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Giurisprudenza

Diritto di recesso dell’affiliante: quando integra abuso del diritto

6 Maggio 2024

Cassazione Civile, Sez. III, 02 maggio 2024, n. 11737 – Pres. Scarano, Rel. Tassone

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 11737 del 2 maggio 2024, la Corte di Cassazione si è espressa sulla durata minima del contratto di affiliazione commerciale (c.d. franchising), ai fini dell’esercizio di un diritto di recesso dell’affiliante, che non implichi abuso del diritto per contrarietà a buona fede.

In particolare, la pronuncia in esame ha affermato che anche nel contratto di franchising a tempo indeterminato (come anche nel caso di franchising cd. light, implicante oneri ed investimenti non cospicui), l’affiliante deve attendere tre anni per poter esercitare il diritto di recesso: in caso contrario, infatti, il recesso è contrario a buona fede, abusivo ed arbitrario, poiché tale periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato.

L’esercizio del potere contrattuale di recesso riconosciuto dall’autonomia privata deve infatti essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali – quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza – al fine di evitarsi che l’esercizio del relativo diritto soggettivo possa sconfinare nell’abuso e nell’arbitrio.

Ne deriva dunque la possibilità del controllo da parte del giudice, in particolare in ipotesi di provata disparità di forze tra i contraenti, al fine di valutare se l’esercizio della facoltà riconosciuta all’autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei princìpi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza (Cass., 18/09/2009, n. 20106).

In sostanziale applicazione di tali principi la corte territoriale, nel caso di specie, aveva affermato  – condivisibilmente secondo la Cassazione – l’illegittimità del recesso della società affiliante dal contratto di franchising stipulato con la società affiliata, con ogni conseguenza anche in ordine alla cessazione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato.

Secondo la Corte, infatti, come nel franchising a tempo determinato, anche nel caso di contratto di franchising a tempo indeterminato, quale appunto quello oggetto di causa, risulta contrario a buona fede, ed in ultima analisi abusivo ed arbitrario, il recesso dell’affiliante prima del decorso della durata minima di almeno tre anni, dato che questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato.

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