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Giurisprudenza

Fideiussioni specifiche ABI e nullità della deroga al 1957 C.c.

27 Agosto 2025

Corte d’Appello di Torino, 15 luglio 2025, n. 672 – Pres. Rel. Ratti

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 672 del 15 luglio 2025, è tornata sul tema delle fideiussioni omnibus e specifiche parzialmente nulle in quanto conformi al modello ABI cassato da Banca d’Italia con il noto provvedimento 55/2005, in quanto integrante un’intesa anticoncorrenziale.

Il caso di specie concerneva la sottoscrizione di una fideiussione omnibus e di una specifica, entrambe conforme al modello ABI ritenuto illecito da Banca d’Italia, e delle quali, in giudizio, veniva richiesta la declaratoria di nullità in quanto contratti a valle di intesa anticoncorrenziale illecita.

Quanto alla fideiussione specifica, inoltre, la questione di nullità veniva posta anche sotto il profilo consumeristico – ovvero di vessatorietà della clausola derogante l’art. 1957 C.c. – in quanto garanzia stipulata in coincidenza temporale con il mutuo concesso alla moglie dell’appellante per l’acquisto della casa coniugale e finalizzata a garanzia dello stesso:  pertanto, il fideiussore rivestiva la qualifica di consumatore.

Sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus conforme al modello ABI

La Corte d’Appello di Tornio ripercorre preliminarmente il noto approdo cui è giunta la Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 41991/2021, che aveva dichiarato parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI del 2002, in quanto contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, attribuendo valore di prova privilegiata dell’intesa illecita al provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia.

Ricorda poi la Corte che la successiva giurisprudenza di legittimità ha poi circoscritto la portata della prova privilegiata dell’intesa illecita contenuta nel citato provvedimento della Banca d’Italia al solo periodo 2002 (data della circolare ABI contenente lo schema tipo di fideiussione omnibus oggetto di censure) – 2005 (data del provvedimento di accertamento dell’intesa vietata): a chi invochi la nullità a valle di un contratto di fideiussione omnibus concluso fuori del periodo preso in esame dall’autorità di vigilanza, è richiesto di fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell’intesa limitativa della concorrenza realizzata con la circolare ABI e la stipula di contratti di fideiussioni omnibus conformi all’accordo anticoncorrenziale.

Le tre clausole (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, ma solo in quanto riproduttive di un’intesa vietata dalla normativa antitrust (Cass., 2024/30383); nello stesso senso, si è recentemente pronunciata anche la pronuncia della Cassazione n. 1170/2025, per cui la fideiussione omnibus “deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.

Nel caso di specie, trattandosi di fideiussione omnibus stipulata nel 2010, in epoca successiva all’accertamento della Banca D’Italia e trattandosi di fideiussione riproducente tutte le tre clausole illecite del modulo ABI, il fideiussore avrebbe dunque dovuto fornire la prova della sussistenza/persistenza dell’intesa limitativa della concorrenza oggetto di censura da parte della Banca d’Italia: prova che per la Corte è stata fornita con la produzione in giudizio di oltre 10 moduli fideiussori, tutti successivi al 2005 e di diversi e primari istituti di credito, moduli nei quali si rinvengono le clausole illegittime, pedissequamente riprodotte.

Trattasi in sostanza, per la Corte, di un campione sicuramente significativo di estesa prassi bancaria post provvedimento n. 55/2005 e che integra la prova dell’uso protratto di tali clausole e dunque la prova della continuità e della permanenza nei fatti degli effetti dell’intesa illecita; in altre parole, tali clausole, seppure dichiarate nulle e vietate, hanno continuato ad essere utilizzate e recepite in moduli bancari, nulla rilevando per quanto sopra detto che, come sostiene parte appellata, non vi è la prova che si sia trattato di una imposizione della banca sull’altro contraente.

Da tale accertamento deriva la nullità parziale, cioè limitata alle clausole in discorso, della fideiussione omnibus e la nullità della clausola di deroga ai termini di cui all’art. 1957 C.c., clausola che, come ricordato dalla Banca d’Italia nel provvedimento 2005 n. 55, “ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l’ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante”.

Nel caso di specie, inoltre, non vi era prova in atti che la Banca si fosse attivata nei confronti del fideiussore nei termini previsti dall’art. 1957 C.c., ciò comportando il rigetto delle domande dalla stessa formulate nei confronti del fideiussore omnibus.

Sulla nullità della fideiussione specifica

Quanto alle fideiussioni specifiche, la Corte osserva che nel noto arresto n. 21841/2024 ed in quello successivo n. 657/2025, la Cassazione ha ormai sancito la non applicabilità dell’invalidità delle clausole ABI a dette garanzie, in quanto la natura anticoncorrenziale pronunciata da Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.

Pertanto, tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, pur conformi al modello ABI, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.

La Corte d’Appello aderisce a tale orientamento, e, tuttavia, sotto il profilo consumeristico, rileva:

  • che il fideiussore specifico è un consumatore
  • che la clausola di deroga ai termini di cui all’art. 1957 C.c. è abusiva: sull’abusività della clausola la Corte non intende discostarsi dalle considerazioni della Banca d’Italia riportate dalla pronuncia n. 27558/2023 della Corte di Cassazione (e dal proprio precedente 21.3.25 in rg. 1045/2023)
  • non costituisce prova, di cui era onerata la banca, che sia intervenuta la “trattativa individuale” richiesta dal codice del consumo: attesa la diversa funzione delle norme codicistica e consumeristica e la circostanza che in tale ultimo ambito lo squilibrio tra consumatore e professionista rende pacifica la necessità di vagliare in maniera completa la “facoltà di opporre eccezioni” con riferimento al contenuto non solo processuale ma anche sostanziale delle varie clausole
  • la conferma che la sottoscrizione ex art. 1341 C.c. sia stata una mera formalità e non una trattativa individuale secondo la normativa consumeristica, si riscontra peraltro dal tenore di un articolo del modulo di fideiussione, dove la dicitura “fatto salvo diverso specifico accordo” con il consumatore, non riguarda il richiamo alla clausola di deroga all’art.1957 C.c.
  • le condizioni previste dall’art. 1957 c.c. non sono state rispettate: non vi è prova della spedizione/ricezione della lettera di intimazione stragiudiziale da parte della banca

Conseguentemente, la Corte respinge anche le domande formulate dalla banca nei confronti del fideiussore “specifico”.

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