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Giurisprudenza

Contratto di credito finalizzato e onere della prova

12 Novembre 2025

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF, Collegio di Torino, 28 maggio 2025, n. 5188, Pres. E. Lucchini Guastalla, Rel. R. Caratozzolo

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Torino, con decisione del 28 maggio 2025, n. 5188 (Pres. E. Lucchini Guastalla, Rel. R. Caratozzolo), si è pronunciato su un’istanza di dichiarazione di inadempimento del fornitore di un bene acquistato tramite contratto di credito finalizzato, concluso con l’intermediario resistente in giudizio, e sulla conseguente risoluzione del finanziamento ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB

Dopo aver, in primo luogo, ritenuto di non poter qualificare il ricorrente come consumatore e, per l’effetto, di non applicare le disposizioni in materia di contratti di credito ai consumatori, l’Arbitro ha affermato che la questione va risolta alla luce della disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. C.c. e dei principi in punto di collegamento negoziale, sulla scorta dei quali “il collegamento negoziale tra due contratti genera una “reciproca interdipendenza” che fa sì che vicende (invalidità, inefficacia, risoluzione) che investono un contratto si ripercuotano sull’altro, che può arrivare a determinare “una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale”.

Risultando, dunque, pacifico e, in ogni caso, essendo incontestato il collegamento negoziale del contratto di finanziamento con il contratto di fornitura, l’Arbitro ha rilevato, tuttavia, la mancanza di prova relativa all’inadempimento del fornitore.

Sul punto l’Arbitro, aderendo al principio già adottato dal Collegio di Coordinamento, ha affermato che “l’onere della prova non può che collocarsi nell’ambito del rapporto di fornitura e che pertanto, vista anche l’estraneità del fornitore al procedimento presso l’ABF, non può che gravare sul consumatore l’onere di dimostrare la sussistenza dell’inadempimento del fornitore nonché la non scarsa importanza dello stesso, in aderenza al generale principio sancito nell’art. 2697, comma 1, c.c.”.

Sulla scorta di ciò, dunque, il Collegio ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sul ricorrente, per la mancanza di qualsiasi prova a supporto delle proprie deduzioni e contestazioni, e ha concluso per il non accoglimento delle richieste del ricorrente.

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