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Credito revolving: nuovi orientamenti Banca d’Italia e impatti operativi
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Giurisprudenza

Fideiussione

14 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. III, 04 ottobre 2010, n. 20597

Nel caso in cui l’amministratore unico rilasci, in nome della società, una fideiussione ultra vires in favore di altra società collegata, in evidente decozione, in una situazione di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’identico incarico presso la società garantita, la violazione delle norme speciali sulla rappresentanza di cui all’art. 2384 bis c.c. determina violazione di norme imperative posta in relazione al limite dell'interesse pubblico e sociale delle imprese, che attiene alla ricostruzione dell'oggetto sociale come vincolante per le stesse, derivandone la nullità della stessa fideiussione e la conseguente impossibilità di una sua autorizzazione preventiva o ratifica. La disciplina che regola i limiti del potere di rappresentanza dell’organo amministrativo di una società, infatti, risulta funzionale non solo all’interesse dei soci, ma anche dei terzi, in primo luogo dei creditori della stessa società. Dalla lesione del citato art. 2384 bis ne consegue altresì la nullità, pronunciabile anche d’ufficio, della delibera che, previamente e contra legem, abbia autorizzato l’atto estraneo all’oggetto sociale e destabilizzante il capitale societario in favore di terzo.


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