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Attualità

Digitalizzazione del RUI: le novità del Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017

27 Aprile 2017

Umberto Cunial

Di cosa si parla in questo articolo

Il Provvedimento IVASS n. 58/2017 (Provvedimento) modifica in misura rilevante il Regolamento ISVAP n. 5/2006 in materia di intermediari assicurativi (Regolamento 5), apportando novità significative nelle modalità di presentazione all’IVASS delle istanze e delle comunicazioni dovute dagli intermediari e dalle imprese ai fini della tenuta del Registro Unico degli intermediari (RUI).

Tale intervento regolamentare si colloca nel solco del percorso di semplificazione e dematerializzazione avviato dall’autorità già nel 2015 (cfr. in particolare il Regolamento IVASS n. 8/2015, attuativo, per quanto di competenza, del Codice dell’amministrazione digitale), coerentemente agli obiettivi strategici dell’Istituto e che conferma la sensibilità dell’IVASS per le sempre crescenti istanze di digitalizzazione del mercato.

Come indicato dall’autorità sul punto, il Provvedimento “persegue la finalità di agevolare i rapporti tra IVASS e operatori e di snellire i processi interni di gestione dedicati alla movimentazione e all’aggiornamento del RUI, introducendo un più moderno sistema, interamente digitale, di raccolta dei dati contenuti nelle istanze e delle comunicazioni presentate all’Istituto”[1].

In particolare, il Provvedimento dispone le seguenti innovazioni:

  • la sostituzione dei modelli cartacei in uso con un unico modello, in formato PDF, scaricabile dal sito IVASS;
  • la compilazione guidata di tale modello PDF, in base alle specifiche necessarie a seconda del tipo di richiedente, dell’operazione richiesta e della sezione del RUI interessata;
  • la sottoscrizione del modello PDF con firma elettronica (avanzata, qualificata o digitale, conformemente a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale)[2] del dichiarante e l’invio da un indirizzo PEC dell’intermediario al nuovo indirizzo PEC dedicato dell’IVASS istanze.rui@pec.ivass.it. Tali nuovi adempimenti relativi alla firma elettronica sono richiesti solamente agli intermediari iscritti – o che chiedano di essere iscritti – nelle sezioni A, B e D del RUI, mentre non sono stati previsti a carico degli intermediari iscritti nelle sezioni C e E, che, come riconosciuto dall’Istituto, “di regola non presentano autonomamente istanze/comunicazioni relative alla propria posizione nel Registro”[3];
  • la reintroduzione dell’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI di comunicare all’IVASS, entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale o, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, modificando l’articolo 37 del regolamento n. 5/2006.

Quanto alle principali disposizioni del Provvedimento, l’articolo 2 introduce nella Parte II – Titolo I del Regolamento 5 l’articolo 7-bis (“Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro”) che individua le 3 domande e le comunicazioni da rendere all’IVASS con le nuove modalità automatizzate, sancendo espressamente l’irricevibilità delle domande e delle comunicazioni, che non siano trasmesse in formato elettronico e non rechino la firma elettronica.

L’articolo 5, modificando l’articolo 31 del Regolamento 5, estende la nuova modalità alla comunicazione di estensione dell’attività di intermediazione in altri Stati membri da parte degli intermediari italiani. Analogamente, l’articolo 6, modificando la Parte II – Titolo II del Regolamento 5 (“Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri”) prevede che anche gli intermediari europei, operanti in libera prestazione di servizi o di stabilimento, iscritti nell’Elenco Annesso al RUI siano tenuti a dotarsi di firma elettronica e di un indirizzo PEC per la presentazione di istanze e comunicazioni relative ai rapporti con i propri collaboratori.

L’articolo 7, modificando l’articolo 36 del Regolamento 5, come anticipato consente ai soggetti iscritti nelle sezioni C o E del registro di trasmettere all’IVASS una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione utilizzando un fac-simile allegato al Provvedimento, che può essere trasmesso anche in formato cartaceo con sottoscrizione autografa.

Inoltre l’articolo 8, integrando l’articolo 37 del Regolamento 5, reintroduce a partire dal 1 gennaio 2018 per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro l’obbligo di comunicare all’IVASS, entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale o, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura. L’IVASS precisa al riguardo che, decorsi 90 giorni dallo scadere del termine in assenza della comunicazione, gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B saranno indicati nel RUI come “inoperativi”.

Con riferimento infine al regime transitorio, recependo talune istanze emerse in sede di consultazione, l’articolo 10 prevede che sino al 5 giugno 2017 gli operatori potranno avvalersi alternativamente della modalità cartacea o elettronica per l’invio delle istanze e comunicazioni; decorso tale periodo, il modello PDF sostituirà definitivamente i precedenti allegati al Regolamento 5. Precisa IVASS che farà eccezione unicamente la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione che gli intermediari iscritti nelle sezioni C o E, nei limitati casi in cui ciò si renderà necessario, potranno inviare in formato cartaceo o in alternativa a mezzo PEC, come documento elettronico sottoscritto digitalmente.

 


[1] Cfr. Relazione al Provvedimento n. 58/2017, pag. 1.

[2] Per la descrizione di tali forme di sottoscrizione e della relativa operatività con riguardo ai contratti di assicurazione si veda, su questa Rivista: http://www.dirittobancario.it/news/assicurazioni/la-polizza-nel-contesto-digitale-art-1888-cc-disciplina-ivass-e-cad-quid-iuris

[3] Cfr. Relazione al Provvedimento n. 58/2017, pag. 2.

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