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Dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata

Analisi sistematica alla luce della risposta ad interpello n. 191/2025

13 Gennaio 2026

Francesco Capitta, Partner, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti

Andrea Prampolini, Partner, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti

Andrea Vacca, Associate, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza la disciplina fiscale dei dividendiblack list“, ovvero provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, anche alla luce dell’ultimo orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 191/2025.


1. Premessa

La disciplina dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni. L’articolato quadro normativo e la continua evoluzione della prassi amministrativa hanno determinato considerevoli incertezze applicative per i soggetti interessati. In particolare, il susseguirsi di modifiche in ordine alle modalità di individuazione dei regimi fiscali privilegiati e la compresenza di criteri diversi – formali e sostanziali – impongono un’attenta ricostruzione della normativa di riferimento. La recente risposta ad interpello n. 191/2025 dell’Agenzia delle Entrate offre l’occasione per una riflessione sistematica sul tema, con l’obiettivo di individuare in modo puntuale l’ambito di applicazione delle regole e i profili di criticità emergenti. Nel contributo che segue si illustrano il quadro normativo, i principali orientamenti interpretativi e le criticità applicative emerse dalla più recente prassi.

2. La rilevanza fiscale della provenienza degli utili

Un elemento essenziale per stabilire il regime impositivo degli utili distribuiti da società estere è la corretta individuazione della “provenienza” degli utili. Infatti, l’art. 89, comma 3, TUIR stabilisce che l’ordinario regime di esclusione del 95% non può trovare applicazione se tali utili provengono da Stati o territori a regime privilegiato (c.d. utili “black”). In tale ipotesi, gli utili sono soggetti a tassazione integrale in capo al percettore o, ricorrendo le condizioni per l’applicazione del c.d. regime semi-pex, nei limiti del 50% del relativo ammontare[1].

Nell’attuale formulazione della norma, la nozione di “provenienza” è circoscritta ai casi in cui:

  • il soggetto residente detenga direttamente una partecipazione nel soggetto non residente; ovvero
  • il soggetto residente in Italia non partecipi direttamente il soggetto localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata (c.d. “black”), ma eserciti il controllo indiretto su tale soggetto, per il tramite di società controllate estere, non residenti in regimi a fiscalità privilegiata (c.d. “white”), che conseguono, a loro volta, utili da partecipate – anche non di controllo – residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata[2].

In altri termini, la disciplina degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata trova applicazione limitatamente ai casi in cui “il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come dominus dell’investimento partecipativo nella società di black list[3].

3. Criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati: evoluzione normativa

La corretta identificazione di uno Stato o territorio come “a fiscalità privilegiata” rappresenta un presupposto imprescindibile per l’applicazione della disciplina relativa agli utili black. L’evoluzione normativa degli ultimi vent’anni ha visto alternarsi criteri formali e sostanziali, incidendo profondamente sull’approccio dichiarativo, documentale e sulla gestione del rischio tributario in capo ai soggetti residenti.

Periodo d’imposta fino al 2014

Fino al periodo d’imposta 2014, la qualificazione di un Paese come black list era fondata sull’inserimento negli elenchi previsti dal D.M. 21 novembre 2001 (“DM 2001”), come di volta in volta aggiornato. La mera presenza in lista ministeriale costituiva criterio sufficiente per applicare la disciplina restrittiva in materia di utili e dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

Periodo d’imposta 2015

Nel solo periodo d’imposta 2015, la normativa ha previsto una significativa innovazione: la compresenza di criteri formali e sostanziali. Oltre alla presenza nell’elenco ministeriale (DM 2001 e successive modifiche), sono stati inclusi tra i regimi a fiscalità privilegiata anche i Paesi che applicano un “livello di tassazione sensibilmente inferiore” rispetto all’Italia. La soglia presuntiva è stata individuata in una tassazione inferiore al 50% rispetto alla corrispondente tassazione nazionale. In tale periodo, i Paesi UE e SEE sono stati esplicitamente esclusi dal perimetro di applicazione.

Periodi d’imposta dal 2016 al 2018

Negli anni dal 2016 al 2018, l’unico criterio per l’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è stato individuato nel “livello nominale di tassazione” inferiore al 50% di quello applicabile in Italia ovvero la fruizione di regimi speciali[4].

La Circolare n. 35/E del 2016 aveva precisato che il calcolo del livello nominale di tassazione doveva tener conto sia dell’IRES sia dell’IRAP, ed escludere le addizionali IRES. Ove il test non fosse stato superato, il contribuente avrebbe comunque potuto invocare la sussistenza dell’esimente della tassazione congrua (c.d. “seconda esimente”), dimostrando che il carico fiscale effettivo era almeno pari al 50 per cento di quello che sarebbe stato scontato laddove la controllata fosse stata residente in Italia[5].

Anche per questi periodi d’imposta, i paesi UE e SEE sono rimasti esclusi dalle regole black.

Periodo di imposta 2019 – 2023

Con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, il recepimento della direttiva ATAD ha completamente riformato il quadro normativo con l’introduzione dell’art. 47-bis TUIR. I criteri di individuazione dei regimi privilegiati si differenziano a seconda che il soggetto estero sia controllato o meno da parte del soggetto residente.

In particolare, quando ricorre il controllo ex art. 167, comma 2, TUIR, la verifica si basa sul c.d. ETR Test, cioè sul livello di tassazione effettiva subita dal soggetto estero (Effective Tax Rate, ETR), che deve risultare inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia (Virtual Tax rate, VTR)[6].

La determinazione dell’ETR e del VTR rilevanti ai fini di questo test (ETR Test) deve essere condotta applicando gli specifici criteri di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2021 Prot. n. 376652/2021 (“Provvedimento”), che prevedono, in particolare, l’irrilevanza di talune variazioni non permanenti della base imponibile[7].

In mancanza del controllo nei confronti del soggetto non residente, il regime fiscale dello Stato o territorio esteso si considera privilegiato laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia[8]. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 131/2025) ha, inoltre, chiarito che ai fini del confronto va considerata soltanto l’IRES, dovendo l’IRAP essere esclusa dal calcolo. Le addizionali IRES restano parimenti irrilevanti nella determinazione del livello di tassazione.

È confermata l’esclusione dei Paesi membri UE e SEE dall’ambito dei regimi fiscalmente privilegiati.

Periodo 2024 – attuale

Al fine di limitare le complessità insite nella conduzione dell’ETR Test, dal periodo 2024 si è aggiunto un “nuovo” test, previsto dal primo periodo dell’art. 167, comma 4, lett. a) del TUIR, introdotto dal D. Lgs. n. 209/2023. Se ricorrono determinate condizioni (vale a dire, revisione del bilancio della società estera e utilizzo dei relativi esiti ai fini del giudizio sul bilancio consolidato della controllante italiana), non è considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata la società estera controllata che dimostri di avere una tassazione effettiva nel Paese di residenza non inferiore al 15%, determinata secondo criteri contabili (c.d. ETR test contabile)[9] [10].

Se non ricorrono tali condizioni, o se l’ETR test contabile è inferiore al 15%, continua ad applicarsi l’ETR test ordinario, ferma restando l’esclusione dei Paesi membri UE e SEE dall’ambito dei regimi fiscalmente privilegiati.

4. Applicazione “dinamica” dei criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati ai fini della qualificazione degli utili esteri

Il mutamento, nel corso del tempo, dei criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati pone un ulteriore livello di complessità.

Il soggetto percettore dell’utile deve, infatti, stabilire quale criterio utilizzare al fine di qualificare l’utile distribuito dalla società estera come proveniente, o meno, da un regime fiscale privilegiato, giacché si perviene a risultati differenti a seconda che si faccia riferimento al periodo di maturazione dell’utile estero o a quello di distribuzione dello stesso utile.

In astratto, potrebbero utilizzarsi tre diverse impostazioni, di seguito delineate[11].

Metodo del “maturato puro”

Questo metodo prevede che la qualificazione fiscale della società estera venga verificata esclusivamente con riferimento ai criteri di individuazione dei regimi privilegiati e alla situazione di fatto in essere nell’esercizio in cui l’utile è stato maturato, senza attribuire rilevanza “retroattiva” all’eventuale sopravvenuto mutamento dei criteri nell’anno di distribuzione dell’utile al socio italiano.

Ad esempio, con riferimento ad un utile di fonte estera maturato da un soggetto controllato non residente nel periodo d’imposta 2017 ed incassato nel periodo d’imposta 2025, deve unicamente farsi riferimento al criterio del “livello nominale di tassazione” da verificare nel periodo d’imposta 2017 e al controllo della concreta fruizione di regimi speciali.

Metodo del “maturato rettificato”

Secondo questo metodo, si prendono a riferimento le condizioni fattuali esistenti nell’esercizio di maturazione dell’utile, attribuendo però rilevanza “retroattiva” alle disposizioni fiscali vigenti nel periodo d’imposta in cui l’utile è distribuito. In sostanza, la condizione, privilegiata (black) o non privilegiata (white) dello Stato o territorio dove risiede la società estera nel periodo di formazione dell’utile viene misurata secondo le disposizioni normative in vigore nel periodo d’imposta in cui tale utile viene incassato.

Ad esempio, per qualificare un utile di fonte estera maturato nel periodo d’imposta 2017 da un soggetto controllato non residente ed incassato nel periodo d’imposta 2025, devono applicarsi, con riguardo alla situazione fattuale esistente nel periodo d’imposta 2017, i criteri di cui all’art. 47-bis del TUIR vigente nel periodo d’imposta 2025, cioè il criterio dell’ETR test contabile e, in subordine, il criterio dell’effective tax rate di cui all’art. 47-bis, comma 1, lett. a), del TUIR e al Provvedimento.

Metodo della percezione

Con questo metodo, la qualificazione della società estera distributrice viene verificata solo con riferimento al criterio vigente nel periodo di imposta in cui il dividendo è percepito dal socio residente. La verifica come “black” o “white” viene effettuata esclusivamente al momento dell’incasso, prescindendo da qualsivoglia analisi in relazione al periodo in cui l’utile è stato originato. Ad esempio, in relazione al caso precedente, relativo ad un utile di fonte estera maturato nel periodo d’imposta 2017 ed incassato nel periodo d’imposta 2025, si ha riguardo esclusivamente alla situazione di fatto in essere nel 2025 (ivi inclusa la sussistenza del controllo) e si applicano i criteri in vigore nel periodo 2025.

Così inquadrate, sul piano teorico, le opzioni astrattamente disponibili per l’applicazione “dinamica” dei criteri di qualificazione degli utili esteri nei casi di divergenza tra periodo di imposta di produzione e di distribuzione degli utili stessi, è opportuno dare brevemente conto dei chiarimenti di prassi e degli interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo in relazione alla questione ora prospettata, al fine di delineare il quadro di riferimento nel quale si innesta la risposta ad interpello n. 191/2025.

4.1 Il metodo della percezione e il “doppio test” secondo la Circolare 35/E/2016

La Circolare n. 35/E del 2016 aveva fornito un primo orientamento applicativo in materia di qualificazione degli utili esteri ai fini della disciplina sui dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

Secondo la citata circolare, ai fini dell’individuazione del corretto regime fiscale applicabile, dovevano assumere rilievo esclusivamente i criteri di individuazione delle giurisdizioni, black o white, vigenti al momento della percezione dell’utile da parte del socio “indipendentemente dalla precedente qualificazione (…) perché è in tale momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente”.

Sulla base della citata circolare, la verifica doveva essere effettuata sempre e solo secondo il criterio vigente nel periodo di percezione del dividendo, anche per qualificare “retrospettivamente” la società come black o white nel periodo di maturazione dell’utile. In altri termini, per potersi qualificare come white l’utile doveva risultare tale sia secondo il metodo della percezione sia secondo il metodo del maturato rettificato. Così procedendo, si sarebbero potuti delineare astrattamente due scenari:

  1. se, in applicazione del criterio vigente nel periodo di incasso dei dividendi, la società estera risultava black anche in uno solo dei due periodi (e., nel periodo di percezione del dividendo o in quello di maturazione dell’utile), non era possibile applicare il regime ordinario di esclusione;
  2. se, in applicazione del criterio vigente nel periodo di incasso dei dividendi, la società estera risultava white in entrambi i periodi (maturazione e percezione), era possibile applicare il regime ordinario di esclusione.

Corollario del criterio della Circolare n. 35/E del 2016 era il seguente:

  • se la società era considerata white in base alle regole vigenti ratione temporis nel periodo di formazione dell’utile, ma, applicando i nuovi criteri vigenti nel momento della percezione dell’utile, risulta black, gli utili subivano ex-post una “mutazione qualificatoria” sfavorevole al contribuente, divenendo, pertanto, utili black. Tale impostazione poneva rilevanti criticità in termini di legittimo affidamento del contribuente e per questa ragione – come si dirà immediatamente – tale assetto è stato modificato dalla Legge n. 205/2017;
  • se, all’opposto, la società era considerata black in base alle regole vigenti ratione temporis nel periodo di formazione dell’utile, ma, applicando i nuovi criteri vigenti nel momento della percezione dell’utile, risultava white in entrambi i periodi rilevanti (maturazione e percezione), la società sarebbe stata, anche ora per allora, da considerare white, e gli utili subivano ex post una “mutazione qualificatoria” favorevole al contribuente, diventando cioè utili white (c.d. “sbiancatura del dividendo”)[12].

4.2 Il regime dell’art. 1, comma 1007, Legge n. 205/2017

L’art. 1, comma 1007, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto uno specifico regime in tema di qualificazione degli utili esteri, con l’evidente intenzione di superare, in parte, l’impostazione adottata dalla Circolare 35/E/2016.

In sintesi, il comma 1007, per tutelare l’affidamento del contribuente in relazione alla qualificazione white delle riserve di utili formate in periodi precedenti[13], ha disposto che gli utili formatisi in un periodo in cui, in base alle regole pro tempore vigenti, la società era white, restano white anche se, applicando retrospettivamente le regole sopravvenute nell’esercizio in cui ne avviene la distribuzione, tali utili sarebbero da considerare black.

In particolare, il primo periodo del comma 1007 riguarda gli utili percepiti dai soggetti residenti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (tipicamente dal 2015), ma maturati in periodi d’imposta precedenti. In tali ipotesi, l’utile si considera white se, nel periodo di maturazione, la società estera non era inclusa nella black list di cui al DM 2001[14].

Pertanto, diversamente da quanto affermato nella circolare n. 35/E, non assume più rilievo la situazione fiscale della società nel periodo di percezione del dividendo: la verifica della residenza white va effettuata esclusivamente nell’anno in cui l’utile è stato formato. Se la società è white al momento della maturazione, l’utile resta white e non può più diventare black anche se la normativa nel periodo di percezione è cambiata[15].

Il secondo periodo del comma 1007 citato estende lo stesso principio agli utili maturati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 in avanti[16]. Tali utili si considerano white se maturati in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato secondo il criterio pro-tempore vigente, anche se la percezione avviene in esercizi in cui la società, applicando retrospettivamente i nuovi criteri, risulterebbe residente o localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Con il comma 1007, pertanto, il legislatore ha scelto di applicare il c.d. criterio del maturato puro in relazione agli utili che nel periodo di maturazione si qualificano come white.

Le risposte ad interpello n. 587/2020[17], n. 38/2021 e n. 72/2023 hanno confermato che la valutazione dello status white deve essere fatta esclusivamente sulla base dei criteri pro-tempore vigenti nel periodo di maturazione degli utili (criterio del maturato puro), ribadendo la neutralità di eventuali variazioni successive che intervengono nel periodo di percezione, le quali non possono comportare ex-post una “mutazione qualificatoria” sfavorevole al contribuente[18].

Il comma 1007 disciplina esclusivamente il caso di utili formati da società estera che si qualifica white in base al criterio vigente nel periodo di maturazione dell’utile.

Non risulta invece disciplinato dal comma 1007 il caso inverso, ovvero quello in cui la società estera si qualifica black nel periodo di maturazione degli utili, secondo i criteri pro-tempore vigenti, e si qualifica invece come white applicando i nuovi criteri vigenti nel periodo della distribuzione.

Secondo il Principio di Diritto n. 17/2019 e la risposta n. 52 di Telefisco 2019, in tale ipotesi il regime del comma 1007 non si applica e restano validi i chiarimenti forniti dalla circolare n. 35/E del 4 agosto 2016. Pertanto, se, in applicazione del sopravvenuto criterio vigente nel periodo di distribuzione: (i) la società estera risulta black anche in uno solo dei due periodi rilevanti (maturazione e distribuzione), l’utile si qualifica come black; (ii) la società si qualifica come white in entrambi i periodi rilevanti (maturazione e percezione), l’utile si qualifica come white (c.d. sbiancatura)[19].

In definitiva, anteriormente alla pubblicazione della risposta ad interpello n. 191/2025, il quadro di riferimento ai fini della qualificazione degli utili esteri, era quello rappresentato nella tabella seguente.

Criterio vigente nel periodo di maturazione Criterio vigente nel periodo di distribuzione Qualificazione dell’utile
Maturazione (retrospettico) Distribuzione
Paese black Paese black Paese white Utile black
Paese black Paese white Paese black Utile black
Paese black Paese white Paese white Utile white (sbiancatura)
Paese white Black o white Black o white Utile white

5. La risposta ad interpello n. 191/2025

La pubblicazione della risposta ad interpello n. 191/2025 si è inserita nel quadro di riferimento dinanzi delineato.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’utile maturato nel periodo 2025 da BETA Ltd, società controllata estera residente nella Repubblica Zeta, per il quale non è soddisfatto l’ETR test previsto dall’art. 47-bis del TUIR nel periodo di maturazione. Tale utile sarà corrisposto alla società controllante ALFA S.r.l., residente in Italia, in un periodo successivo (non è specificato quale).

Il quesito di Alfa S.r.l. riguarda la possibilità di evitare la tassazione integrale del dividendo che le verrà corrisposto in futuro da BETA Ltd applicando la seconda esimente. Specificamente, Alfa S.r.l. chiede conferma della possibilità di considerare, nella determinazione delle imposte complessivamente assolte sull’utile oggetto di distribuzione, anche le ritenute di imposta applicate ai dividendi in uscita nella Repubblica Zeta.

L’Agenzia risponde affermativamente al quesito di Alfa S.r.l., richiamando sul punto i propri precedenti (circ. 51/E/2010 e risposta 254/E/2019).

Ciò che desta perplessità, tuttavia, è la seguente affermazione contenuta nella citata risposta ad interpello n. 191/2025: “nel verificare le condizioni per accedere alla dividend exemption, occorre individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata applicando i criteri vigenti al momento della percezione o realizzazione dei dividendi da parte del socio italiano e, se il test è superato, al momento dell’effettiva formazione dell’utile distribuito”.

Il passaggio argomentativo citato, che richiama sul punto la Circolare 35/E/2016 (cfr. infra, par. 4.1) sembra imporre la necessità di superare un “doppio test” per potere affermare che il dividendo può essere qualificato, al momento della percezione, come dividendo white, e quindi escluso per il 95% del relativo ammontare: l’ETR test dovrebbe essere superato sia nel periodo di maturazione dell’utile sia nel periodo di distribuzione (rectius, percezione) dell’utile stesso, applicando a tal fine i criteri vigenti nel periodo d’imposta in cui l’utile è incassato (rectius, l’art. 47-bis del TUIR).

Ciò detto, l’Agenzia sembra avere tralasciato di considerare il citato art. 1, comma 1007 della legge di Bilancio 2018, secondo cui, come già chiarito in precedenza (cfr. infra, par. 4.2), è sufficiente verificare la qualificazione white nell’anno di maturazione dell’utile per potere qualificare il dividendo come white anche nell’anno successivo della distribuzione.

A tale riguardo, i primi commentatori della risposta n. 191 del 2025 hanno avanzato due ipotesi interpretative:

  1. alcuni hanno ritenuto che, con il citato passaggio della risposta n. 191 del 2025, l’Agenzia delle Entrate abbia voluto chiarire, per la prima volta, che il comma 1007 trova applicazione solo quando, tra il periodo di maturazione dell’utile e quello del pagamento, muta il criterio giuridico di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata. Ad esempio, quando l’utile si qualifica white in base al criterio della black list prevista dal DM 2001 e viene incassato in un periodo di imposta in cui l’individuazione dei Paesi white è effettuata sulla base dell’ETR test previsto dall’art. 47-bis del Tuir. Per contro, il comma 1007 non troverebbe applicazione “in costanza di regime giuridico”, e in particolare quando l’utile pagato è maturato in periodi di imposta in cui l’individuazione dei Paesi black è già effettuata secondo i nuovi criteri dell’art. 47-bis del TUIR (e., con l’ETR test). In tale ipotesi, rivivrebbero i chiarimenti della Circolare 35/E/2016 in merito alla necessità di effettuare un “doppio test”, nel periodo di maturazione dell’utile e in quello della distribuzione, secondo i criteri vigenti nel periodo d’incasso del dividendo[20];
  2. altri commentatori hanno invece ritenuto che la risposta n. 191 del 2025 non abbia affatto voluto derogare al portato precettivo del comma 1007, laddove elimina la necessità di effettuare il “doppio test” e dispone la “ultrattività” della qualificazione white acquisita dall’utile nel periodo di maturazione, secondo i criteri pro-tempore vigenti in tale periodo. Tali commentatori ritengono che la risposta dell’Agenzia delle Entrate sia stata semplicemente sbrigativa sul punto, essendo chiaro che, nello specifico caso posto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, l’ETR test era fallito applicando i criteri vigenti nel periodo di maturazione dell’utile, sicché il comma 1007 non avrebbe comunque potuto applicarsi[21].

Ciò detto, occorre porsi la domanda se l’omessa citazione del comma 1007 nella risposta da interpello n. 191/2025 implichi che, secondo l’Agenzia delle Entrate, la disciplina prevista da tale comma abbia natura meramente transitoria e sia applicabile solo laddove vi sia stata una modifica dei criteri giuridici di qualificazione di un Paese come Stato o territorio a regime fiscale privilegiato. Ove ciò sia vero, ne discenderebbe che, in costanza del medesimo criterio di qualificazione del Paese estero (in particolare, in costanza di applicazione dell’ETR test previsto dall’art. 47-bis del TUIR), non troverebbe mai applicazione la regola del comma 1007 (criterio del maturato puro), ma dovrebbe seguirsi sempre il criterio del “doppio test” in base alle indicazioni della circolare n. 35/E del 2016. Ad esempio, per potere qualificare come white gli utili maturati da una controllata estera dal periodo 2019 in poi, la controllata estera dovrebbe superare due ETR test, entrambi condotti sulla base dell’art. 47-bis del TUIR, il primo dei quali riferito al periodo di maturazione dell’utile (es. 2025) e il secondo al successivo periodo in cui è effettuata la distribuzione (es. 2026), assumendo che non siano integrate le condizioni per l’applicazione dell’ETR test contabile[22].

Ebbene, il tenore letterale del comma 1007 non consente tale interpretazione. Non contiene, infatti, alcun riferimento alle (eventuali) modifiche dei criteri di qualificazione dei Paesi esteri[23]. La norma, soprattutto nel secondo periodo, ha invece come esclusivo presupposto la qualificazione white dell’utile nel periodo di maturazione e va letta nello spirito che ne ha caratterizzato l’introduzione, ovverosia tutelare l’affidamento di quanti abbiano confidato nella natura non paradisiaca del Paese nel momento della maturazione dell’utile, sulla base delle regole di diritto (criteri di qualificazione) e dei presupposti di fatto, applicabili in tale momento[24]. La norma è pertanto diretta a regolare anche situazioni che si verificano in costanza del criterio di qualificazione. In altri termini, una lettura ispirata alla ratio della norma conduce a ritenere che la regola contenuta nel comma 1007 non abbia natura transitoria, ma sia applicabile in via permanente, stabilendo che, laddove un utile sia qualificato come white in base al criterio in vigore nel periodo di formazione, tale qualificazione non possa essere rimessa in discussione.

Una diversa interpretazione, oltre a non trovare sostegno nel principio di diritto n. 17 del 2019[25], si porrebbe in aperta contraddizione con la precedente risposta ad interpello n. 38/2021, ove si è riconosciuta l’applicazione della disciplina del comma 1007 anche a situazioni caratterizzate dalla costanza del criterio qualificatorio[26].

Inoltre, l’ipotesi che gli utili della società partecipata possano mutare la loro qualificazione white acquisita nel periodo di maturazione (con inopinata reviviscenza dei criteri stabiliti della Circolare n. 35/e del 2016) mal si concilierebbe con ulteriori previsioni contenute nell’art. 1, commi 1007 e 1008, della Legge n. 205/2017, in base alle quali:

  1. “[I]n caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario[27]; e
  2. “[A]i fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato[28].

A ben vedere, entrambe le disposizioni appaiono espressione di un principio di carattere generale, volto a cristallizzare la qualificazione degli utili white quale deriva dall’applicazione del criterio del maturato puro, e appaiono pertanto difficilmente conciliabili con l’applicazione di criteri “mobili” di qualificazione delle riserve di utili del soggetto partecipato non residente[29].

6. Conclusioni

Alla luce dell’analisi che precede, deve ribadirsi che il quadro di riferimento ai fini della qualificazione degli utili esteri non è mutato a seguito della pubblicazione della risposta ad interpello n. 191/2025.

In particolare, posto che il comma 1007 è vigente e si applica a sistema, qualora nell’anno di maturazione la società si qualifichi come white in base al criterio pro-tempore vigente, tale qualificazione assume fondamentale ed esclusivo rilievo ai fini dell’applicazione della esclusione del 95% dei dividendi, indipendentemente dalla qualificazione che la società estera assume nel periodo di percezione. E tale conclusione rimane valida anche nell’ipotesi in cui il criterio giuridico di qualificazione dei Paesi a fiscalità privilegiati (ad esempio, l’art. 47-bis del TUIR) rimanga invariato tra il periodo di maturazione dell’utile e quello successivo della distribuzione.

Solamente qualora la società estera non si qualifichi come white nell’anno di formazione in base al criterio pro-tempore vigente (quale esso sia), ritorna applicabile il “doppio test” di cui alla Circolare n. 35/E del 2016.

Del resto, nel caso di utili white, il metodo del “maturato puro” è l’unico criterio che soddisfa le esigenze di certezza e di affidamento del contribuente per il quale è stato introdotto nell’ordinamento, ed assicura parità di trattamento dell’utile formatosi in un dato periodo, evitando asimmetrie in caso di distribuzioni di tale utile effettuate in periodi diversi.

 

[1] Ai sensi dell’art. 89, comma 3, del TUIR, in base al regime di semi-pex gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, lo svolgimento da parte del soggetto non residente di un’attività economica effettiva (c.d. “prima esimente”); qualora, congiuntamente al verificarsi dello svolgimento dell’attività economica effettiva, sia altresì integrato il requisito del controllo ex art. 167, comma 2, TUIR, al soggetto controllante residente è riconosciuto un credito per le imposte estere relative agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili (c.d. credito d’imposta indiretto).

Secondo la Circolare n. 35/E del 2016, “[L]a sussistenza della prima esimente deve ricorrere sia nel periodo d’imposta in cui gli utili sono stati realizzati dalla società controllata estera, sia nel periodo d’imposta, eventualmente successivo, in cui sono distribuiti e tassati in capo al socio (con fruizione del credito indiretto)”. Tale impostazione è stata confermata in una risposta ad interpello inedita anche in seguito all’ introduzione dell’art. 47-bis del TUIR per effetto del D. Lgs. n. 142/2018. Per osservazioni critiche al riguardo, cfr. Assonime, Circolare n. 20 del 2021; M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, 2022, Milano, pag. 853, nota. n. 59.

Si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 51-55, della Legge n. 199/2025, per le distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, il regime di esclusione e di semi-pex trovano applicazione soltanto se la partecipazione nel capitale non è inferiore al 5 per cento (computando, a tali fini, anche delle quote indirettamente detenute per il tramite di soggetti controllati e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo) o, in alternativa, se la partecipazione ha costo fiscale non inferiore ad Euro 500.000,00.

[2] La disciplina trova applicazione anche quando la controllata intermedia si qualifica come “figlia” ai sensi della Direttiva madre-figlia n. 90/435/CE, se essa rappresenta una società conduit che riceve utili da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cfr. Principio di diritto n. 20/2018, che ha indirettamente richiamato i chiarimenti già contenuti nella Circolare n. 51/E del 2010, pag. 46).

[3] In questi termini, la Relazione Illustrativa al D. Lgs. n. 147/2015 a commento dell’art. 3 del richiamato decreto. Cfr. anche Assonime, Circolare n. 17 del 2017.

[4] Come precisato dalla Circolare n. 35/E del 2016, “si considerano tali (regimi speciali, n.d.r.) tutti i regimi fiscali di favore che, in linea di principio, presentano i seguenti requisiti:

a) si applicano alla generalità dei contribuenti che integrano i requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla norma istitutiva del regime;

b) determinano una riduzione delle aliquote d’imposta applicabili ovvero, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre sostanzialmente il prelievo nominale”.

[5] La Circolare n. 35/E del 2016 ha chiarito che “in caso di catene societarie che coinvolgano più Paesi, si ritiene che la suddetta condizione sia rispettata quando l’imposizione effettiva complessivamente gravante sull’utile ante imposte della CFC sia in linea con l’imposizione italiana, a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione”. Cfr. anche la Circolare n. 51/E del 2010.

[6] Se manca il requisito del controllo, la verifica verte sul livello nominale di tassazione: lo Stato estero è considerato “black” se la tassazione nominale è inferiore al 50% di quella italiana.

[7] Per approfondimenti, cfr., ex pluribus, A. Tempestini, G. Mazzarella, Calcolo del livello di tassazione effettiva per l’applicazione del regime CFC, il fisco 6/2022, pag. 547; A. Garcea, La determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato, in L. Miele, S. Marchese, Le società controllate estere (CFC), Milano, 2023; S. Marchese, La disciplina delle CFC: il confronto tra effective tax rate e virtual tax rate, in L. Miele, S. Marchese (op. cit.), 127 ss..

[8] Per espressa previsione dell’art. 47-bis, comma 1, lett. b), TUIR, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

[9] In dottrina, cfr., ex multis, E. Macario, L’esercizio del test di tassazione congrua per le CFC, Corriere Tributario 4/2024, pag. 336; A. Basi, N. Vernola, Requisito della residenza nell’ambito di applicazione del regime PEX in caso di operazioni infragruppo, in Corriere Tributario 5/2025, pag. 478; F. Bortolameazzi, C. Carrara, Nuove regole in materia di CFC tra incertezze interpretative e implicazioni operative, in La gestione straordinaria delle imprese, 2/2024; C. Sanna, D. Vetere, La disciplina delle Controlled Foreign Companies nel Decreto Internazionalizzazione, in D. Avolio, S. Grilli (a cura di), Avolio, La riforma della fiscalità internazionale, Milano, 2024; S. Marchese, L. Miele, Novità apportate dalla riforma fiscale alla normativa CFC, in G. Ferranti (a cura di), Fiscalità internazionale. Novità introdotte in tema di fiscalità internazionale dal D.Lgs. n. 209/2023 attuativo della Riforma fiscale, Milano, 2024; G. Mazzotti, B. Antinucci, Modifiche alla normativa sulle Controlled Foreign Companies, in A. Silvestri, C. Gregori (a cura di), La riforma fiscale 2024. Riflessioni sui principali temi, Milano, 2024; C. Sanna, La normativa sulle imprese estere controllate (Controlled Foreign Companies – “CFC”), D. Avolio (a cura di), Fiscalità internazionale e dei gruppi, Milano, 2025.

[10] Per semplicità di analisi, in questa sede non si approfondiscono gli effetti sulla qualificazione degli utili di fonte estera provenienti da controllate non residenti nei confronti delle quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 167, comma 4-ter, del TUIR.

[11] Per approfondimenti si rinvia ai contributi di A. Trabucchi, La disciplina fiscale dei dividendi esteri a seguito dell’adozione delle Direttive ATAD, in Rivista della Guardia di Finanza – n. 2 del 2019, e La disciplina fiscale dei dividendi esteri a seguito dell’adozione delle Direttive ATAD: le questioni ancora aperte, Rivista della Guardia di Finanza – n. 5 del 2020.

[12] Cfr., in particolare, Circolare Assonime n. 15 del 2021.

[13] Cfr. Agenzia della Entrate, Risposta Telefisco n. 52 del 2019, ove è stato affermato quanto segue: “[L]’intento perseguito dal legislatore è, piuttosto, quello di tutelare l’affidamento di quanti abbiano confidato nella natura non paradisiaca del Paese in cui hanno effettuato l’investimento quando tale Paese integri i nuovi presupposti dettati dall’articolo 167, comma 4, del Tuir”.

[14] Il citato primo periodo dispone quanto segue: “[A]i fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001”.

[15] Per completezza, si rileva un’asimmetria di trattamento rispetto al regime della participation exemption, che prevede, inter alia, il requisito della residenza fiscale in un Paese diverso da quelli black. Infatti, ai fini di tale trattamento, l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 481 del 2022) ha ritenuto che l’unico criterio applicabile sia quello del maturato rettificato. Per un esame del requisito della residenza ai fini della participation exemption, si rinvia a R. Michelutti, F. Capitta, Il requisito della residenza fiscale ai fini della participation exemption, in Corriere Tributario 6/2020, pag. 537.

[16] Il citato secondo periodo dispone quanto segue: “Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’applicazione dell’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.

[17] Ove l’Agenzia delle Entrate ha confermato che “non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili “formati” in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell’utile”. Tale impostazione è stata confermata anche nella Circolare n. 114153 del 2018 del Comando generale della Guardia di Finanza, nella quale si afferma che “l’art. 1, comma 1007, della Legge n. 205/2017 ha integrato le previsioni di cui agli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, T.u.i.r., disponendo che non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo, i dividendi:

(1) percepiti a partire dal periodo d’imposta 2015 e maturati in esercizi fiscali precedenti, se le società da cui provengono erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 nei periodi di maturazione;

(2) maturati in periodi d’imposta successivi al 2015 in Stati o territori non inclusi nella “black list”, se al momento della loro percezione la società erogante risulta residente in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata”.

[18] L’art. 1, comma 1008, della Legge di Bilancio 2018 dispone che «[A]i fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato». La disposizione introduce la regola di prioritaria distribuzione delle riserve di utili white rispetto a quelle black, superando la diversa impostazione adottata in alcuni precedenti di prassi (cfr. Circolare n. 51/E del 2010 e Risoluzione n. 144/E del 2017).

[19] Cfr., Circolare Assonime n. 15/2021, p. 22.

[20] G. Odetto, Dividendi “non black” con tassazione congrua alla distribuzione, in Eutekne.info, martedì 22 luglio 2025

[21] Cfr. E. Vial, Dividendi paradisiaci: il test del comma 1007 non può morire!, Euroconference News, 29 luglio 2025.

[22] Invero, quand’anche si volesse aderire alla tesi secondo cui il comma 1007 non trova applicazione “in costanza di regime giuridico”, occorrerebbe quantomeno riconoscere che, pur in costanza di applicazione dell’art. 47-bis del TUIR, si verifica un mutamento del regime giuridico di qualificazione degli utili esteri nel passaggio dall’ETR test all’ETR contabile, con conseguente applicabilità del comma 1007 (criterio del maturato puro) per gli utili white maturati dal periodo 2019 fino al periodo d’imposta 2023 e distribuiti in periodi successivi, nei quali ricorrano le condizioni per applicare il nuovo test contabile.

[23] Il comma 1007 richiama genericamente, tutti “gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato”, senza richiedere che tale qualificazione white debba dipendere dall’applicazione di un particolare criterio giuridico, tra quelli che sono entrati in vigore dal periodo 2015 in poi.

[24] Una conferma in tal senso si trova nel documento inedito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Linee guida per l’applicazione delle modifiche del testo unico riguardanti i dividendi e le plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti – articolo 5 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, laddove si afferma che il comma 1007, nel prevedere il metodo della maturazione, intende “tutela[re] l’affidamento dei soggetti italiani in possesso di partecipazioni in entità estere soggette a regimi fiscali che al momento della maturazione degli utili sono considerati white, al fine di evitare che al momento successivo del rimpatrio detti utili possano essere qualificati come black per via di un cambiamento medio tempore intervenuto nelle condizioni, di fatto o di diritto, rilevanti”. Il riferimento al mutamento delle condizioni “di fatto” ben potrebbe riguardare l’ipotesi che, in costanza del criterio qualificatorio dei regimi fiscali privilegiati previsto dall’art. 47-bis del TUIR, la controllata estera, che nel periodo di maturazione dell’utile (es. 2020) si qualifica come white, possa invece qualificarsi come black nel successivo periodo di distribuzione (es. 2025), ad esempio per effetto del sostenimento in tale periodo di costi deducibili all’estero e che in Italia sarebbero indeducibili. Sembra porsi sulla stessa posizione il chiarimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, richiamato nella precedente nota n. 17, ove si è chiarito che “l’ art. 1 , comma 1007, della Legge n. 205/2017 ha integrato le previsioni di cui agli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, T.u.i.r., disponendo che non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo, i dividendi: […] 2. maturati in periodi d’imposta successivi al 2015 in Stati o territori non inclusi nella “black list”, se al momento della loro percezione la società erogante risulta residente in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata”.

[25] Che, con riferimento al comma 1007, ha affermato, genericamente, che “[L]a novella si applica esclusivamente ai casi in cui, in presenza di distribuzione di utili pregressi, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata”.

[26] In particolare, la risposta n. 38 del 2021 riguardava utili maturati tra il periodo 2012 e il 31 dicembre 2019. Gli utili del periodo 2019 erano pertanto maturati già in vigenza dell’art. 47-bis del TUIR. Nella citata risposta, l’Agenzia ha affermato che la qualificazione di tali utili come utili white dipendeva esclusivamente dal superamento dell’ETR test nell’anno di maturazione, senza richiedere alcun ipotetico test aggiuntivo con riferimento al periodo di incasso. La citata risposta afferma infatti quanto segue: “Al riguardo si osserva che secondo la normativa di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si considerano provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata gli utili di fonte estera, derivanti da società controllate ai sensi dell’articolo 167, comma 2, del Tuir, se assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Nel caso di specie, si conferma che, se il requisito del controllo fosse verificato in capo al socio italiano e dal confronto dei suddetti livelli impositivi emergesse che quello effettivo svizzero è superiore alla metà di quello virtuale italiano (come dichiarato dall’Istante), anche gli utili prodotti nel periodo di imposta 2019 non sarebbero provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata.” (sottolineatura aggiunta)

[27] Cfr. comma 1007, ultimo periodo.

[28] Cfr. comma 1008.

[29] Come autorevolmente osservato, infatti, “[I]n questo contesto, ciò che invece si è ritenuto opportuno fare è introdurre il principio secondo cui la precedente stratificazione delle riserve di utili della società trasferita – delle riserve cioè rimaste nel compendio patrimoniale di tale società – si considera trasferita al cessionario. In tal modo, la “memoria” di questo patrimonio, formato da riserve white e black, non viene a disperdersi. In altri termini, se le riserve white non vengono acquisite dal soggetto cedente (in sede di distribuzione del dividendo) prima di procedere alla dismissione della partecipazione, sarà il soggetto cessionario che potrà far valere il diritto a rimpatriare l’utile white in sede di distribuzione del dividendo, senza subirne la tassazione integrale”. Cfr. Assonime, Circolare n. 15 del 2018.

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