L’Arbitro assicurativo, con decisione n. 747 del 17 luglio 2026 (Pres. Brescia Morra, Rel. Riva), si è pronunciato sulla portata degli obblighi informativi precontrattuali nella distribuzione di polizze assicurative.
Nel caso di specie la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con la banca convenuta, iscritta nella sezione D del Registro Unico Intermediari (RUI), e aveva stipulato con un’impresa di assicurazione una polizza facoltativa abbinata a tutela del credito. Polizza che le era stata proposta da un dipendente della banca stessa, attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
La ricorrente contestava alla banca che il suo dipendente non avesse osservato le previsioni in materia di informativa precontrattuale contenute nella direttiva europea n. 2016/97, per come recepite nel Codice delle assicurazioni private e nel Regolamento IVASS n. 40/2018, e che esso non fosse iscritto al RUI.
La ricorrente, pertanto, domandava di: (i) accertare l’illegittimità della distribuzione della polizza in ragione della violazione della normativa appena richiamata e del difetto dei requisiti soggettivi del distributore; (ii) condannare la banca alla restituzione dei premi già versati; (iii) disporre l’eliminazione degli effetti economici futuri della polizza, con riferimento al versamento dei premi dovuti; e (iv) condannare la banca al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa.
Preliminarmente, l’Arbitro ha rilevato come “non vi fosse per il dipendente dell’intermediario resistente che ha distribuito la polizza l’obbligo di iscrizione al RUI”. Infatti, “i dipendenti degli iscritti nella sezione D [sono] tenuti all’iscrizione nel RUI esclusivamente quando operano ‘al di fuori dei locali’ dell’intermediario.” Nel caso di specie, invece, il dipendente della banca avrebbe prima contattato telefonicamente la ricorrente su richiesta della medesima e, successivamente, la avrebbe incontrata presso i locali della banca stessa: in sintesi, non avrebbe operato fuori dai locali dell’ente nel senso previsto dalla normativa rilevante.
Quanto all’asserita violazione degli obblighi informativi precontrattuali, l’Arbitro ha ricordato che l’intermediario deve “acquisire dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze e consegnargli o trasmettergli l’informativa precontrattuale, diversamente declinata in ragione del prodotto distribuito”, e che tali obblighi devono essere assolti “prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione”.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risultava che il questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e quello per l’autocertificazione dello stato di salute erano stati sottoscritti prima del modulo di adesione alla polizza. Vero è che tali documenti erano stati sottoscritti solo pochi secondi prima del modulo: tuttavia, secondo l’Arbitro, “nei processi distributivi svolti mediante strumenti informatici, firme elettroniche o tecniche di comunicazione a distanza, la mera contestualità o prossimità temporale delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione precontrattuale e contrattuale non è di per sé sufficiente a dimostrare l’inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa di settore, assumendo rilievo la ricostruzione complessiva del processo distributivo e delle modalità con cui la documentazione è stata predisposta, resa disponibile o consegnata al cliente. In particolare, va valorizzato il fatto che la documentazione precontrattuale risulti predisposta anteriormente alla sottoscrizione o che il processo di firma digitale abbia riguardato un fascicolo documentale già formato e previamente messo a disposizione del cliente”.
Peraltro, il giorno precedente alla stipula della polizza l’intermediario aveva inviato un modulo contenente le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori nel quale erano descritte le caratteristiche della polizza poi stipulata.
A ciò si aggiunga che, nel modulo di adesione alla polizza, la ricorrente aveva espressamente dichiarato di avere ricevuto, letto, compreso e accettato la documentazione prevista dalla normativa rilevante, e che le era stato richiesto di fornire le informazioni necessarie per valutare la coerenza delle polizze con le sue esigenze. Con riferimento a tali dichiarazioni, l’Arbitro ha ricordato che “l’onere della prova di avere correttamente adempiuto agli obblighi di informativa precontrattuale imposti dalla normativa di settore grava sull’intermediario”. Nondimeno, “in presenza di una apposita dichiarazione resa dal cliente di avere ricevuto la documentazione informativa precontrattuale, è da ritenersi assolto l’onere probatorio facente capo all’intermediario, posto che a tale dichiarazione non può che essere riconosciuto valore probatorio pieno del fatto ivi attestato”.
Conseguentemente, l’Arbitro non ha accolto il ricorso. Peraltro, nelle proprie conclusioni, ha altresì censurato le domande che gli erano state formulate, ricordando che dalla violazione di obblighi precontrattuali non può che discendere la responsabilità dell’intermediario ed il risarcimento del danno, non la restituzione dei premi già versati e da versare come richiesto dalla ricorrente.


