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Giurisprudenza

Contratto di conto corrente e onere della prova

14 Febbraio 2024

Michele Greggio, Dottorando presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 7 agosto 2023, n. 24032 – Pres. Acierno, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 24032 del 7 agosto 2023 la Corte di Cassazione (Pres. Acierno, Rel. Amatore) si è pronunciata sulla distribuzione degli oneri probatori in materia di conto corrente ribadendo il principio per cui, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione dell’indebito o per l’accertamento del saldo, quest’ultimo può essere dimostrato per mezzo  di «prove che offrano indicazioni certe e complete» nonché per il tramite di «elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti».

Qualora tali prove non siano fornite, deve assumersi come dato di partenza il saldo indicato negli estratti conto prodotti in giudizio.

In forza di tale principio, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità del principio di vicinanza della prova e, dunque, l’impossibilità di porre a carico della banca l’onere della dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dal cliente.

Nel caso in esame, il correntista ricorreva contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino con cui era stata respinta la domanda avente ad oggetto l’accertamento e la rideterminazione del saldo nei rapporti di conto corrente tra cliente e istituto di credito.

In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto:

  • non assolto l’onere della prova in capo al correntista, il quale non aveva dimostrato il saldo inziale del conto corrente;
  • illegittimo il tentativo di “svuotare”, per il tramite del principio della vicinanza della prova, il dovere dell’attore di dimostrare il fondamento delle pretese azionate;
  • non sussistere un dovere di conservazione della documentazione contrattuale in capo al correntista, ben potendo quest’ultimo reperirla per il tramite di richiesta ex art. 119 TUB.

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha confermato i principi sanciti dalla sentenza di merito.

 

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