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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


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Giurisprudenza

Finanziamento MCC e abusiva concessione del credito

29 Ottobre 2026

Tribunale di Roma, 28 settembre 2026 – Pres. Rel. Jachia

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 settembre 2026, si è espresso sull’abusiva concessione del credito derivante da un finanziamento con garanzia MCC, definendo i presupposti d’ammissibilità allo stato passivo del credito erogato ad un’impresa in crisi.

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un istituto di credito avverso il decreto del Giudice Delegato che aveva rigettato l’insinuazione del credito derivante da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo Pubblico ex L. 662/1996 (c.d. garanzia MCC):  la curatela fallimentare aveva infatti eccepito la nullità del contratto per violazione delle regole d’istruttoria ed erogazione del finanziamento a favore di una società priva di merito creditizio.


Abbiamo organizzato per il prossimo 18 novembre il webinar “Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore” che approfondirà l’ulteriore estensione del perimetro dell’opponibilità alle banche della concessione abusiva di credito, ovvero gli impatti sulle fideiussioni. Il programma completo è visibile al seguente link.


In proposito, La Corte, richiamando la recente pronuncia della Cassazione n. 19299/2026, ha ribadito il principio di diritto affermato secondo cui la mera violazione degli obblighi di diligenza professionale da parte del funzionario bancario integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non determina la nullità del contratto di finanziamento stipulato.

Dunque, la violazione delle regole di sana e prudente gestione ex art. 5 TUB riconducibile alla diligenza del bonus argentarius ex art. 1176 c. 2 c.c. costituisce un illecito gestionale, ma non comporta la nullità del finanziamento ex art. 1418 c. 1 c.c. (Cass. Sez. I, n. 19299/2026).

Ciononostante, esaminando il diritto vivente sulle conseguenze demolitorie dell’abusiva concessione del credito, il collegio ha schematizzato le ipotesi di non ammissibilità del credito concorsuale in due generi essenziali e cinque filoni applicativi:

  • l’ipotesi di nullità per violazione di norme penali ex art. 1418 comma 1 c.c. (reato-contratto), riconducibile ai filoni:
    • della bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza ex art. 217 L.F.
    • della bancarotta impropria e per distrazione ex art. 223 L.F. (Cass. Sez. I, n. 7134/2026)
    • dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. (Cass. Sez. I, n. 19264/2026)
  • l’ipotesi di nullità per contrarietà al buon costume ed illeceità della causa ex art. 1343 c.c. e art. 1418 c. 2 c.c. con sanzione della soluti retentio ex art. 2035 c.c., riferibile ai filoni dell’intento predatorio in danno della massa e del finanziamento consapevole all’impresa decotta, volto unicamente a differire la liquidazione (Cass. Sez. I, n. 7134/2026)
  • la rigorosa prova della scientia decoctionis, consistente nella dimostrazione che l’istituto di credito fosse pienamente consapevole dell’insolvenza irreversibile della società al momento dell’erogazione.

Nello specifico, in riferimento al caso di specie, la curatela fallimentare ha provato la grave negligenza dell’istituto di credito per omesso approfondimento dei bilanci e mancata acquisizione della documentazione fiscale.

Tuttavia, gli indizi acquisiti hanno dimostrato che la banca aveva valutato situazioni patrimoniali aggiornate non evidenzianti la perdita della continuità aziendale, né l’irreversibilità del dissesto.

Pertanto, in assenza di prova circa la scientia decoctionis o il concorso della banca in fattispecie di reato – in relazione al quale andrebbe tratteggiato specificatamente l’elemento oggettivo, quello soggettivo e le concrete modalità del concorso – la violazione degli standard di diligenza professionale non integra un’ipotesi di nullità radicale.

Conseguentemente, il Tribunale ha accolto l’opposizione ex art. 99 L.F., disponendo l’ammissione del credito in chirografo. In definitiva, l’inadeguata valutazione del merito creditizio non assistita da intento criminoso o predatorio configura un mero illecito risarcitorio, lasciando impregiudicata la validità del mutuo ed il diritto dell’intermediario alla restituzione delle somme erogate in sede concorsuale.

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