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Dossier

Credito al consumo: risoluzione del contratto da parte del consumatore per inadempimento del fornitore

A proposito di ABF Napoli n. 4697/2015

26 Ottobre 2015

Maria Rosaria Grossi

ABF Napoli, 10 giugno 2015, n. 4697 – Pres. Carriero – Est. Blandini.

Contratto di credito al consumo – Inadempimento del fornitore – Effetti – Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito – Condizioni – Costituzione in mora del fornitore – Gravità dell’inadempimento del fornitore – Effetti – Obbligo del finanziatore di restituire le rate pagate – Insussistenza dell’obbligo del consumatore di restituire al finanziatore l’importo versato al fornitore – Diritto del finanziatore di ripetere l’importo dal fornitore.

1. Questo il caso concreto sul quale è stato chiamato a decidere l’Arbitro napoletano. Un consumatore conclude un contratto di credito al consumo per l’acquisto di un impianto fotovoltaico ed inizia dal mese successivo a versare le rate dovute. Dopo poco più di un anno chiede la risoluzione del contratto di credito e la restituzione di tutte le rate pagate ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 125 quinquies TUB. Il finanziatore, pur riconoscendo che il fornitore era inadempiente, declina ogni responsabilità e continua a chiedere il pagamento delle rate secondo le date di scadenza. A causa del mancato pagamento il cliente viene segnalato come cattivo pagatore nel SIC. Si rivolge perciò agli Arbitri: chiarisce che il fornitore, dopo avere consegnato l’impianto, non era stato in grado di collaudarlo e metterlo in esercizio, per cui aveva provveduto a smontarlo e ad asportarlo a causa di non meglio precisati problemi tecnici; dal canto suo l’ENEL aveva confermato che l’impianto non era in grado di essere connesso alla rete e di funzionare. Aggiunge che aveva presentato anche denunzia per truffa a carico del legale rappresentante del fornitore, ma che la notizia di reato era stata archiviata; conclude chiedendo che siano accertati e dichiarati la risoluzione del contratto di credito, il suo conseguente diritto alla restituzione delle rate versate e il correlato obbligo dell’intermediario ad eseguirla; il suo diritto ad interrompere il versamento delle rate scadute e a scadere, nonché il suo diritto all’immediata cancellazione del suo nome da tutti i Sistemi di Informazione Creditizia; infine la condanna dell’intermediario alle spese di difesa.

2. Con la decisione qui pubblicata l’Arbitro viene opportunamente ad accogliere tutte le domande del cliente. L’accoglimento è però nei suoi effetti limitato dalla precisazione secondo cui esorbita dalle attribuzioni funzionali dell’Arbitro la pronunzia, di natura costitutiva, della risoluzione del contratto di credito[1]. Il provvedimento si limita così alla declaratoria del diritto del cliente stesso alla risoluzione del contratto. La motivazione parte dall’osservazione che sia il contratto di fornitura che il collegato contratto di credito furono stipulati nel 2012, quindi dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 125 quinquies TUB, introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010. Riepiloga brevemente i presupposti richiesti dalla norma e dalle conformi condizioni generali del contratto inter partes per la risoluzione del contratto e respinge le infondate eccezioni della banca, rilevando, in particolare, che il contratto di fornitura non aveva ad oggetto la sola vendita dell’impianto, ma tutte le prestazioni necessarie alla messa in opera ed in funzione dell’impianto stesso, essendo indiscutibile che esso, senza la “necessaria connessione con la gestione attiva e costante del processo produttivo, affidata contrattualmente al fornitore, sarebbe stata perfettamente inutile, in quanto privato dello scopo essenziale del contratto”[2]. Ritiene regolare anche la messa in mora, che, afferma, non necessita di alcuna formalità, ed in particolare della fissazione di un termine per l’adempimento. Ed accerta anche l’obbligo dell’intermediario alla restituzione delle rate già corrisposte e alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.

3. La motivazione, non particolarmente ampia, è conforme all’orientamento oramai costante dei Collegio; orientamento che, nell’applicare la normativa vigente, dà per scontata – quasi senza motivarla – la gravità dell’inadempimento del fornitore relativo alle prestazioni accessorie alla vendita dell’impianto[3]. Né si fa carico di spiegare il complesso rapporto trilaterale che intercorre tra il consumatore, il fornitore e il finanziatore e come giochi l’inadempimento del fornitore nei rapporti consumatore/finanziatore. Giova ricordare che il contratto di credito collegato ad un contratto di fornitura realizza un mutuo di scopo, concesso unicamente per la finalità dedotta dal contratto, ossia l’acquisto di un bene o di un servizio fornito dal venditore che, di norma, è convenzionato con il finanziatore. E sono questi (lo scopo ed il rapporto finanziatore/fornitore) gli elementi unificatori dei due contratti che, se valutati autonomamente, non possono condurre alla tutela piena del consumatore, imposta anche dalla normativa europea.

4. La, ormai superata, direttiva 102/87/CE aveva già introdotto una rilevante attenuazione all’autonomia dei due contratti collegati, prevedendo al 21esimo “considerando che, per quanto riguarda i beni e i servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione di quel fornitore per consentire al consumatore l’acquisto di merci o servizi da tale fornitore”. Per cui disponeva che gli Stati membri provvedessero “affinché l’esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore … qualora i beni o sevizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornituta”, stabilendo il diritto del consumatore di procedere contro il finanziatore in caso di inadempimento, anche parziale, del fornitore quando “per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con persona diversa dal fornitore e … tra il creditore e il fornitore esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l’acquisto di merci o di servizi di tale fornitore”.

5. La soluzione apparentemente accolta dalla Direttiva non convinceva del tutto quanto a coerenza sistematica, non spiegandosi affatto come solo nel caso in cui preesistesse un vincolo di esclusiva tra fornitore e finanziatore l’inadempimento del fornitore potesse giustificare, oltre alla risoluzione del suo contratto con il consumatore, anche quella dell’accordo consumatore/finanziatore. E’ lo stretto rapporto funzionale tra i due contratti, infatti, che porta a concludere che l’inadempimento del fornitore integra per il consumatore una ipotesi di impossibilità sopravvenuta di utilizzare la somma ricevuta dal finanziatore per lo scopo convenuto che giustifica la risoluzione.

6. E la stessa Corte di Giustizia aveva chiarito che la sussistenza dell’esclusiva non può considerarsi un presupposto la cui mancanza determina una modifica in pejus della posizione del consumatore, ma piuttosto come protezione supplementare offerta allo stesso nei confronti del finanziatore che si aggiunge alle azioni che egli può esercitare sulle base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.

7. Con la successiva Direttiva 2008/48/CE, il Parlamento Europeo, rilevate significative disparità di trattamento tra le legislazioni nazionali nel settore del credito alle persone fisiche, soprattutto con riferimento al credito al consumo, e le conseguenti distorsioni alla concorrenza tra i finanziatori all’interno della comunità, ha posto l’accento sullo stretto collegamento tra i due contratti: “Nel caso di contratti di credito collegati esiste una relazione d’interdipendenza tra l’acquisto di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto, in virtù del diritto comunitario, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato …”(art. 27).

8. E, rimettendone la determinazione alle legislazioni nazionali, ha previsto che “a determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore in caso di problemi con il contratto d’acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore o prestatore, in particolare esperendo un’azione giudiziaria nei loro confronti prima di poter agire contro il creditore” (art. 38).

9. La norma nazionale, l’art. 125quinquies TUB, richiede solo che il consumatore abbia “inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore”, ma pone l’accento sulla gravità dell’inadempimento, legittimando il consumatore a chiedere la risoluzione del contratto con il finanziatore “se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile”, elemento dato per scontato dalla Direttiva, che tutela il consumatore, genericamente, “in caso di problemi con il contratto d’acquisto”. Si ricorda che la Direttiva del 1987 tutelava il consumatore anche contro l’inadempimento parziale del fornitore[4].



[1] V. Collegio Napoli, decisione n. 2465/2015.

[2] Nello stesso senso, Collegio di Roma, decisione n. 2978/2013.

[3] Per un’applicazione della regola alla disciplina di cui all’art. 125-quinquies t.u.b. al caso di un (parziale) inadempimento a un contratto di «cura odontoiatrica», v. Collegio Milano, 17 aprile 2015, n. 3003 e Collegio Milano, 11 giugno 2015, n. 4793.

[4] Per un caso di inadempimento parziale, si veda Collegio di Milano, decisione n. 4793 dell’11 giugno 2015, il quale ha deciso che “nel caso di adempimento parziale dei beni o del servizio da parte del fornitore può ammettersi una pronuncia di risoluzione parziale del contratto di fornitura e del relativo contratto di finanziamento”, senza peraltro valutare l’importanza dell’inadempimento parziale nell’economia del contratto, ed ha disposto che il finanziatore provvedesse a riformulare il piano di rimborso “detraendo dall’ammontare del credito complessivo l’importo corrispondente al valore del servizio per il quale è accertato l’inadempimento” .


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