1. Per poter essere considerato credito di assicurazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE un credito di assicurazione deve basarsi su un evento assicurato verificatosi prima della risoluzione del contratto di assicurazione. Tuttavia, la portata di un credito di assicurazione non può essere limitata ai crediti sorti, insinuati o ammessi prima dell’avvio della procedura di liquidazione qualora il credito non possa ancora essere interamente determinato. A norma dell’articolo 274, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2009/138/CE, spetta al diritto nazionale stabilire le disposizioni e le condizioni specifiche relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti, compresi i termini per l’insinuazione dei crediti e la determinazione definitiva dell’importo dei crediti di assicurazione nei casi in cui gli elementi del debito non siano ancora noti, purché i crediti di assicurazione beneficino di un privilegio assoluto su ogni altro credito, conformemente all’articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.
Un credito per premio dovuto sorto in seguito della risoluzione di un contratto di assicurazione dopo l’avvio della procedura di liquidazione non costituisce un credito di assicurazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE.
2. L’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 274, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2009/138/CE non impongono né impediscono agli Stati SEE di prevedere un concordato a conclusione di una procedura di liquidazione. Spetta al diritto nazionale determinare i requisiti per concludere le procedure di liquidazione, fatto salvo il rispetto del principio della parità di trattamento dei creditori di assicurazione.
3. L’articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE non osta a disposizioni nazionali in materia di insinuazione, verifica e ammissibilità dei crediti di assicurazione che determinino una categorizzazione diversa e gradi diversi dei crediti di assicurazione, a condizione che tali disposizioni garantiscano che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti e che i creditori di assicurazione siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda l’insinuazione, la verifica e l’ammissione dei crediti.