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Giurisprudenza

Contratti telematici: non basta il flag per le clausole vessatorie

24 Giugno 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 20 giugno 2026, n. 20945 – Pres. Frasca, Rel. Saija

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. III, con ordinanza del 20 giugno 2026, n. 20945 (Pres. Frasca, Rel. Saija), si è pronunciata in merito alla sottoscrizione delle clausole vessatorie nei contratti telematici conclusi tra professionisti.

Nella presente occasione ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) –, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa”.

In particolare, si ricorda come il comma 2 dell’art. 1341 C.c. preveda che le clausole vessatorie debbano essere specificamente approvate per iscritto. Deve esservi, dunque, una doppia firma.

Il caso oggetto di giudizio della Corte, si precisa, non era di natura consumeristica, poiché il contratto era stato stipulato da due professionisti. Alla luce di ciò, la Corte ha richiamato l’art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 70 del 2003 secondo cui, le norme in materia di conclusione di contrattisi applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica”.

Per tale motivo, quindi, anche alle clausole vessatorie contenute nei contratti telematici trova applicazione la disciplina della doppia forma di cui all’art. 1341 C.c. co. 2 C.c.

La Corte ha, in tale contesto, evidenziato come il requisito di cui al citato comma non risulti essere rispettato nel caso di mera “flaggatura” della casella corrispondente alla clausola vessatoria dovendo, il prestatore del servizio, predisporre nel proprio sito un apposito from nel percorso dedicato alla conclusione del contratto, al fine di consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola in questione tramite firma digitale.

In merito alla tipologia di firma digitale che il firmatario deve effettuare, devono differenziarsi la firma elettronica (o firma digitale leggera) da quella digitale avanzata (o pesante) in quanto la seconda, a differenza della prima, viene ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, poiché creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo.

La Corte, – richiamando la Cassazione 9413/2021 –  ricorda come anche la firma elettronica sia idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam ad eccezione dei contratti di cui all’art. 1350 C.c.

Il caso oggetto di giudizio da parte della Corte non richiedeva la forma scritta ad substantiam e perciò era sufficiente la firma elettronica della parte contraente.

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