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Giurisprudenza

Fiscalità degli organismi di investimento collettivo di diritto straniero

26 Maggio 2016

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. II, 26 maggio 2016, C-48/15

Con sentenza del 26 maggio 2016, C-48/15, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato i seguenti principi in materia di fiscalità degli organismi di investimento collettivo.

1) Gli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, e che sottopone a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.

2) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro, a condizione che tale normativa sia applicata in modo non discriminatorio.

3) L’articolo 56 CE dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi d’investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.

4) L’articolo 49 CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 162, secondo comma, del Code des droits de succession (Codice belga delle successioni), come modificato dalla legge programmatica del 22 dicembre 2003, con cui uno Stato membro prevede una sanzione specifica, ossia il divieto giudiziale di collocare in futuro quote in tale Stato, per gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero in caso di violazione da parte degli stessi dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale necessaria per la riscossione di un’imposta sugli organismi d’investimento collettivo o di omesso versamento dell’imposta medesima.

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