) e art. 29 (sull’adeguatezza delle operazioni) del medesimo regolamento. Al di fuori di tale deroga espressa, trova applicazione il regime ordinario, fra cui l’art. 26 del medesimo regolamento 11522/98, in materia di regole generali di comportamento, e (naturalmente) l’art. 21 TUF, norma questa che detta una serie di principi generali di diligenza, correttezza e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori. Tali norme generali di comportamento, quindi, devono considerarsi applicabili indipendentemente dalla qualifica di operatore qualificato dell’investitore.


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