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Tesi di laurea

Il contratto di credito al consumo: interferenze e teorie del collegamento negoziale

20 Maggio 2013

Caterina de Palma

Quale sorte spetta ad un contratto di finanziamento, stipulato da un consumatore per compiere un certo acquisto, qualora il fornitore si renda inadempiente rispetto al contratto che lo vede direttamente coinvolto?

Ma soprattutto, quali sono i rimedi esperibili dal consumatore in una situazione siffatta?

Da queste domande è partita la riflessione oggetto della presente indagine.

In particolare, si è analizzata l’operazione di credito al consumo sotto lo specifico profilo del collegamento negoziale: è possibile, cioè, che le vicende di un contratto siano in grado di influenzare quelle dell’altro, fino a travolgerne l’efficacia e gli effetti?

Secondo il legislatore comunitario del 2008 e quello italiano del 2010, sì. Perlomeno con riguardo ad un aspetto specifico.

Infatti, è stata di recente introdotta una disciplina ad hoc sui contratti di credito collegati in base a cui la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del venditore/prestatore fa sorgere, in capo al consumatore, il diritto di richiedere anche la risoluzione del contratto di finanziamento collegato. E questo perché, il venir meno del contratto di fornitura, comporterebbe l’estinzione della causa stessa per la quale il prestito era stato richiesto.

La ricerca si apre con due capitoli introduttivi – il primo relativo al dibattito sulle principali questioni teoriche del collegamento negoziale, il secondo inerente la definizione storico-normativa del credito al consumo – aventi come scopo la delimitazione del campo d’indagine.

Si è poi cercato di offrire un’analisi della disciplina, tra norme vecchie e nuove, ricorrendo all’ausilio di casi pratici reperiti tra pronunce dell’ABF, di Tribunali, della Cassazione e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che hanno consentito di indagare i vari aspetti critici della materia.

Ne è emerso un quadro sfaccettato e a tratti lacunoso, perché il legislatore parla soltanto di risoluzione, nulla specificando sui rimedi diversi da questa come, per esempio, l’esperibilità dell’eccezione di inadempimento, l’invalidità delle clausole di inopponibilità delle eccezioni, la richiesta di risarcimento dei danni e la tutela in forma specifica.

Molti, quindi, i campi lasciati scoperti, tanto che le soluzioni al riguardo sono, per lo più, di derivazione giurisprudenziale o dottrinale.

Perciò, al di là del collegamento necessario ex lege previsto dalle norme comunitarie e domestiche, è stato proprio grazie agli spunti offerti dalla categoria del collegamento negoziale, che gli interpreti del diritto hanno potuto fondare l’interdipendenza tra i due contratti, fino a proporre soluzioni plausibili alle riscontrate carenze normative.

Infine si è cercato di offrire un’estensione più ampia del lavoro, tramite la comparazione con le soluzioni che sono state approntate dal legislatore francese sia a livello di teorie generali del collegamento negoziale, sia con riferimento alla disciplina del credito al consumo, in particolare.

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