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Giurisprudenza

Crediti dichiarati nel contesto di un procedimento per insolvenza e derivanti da un contratto di credito al consumo

22 Aprile 2016

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. III, 21 aprile 2016, C-377/14

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 21 aprile 2016, C‑377/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di crediti dichiarati nel contesto di un procedimento per insolvenza e derivanti da un contratto di credito al consumo.

1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa procedurale nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in un procedimento per insolvenza, da un lato, non consente al giudice chiamato a pronunciarsi in tale procedimento di esaminare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati nell’ambito del predetto procedimento, anche qualora tale giudice disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, e, dall’altro, autorizza detto giudice a procedere soltanto all’esame di crediti non garantiti, e ciò unicamente per un numero limitato di censure relative alla loro prescrizione o estinzione.

2) L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito ai sensi di tale direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della predetta direttiva.

3) Gli articoli 3, lettera l), e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, nonché il punto I dell’allegato I di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che l’importo totale del credito e l’importo del prelievo designano l’insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, il che esclude quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore.

4) Le disposizioni della direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che, per valutare il carattere sproporzionatamente elevato, ai sensi del punto 1, lettera e), dell’allegato di tale direttiva, dell’importo dell’indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi, occorre valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole ad esso relative contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse, e che, se del caso, spetta ai giudici nazionali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della predetta direttiva, trarre tutte le conseguenze derivanti dall’accertamento della natura abusiva di talune clausole, escludendo tutte quelle che sono state considerate abusive, al fine di assicurarsi che il consumatore non ne sia vincolato.

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