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Giurisprudenza

Contratto di factoring e limiti alla clausola che attribuisce al factor la «facoltà» d’anticipo

18 Marzo 2016

Edoardo Avato

Cassazione Civile, Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3182 – Pres. Petti – Est. Esposito

Di cosa si parla in questo articolo

In un contratto di factoring, la clausola secondo cui «su richiesta del fornitore il factor potrà prima dell’incasso dell’ammontare dei crediti ceduti anticiparne il versamento in tutto o in parte nei tempi e nei modi più opportuni» deve essere interpretata alla luce del senso complessivo dell’operazione (causa concreta), nonché alla luce degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Da ciò consegue che è illegittimo il comportamento del factor che, successivamente alla cessione di un dato credito, ometta di comunicare al fornitore la decisione di non accreditare il conto dell’importo convenuto; il factor risponde perciò dei danni derivanti al fornitore dall’aver emesso un assegno poi rivelatosi – a motivo del mancato anticipo – privo di provvista.

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