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Giurisprudenza

Contratto di leasing: ultimi orientamenti del Tribunale di Milano

28 Maggio 2018

Tribunale di Milano, 19 dicembre 2017, n. 12835 – G.U. Favarolo

Di cosa si parla in questo articolo

Con riferimento ad un contratto di leasing, l’utilizzatore ha l’obbligo di accertare la conformità del bene in sede di consegna (eventualmente rifiutandolo). Ciò a garanzia della separazione tra rischio finanziario e rischio operativo che sottende la vicenda economica in questione, la quale vuole che l’esecuzione del piano di ammortamento del credito sia indipendente da qualsiasi contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura. In forza di queste clausole, l’utilizzatore non può dunque sospendere il pagamento dei canoni, né ottenere la risoluzione del contratto di locazione.

Nell’ipotesi in cui l’utilizzatore prescelga, oltre al bene, la persona che dovrà fornirglielo, e sia stabilito che il fornitore consegni direttamente il bene all’utilizzatore, l’obbligazione del concedente diventa quella di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l’impiego del capitale nell’acquisto, mentre l’obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell’utilizzatore.

Se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all’utilizzatore ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l’utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell’adempiere, deve far in modo di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all’esatto adempimento, così come questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell’onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, cosi che non ne risulti sacrificato, per altro verso, l’interesse che anche il concedente ha all’esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l’esatto adempimento da parte del fornitore.

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